PROPOSTA DI LEGGE PER I CAMPER

modificato 14:10 in Camper Bar
Il 5 maggio è stato presentato in Parlamento (alla Camera per l'esattezza) un nuovo disegno di legge, catalogato come C 694.
Attualmente è in prima lettura e la sua presentazione si deve all'onorevole Ceccuzzi.


PROPOSTA DI LEGGE
“Nuove disposizioni in materia di autocaravan”
d’iniziativa del deputato Franco Ceccuzzi
ONOREVOLI COLLEGHI! – Da circa 20 anni il settore della camperistica in Italia ed in Europa ha registrato una lunga ed ininterrotta crescita di mercato con significativi incrementi di volumi di pezzi prodotti, di fatturati e di occupati per le imprese della filiera. Secondo le ultime indagini nel 2005 il parco circolante degli autocaravan ha raggiunto in Italia le 200.000 unità in virtù di una crescita del numero di immatricolazioni che non si è mai interrotta negli ultimi 10 anni. Si tratta di cifre significative che nell’ultimo periodo si assestano però a livelli inferiori rispetto a quelle
di altri paesi europei come la Francia, la Germania o il Regno Unito.
In relazione ai dati citati questo settore, nella sua accezione di turismo itinerante, può rappresentare un volano straordinario di ricchezza per i nostri territori. I fruitori di autocaravan caratterizzano infatti un turismo destagionalizzato uniformato nelle differenti stagioni, appartengono ad una fascia medio alta di reddito, hanno un basso impatto ambientale, soprattutto se rapportato al turismo delle seconde case, e sono
attratti dalle aree rurali e dalle località minori.
Emerge quindi la necessità, da parte del Legislatore, di una normativa in grado di promuovere l’utilizzo degli autocaravan, in armonia con le disposizioni in materia degli altri paesi europei, elevando i livelli di sicurezza e di fruibilità del mezzo.
Sono essenzialmente tre i livelli di intervento introdotti dalla presente proposta di legge: il primo si riferisce alla modifica dell’articolo 116 del decreto legislativo numero 285 del 30 aprile del 1992 che prevede l’innalzamento della guidabilità, per la patente “B”, degli autocaravan. Il secondo dispone una rivisitazione complessiva della disponibilità delle aree degli autocaravan mentre una sezione apposita è dedicata alle agevolazioni fiscali per le persone diversamente abili e per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
L’innalzamento a 4,25 tonnellate della guidabilità per la patente “B”, attualmente fissata a 3,5, rappresenta in primo luogo una norma necessaria già adottato da anni da altri paesi europei come la Francia e la Germania. Questo provvedimento eleverebbe infatti sensibilmente la fruibilità e l’appetibilità del mezzo: con tale modifica
gli autocaravan potranno essere dotati di dispositivi ed accessori capaci di integrare i livelli di sicurezza, vivibilità e confort fidelizzando ed aumentando conseguentemente la platea dei potenziali clienti.
Altro provvedimento significativo riguarda poi la disponibilità delle aree di sosta degli autocaravan. Le possibilità di circolazione e di sosta per gli autocaravan e la diffusione di aree attrezzate con servizi per il rifornimento di acqua potabile e lo scarico delle
acque reflue sono oggi una tematica significativa per la diffusione di questo tipo di turismo. La scelta di viaggiare in autocaravan è determinata, infatti, dal desiderio di spostarsi liberamente e di pernottare indipendentemente dalle strutture alberghiere e in genere di ospitalità (aree di sosta a pagamento) ma nel contempo poter disporre di
punti di servizio per i rifornimenti e gli scarichi dei reflui. Secondo i dati relativi alla ricettività del settore i autocaravanisti trascorrono solo il 36,8 per cento delle notti in campeggio, il 30,5 per cento in aree di sosta a pagamento e il 22,2 per cento in spazi liberi non a pagamento. La permanenza per i due terzi delle notti al di fuori di strutture ricettive per il campeggio, nonostante le difficoltà connesse ai divieti di sosta libera e
alla scarsa diffusione di aree di sosta attrezzate, denota quindi una predilezione per forme di sosta alternative al campeggio.
Le esigenze del turista itinerante trovano infatti sempre meno risposte nelle
opportunità offerte dai campeggi, che hanno vincoli di orario per l’ingresso e l’uscita, richiedono spesso prenotazione e offrono in definitiva scarsa flessibilità, avvicinandosi sempre più alla tipologia dei villaggi turistici, con animazione e servizi volti al turista stanziale, più adatti quindi alle roulotte e alle tende, o a coloro che scelgono di alloggiare in strutture messe a disposizione dal campeggio stesso. D’altronde la sosta libera è spesso limitata dalle restrizioni alla sosta e alla circolazione dei veicoli
ricreazionali poste in essere dai comuni. Assume quindi un grande rilievo la presenza di aree attrezzate per la sosta, comunque necessarie per il carico e lo scarico delle acque.
L’accoglienza delle comunità ospiti, declinabile in termini di legislazione nazionale riguardo alla circolazione e alla sosta degli autocaravan, la razionalizzazione delle limitazioni poste dalle ordinanze comunali in merito alla circolazione e alla sosta, la diffusione di strutture attrezzate per il carico e lo scarico delle acque e di aree per il pernottamento, sono fondamentali non solo nel determinare la fruibilità del proprio
veicolo ricreazionale, ma anche nell’elevare la godibilità e piacevolezza della vacanza itinerante.
Proprio in questa direzione, con la presente proposta di legge si intende contribuire allo sviluppo del turismo in generale e di quello itinerante in particolare, attraverso l'introduzione di alcune modifiche al codice della strada che, nel rispetto della filosofia generale del codice stesso, mirino ad agevolare lo sviluppo del turismo in autocaravan anche attraverso la realizzazione di strutture idonee alla sosta su tutto il territorio
nazionale. Un provvedimento che vuole promuovere la libertà di circolazione, garantita dalla nostra Costituzione, nel pieno rispetto delle normative, delle restrizioni e delle cautele che sono dettate unicamente dalla legge.
Una apposita sezione della presente proposta di legge valorizza poi la peculiarità cosiddetta “non ricreazionale” dell’autocaravan. Gli autocaravan, per la loro abitabilità e fruizione, rappresentano infatti un veicolo particolarmente funzionale per il trasporto ordinario dei disabili. Risulta quindi fondamentale, nella corretta applicazione di politiche fiscali che promuovano i principi di solidarietà nei confronti delle categorie
sociali deboli, introdurre agevolazioni fiscali per i portatori di handicap e per i loro nuclei familiari.
La proposta di legge è suddivisa in 6 articoli.
L’articolo uno è dedicato alla modifica delle categorie della patente di guida. La normativa vigente prevede che con la patente di categoria B si possano guidare: motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,50 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,50 tonnellate. L’articolo 1 si propone quindi la modifica di questi parametri, consentendo a chi possieda la patente B la guida di veicoli sino a 4,25 tonnellate. Di conseguenza, chi conseguirà la patente
C potrà guidare autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D e non più di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate come prevede la normativa vigente. Tale modifica si rende necessaria per le specifiche caratteristiche tecniche degli autocaravan che spesso
superano il limite di tonnellaggio previsto dalla attuale normativa per la patente B e determinerebbero quindi l'acquisizione anche della patente C.
Gli articoli 2 e 3 specificano poi le agevolazioni fiscali per i disabili. Introducono detrazioni per le persone diversamente abili che usufruiscono degli autocaravan equiparandole a quelle vigenti per i mezzi di uso precipuo per i disabili (come ad esempio le carrozzine) estendendo quindi le disposizioni fiscali già previste dalla legge 27 dicembre 1997, numero 449. L’articolo 3 prevede, inoltre, incentivi per l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili attraverso l’esenzione della tassa di circolazione per cinque anni: una proposta che va nella direzione della salvaguardia ambientale e nella promozione delle energie pulite
L'articolo 4 prende poi in considerazione le aree di sosta ed i parcheggi, prevedendo che le amministrazioni comunali provvedano alla individuazione di apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione. L’articolo 4 ribadisce inoltre l'esigenza di realizzare i parcheggi per gli autocaravan anche all'interno dei centri urbani disponendo che siano realizzati in zone servite dal
trasporto pubblico abilitato al trasporto persone diversamente abili.
L'articolo 5 stabilisce che le amministrazioni comunali non possano disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan e vetture similari mentre l’articolo 6 dispone infine la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
ARTICOLO 1
(Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati,
purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C”.
ARTICOLO 2
(Agevolazioni fiscali)
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti diversamente abili.
2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ARTICOLO 3
(Esenzioni tasse automobilistiche)
1. Al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.”
apportare le seguenti modifiche:
“All’art 17 aggiungere la seguente lettera:
“l) l'autocaravan il cui proprietario, o componente del nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto;”
All’art 20 alla fine aggiungere il seguente comma:
“3. L’autocaravan che utilizza fonti energetiche rinnovabili (solare, fotovoltaico e quanto altro sarà riconosciuto tale dall’autorità competente) è esente dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell’avvenuta istallazione;””
ARTICOLO 4
(Aree di sosta e parcheggi)
1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
3. I comuni, ai sensi del comma 1 individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan.
4. I parcheggi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili.
ARTICOLO 5
(Circolazione degli autocaravan)
1. I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ARTICOLO 6
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 12 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commenti

  • modificato 14:10
    sogno o son desta :?: :?: :D :D :D :D
  • modificato 14:10
    [size=18]Sono molto prevenuta, lo riconosco,ma..a parte che alcune leggi esistono già...ma non vengono applicate :evil: :evil: :evil: ma..andrà a finire che sarà elevato solo la "guidabilità" come la chiamano loro dietro "spinte" delle grandi aziende che si tolgono l'impaccio del fuori peso....SGRUNT :evil: :evil: :evil: [/size]
  • modificato 14:10
    [quote]Oasi-Blu:
    [size=18]Sono molto prevenuta, lo riconosco,ma..a parte che alcune leggi esistono già...ma non vengono applicate :evil: :evil: :evil: ma..andrà a finire che sarà elevato solo la "guidabilità" come la chiamano loro dietro "spinte" delle grandi aziende che si tolgono l'impaccio del fuori peso....SGRUNT :evil: :evil: :evil: [/size][/quote]

    possibile....forse probabile....ma in qualche vantaggio anche per noi ci
    spero....sono un'inguaribile ottimista :D :D :D
  • modificato 14:10
    [size=18]Lo spero Marina,lo spero vivamente..sarei la prima ad essere contenta di essere smentita :D :D :D [/size]
  • modificato 14:10
    Spero che venga approvata,

    A settembre avevo telefonato al municipio di Piombino (LI) per il divieto di accedere al Golfo di Bratti/Populonia e l'obbligo di posteggiare nel PS (o AA) lungo la strada della Principessa poco prima dello svincolo, e mi è stato detto che non vi si può accedere neanche con un VR che trasporta un disabile munito di cartellino,dopo gennaio non ho ancora telefonato ma credo che sia ancora così, se passa forse qualcosa cambierà.
  • modificato 14:10
    Visto che di tale argomento non se ne e' piu' parlato, per informare che riguardo alla "Proposta di legge 694 – Nuove disposizioni in materia di autocaravan" il CC La Granda ha :
    1) proposto una petizione a favore di tale pdl (vedasi in
    http://www.camperclublagranda.it/ASP/e-mail_form/FormMail.asp)
    2) il 23 novembre 2010 una rappresentanza del CC La Granda è stata ricevuta a Roma nella sede del Parlamento, in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati (vedasi in http://www.camperclublagranda.it/la_news_della_settimana.htm)

    Ivano

    PS: per far presente (ricordare) che tale PdL prevede oltre alla patente B per condurre veicoli sino a 4,25 tonnellate ANCHE :

    1) agevolazioni fiscali per i disabili, gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi

    2) agevolazioni fiscali e incentivi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (p.e. pannelli solari)

    3) che le amministrazioni comunali DEVONO mettere a disposizione aree di sosta e i parcheggi ANCHE in prossimita’ dei centri abitati e dei luoghi di interesse (ndr: cosi’ come gia’ deve essere ma purtroppo non e’, quindi il significato di tale indicazione del PdL e’ evidentemente “sollecitare” il rispetto della normativa gia’ vigente)

    4) che le amministrazioni comunali NON POSSONO disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan (ndr: cosi’ come gia’ deve essere ma purtroppo non e’, quindi il significato di tale indicazione del PdL e’ evidentemente “sollecitare” il rispetto della normativa gia’ vigente)


  • modificato 14:10
    [quote]marzia055:
    Spero che venga approvata,

    A settembre avevo telefonato al municipio di Piombino (LI) per il divieto di accedere al Golfo di Bratti/Populonia e l'obbligo di posteggiare nel PS (o AA) lungo la strada della Principessa poco prima dello svincolo, e mi è stato detto che non vi si può accedere neanche con un VR che trasporta un disabile munito di cartellino,dopo gennaio non ho ancora telefonato ma credo che sia ancora così, se passa forse qualcosa cambierà.[/quote]

    Marzia da quelle parti sono strani. In un paese li vicino ( porto santo stefano ma forse sbaglio ) è vietato anche portare biciclette a mano su una piazza.
  • modificato 14:10
    @Rubino

    la località è: Portofino (GE) / LIGURIA

    .....Per accedere al centro si entra in una zona a traffico limitato che prevede l'accesso libero dei veicoli dalle ore 07.30 alle ore 10.00. Dalle ore 10.00 alle ore 07.30 il transito è vietato, salvo autorizzazioni in deroga. E' ricompreso nel divieto l'accesso delle biciclette, anche condotte a mano, che potranno essere parcheggiate negli spazi adibiti alla sosta di cicli e motocicli. ...

    Fonte:

    http://comune.portofino.genova.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=414
  • modificato 14:10
    Ecco brava marzia sei sempre informata ... comunque nel nome c'era un porto solo che era fino hehehehe :D
  • modificato 14:10
    Non capisco il motivo di rivangare un post del 2008, Camperlife ha già pubblicato quanto tu vuoi mettere in evidenza.

    http://www.camperlife.it/news_1514_Raccolta-firme-del-Camper-Club-La-Granda.html
  • modificato December 2010
    [quote]pippo:
    Non capisco il motivo di rivangare un post del 2008, Camperlife ha già pubblicato quanto tu vuoi mettere in evidenza.

    http://www.camperlife.it/news_1514_Raccolta-firme-del-Camper-Club-La-Granda.html[/quote]



    Vero che il post iniziale e' vecchio (del 2008) ma il proseguimento dell'iniziativa e' attuale (appena una decina di gg orsono) , quindi direi che non si tratta di "rinvangare" ma bensi' di informare delle evoluzioni.

    Ivano

    PS: prima di inserire l'aggiornamento avevo fatto un "search" e nel FORUM ho trovato solo questo topic (nelle NEWS prob mi e' sfuggito e me ne scuso) quindi qui ho inserito l'aggiornamento, e considerato che l'argomento e' ancora attuale non vedo xche' non poterne discutere ancora ANCHE nel FORUM e se poi l'argomento non sara' ritenuto di interesse vorra' dire che il topic ritornera' "dormiente"

  • modificato 14:10
    Non intendevo dire che l'argomento non sia di interesse Ivano, semplicemente che non era il caso di rivangare un post vecchio quando l'argomento è stato trattato di recente. Ti è sfuggito il post, sei scusato, lungi da me il volerti imbavagliare sull'argomento che è attualissimo e interessante per tutti.
  • modificato 14:10
    [quote]pippo:
    Non intendevo dire che l'argomento non sia di interesse Ivano, semplicemente che non era il caso di rivangare un post vecchio quando l'argomento è stato trattato di recente. Ti è sfuggito il post, sei scusato, lungi da me il volerti imbavagliare sull'argomento che è attualissimo e interessante per tutti.
    [/quote]


    Sono "contento" di essere "scusato" (ma da chi ???) , ma a parer mio una cosa e' una NEWS tutt'altra cosa una discussione nel FORUM (xche' puo' essere uno "storico" di quanto avvenuto).

    p.e. nei commenti della NEWS si parla solo (se non vado errato) di innalzamento di peso per la patente B , mentre invece il testo del PdL (e il mio successivo intervento) riportato in questo topic del FORUM informa che ci sono anche altri punti/commi molto importanti per il camperismo.

    Ivano

  • modificato 14:10
    Per marzia: Conosco Portofino, essendo ligure; non voglio giustificare nessuno, ma purtroppo devo riconoscere che in Portofino non c'è proprio lo spazio per tutti coloro che vogliono entrare, anzi non c'è neppure lo spazio per girare e tornare indietro. Peraltro molte volte, anche durante le ore di accesso, bisogna aspettare che un veicolo esca affinchè un altro, in coda ed in attesa sulla careggiata dx della strada possa entrare.
    GipsY
  • modificato 14:10
    son posti da scooter non da vettura e tantomeno da camper!
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 14:10
    [quote]alien:
    son posti da scooter non da vettura e tantomeno da camper![/quote]

    Ma sai vi è qualche camperista che spererebbe di avere lì a Portofino, dove per gettare la monnezza per chi è in barca costa 80,00 euro a prescindere dalla barca, gli venga fatta una piattaforma sull'insenatura solo per i camper e possibilmente a tariffa contenuta, Macu.

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