normativa sul traino
esiste una normativa per i mezzi ricreazionale camper
un camper di 35ql a pieno carico puo trainare un carrello portabarca non targato quindi definito appendice il cui peso non superi i 750 kg apieno carico detto carico non si dovra sommare ai 35 ql del camper quindi la patente b e sufficiente la normativa e di circa tre anni fa
io ne ho usufruito fino a lanno scorso fermato due volte pol strada e carabinieri peso complessivo del rimorchio 650 kg
tutto in regola certo se mi pesavano il camper?
non so se detta normativa e ancora in uso e se e stata cambiata
ma non credo dove ho la barca il concessionario fa publicita propio a dei carrelli dichiarando quanto detto sopra
se ne sapete di piu!!!
ciao:ops:
un camper di 35ql a pieno carico puo trainare un carrello portabarca non targato quindi definito appendice il cui peso non superi i 750 kg apieno carico detto carico non si dovra sommare ai 35 ql del camper quindi la patente b e sufficiente la normativa e di circa tre anni fa
io ne ho usufruito fino a lanno scorso fermato due volte pol strada e carabinieri peso complessivo del rimorchio 650 kg
tutto in regola certo se mi pesavano il camper?
non so se detta normativa e ancora in uso e se e stata cambiata
ma non credo dove ho la barca il concessionario fa publicita propio a dei carrelli dichiarando quanto detto sopra
se ne sapete di piu!!!
ciao:ops:
Commenti
ha targa propria e targa ripetitiva del veicolo trattore, e propria carta di circolazione.
il carrello appendice, fa parte integrale del veicolo trattore, non ha carta di circolazione ne targa propria e viene inscritto sul libretto del veicolo trattore e ne fa parte integrante.
con patente b si possono guidare gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
ciaooooo
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di
Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino
con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t.".
Omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare
complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa
complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la
suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg
purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed
il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto
di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di
omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima,
le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di
circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno
una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima
assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la
massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia
uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la
massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere
effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse
massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
a. Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur
essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore
rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioè con massa inferiore a 750 Kg);
b. Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur
superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è
classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg
con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto
supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla
massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg
pertanto non supera le 3,5 t;
d. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg
con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il
traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa
a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto
non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore