QUESITO ACCENSIONE LUCI DIURNE

modificato 00:24 in Camper Bar
Il codice della strada recita questo:

Articolo 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.
Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00.


LO RISPETTIAMO TUTTI????

Molte volte io di giorno mi scordo di accendere le luci, specie nelle giornate di sole, adesso che leggo, potrei essere multato!!!!:ops:


Stiamoci attenti, e accendiamo sempre i fari!!!!!!

Commenti

  • modificato April 2009
    [quote]resma:
    Il codice della strada recita questo:

    Articolo 152
    Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
    1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.
    Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.

    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00.
    LO RISPETTIAMO TUTTI????
    Molte volte io di giorno mi scordo di accendere le luci, specie nelle giornate di sole, adesso che leggo, potrei essere multato!!!!:ops:
    Stiamoci attenti, e accendiamo sempre i fari!!!!!![/quote]

    c'è da aggiungere che la tabella allegata all'articolo 126bis prevede per l'inosservanza dell'art. 152 la decurtazione di un punto dalla patente...
    giusto per invogliarvi ad essere attenti...

    p.s.
    il codice della strada e il regolamento di esecuzione aggiornati li potete scaricare dalla sezione download
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 00:24
    Peccato che l'impianto luci non è adeguato ad un uso così intensivo!!!!!
    Avete mai provato a cambiare una lampadina ?????
    Giovanni
  • modificato 00:24
    Bisognerebbe che i nostri mezzi fossero equipaggiati di serie di luci diurne, possibilmente a led,(come Fiat 500, BMW, AUDI', ecc.).In questo modo avremo accesi solo le luci diurne, senza avere acceso, luci di posizione, luci anabbaglianti, luci ingombro e luci posteriori.
    Penso che a presto, monterò sul camper questo tipo di luci in aftermarket, costruendo a parte un interruttore a se.
    Un mio amico poliziotto, mi ha detto che se montate a regola d'arte, si possono usare regolarmente, ciao a presto.
  • modificato April 2009
    Articolo 151 Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
    b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare; c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
    d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
    e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
    f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
    g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
    h) luci di posizione anteriore e posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
    i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
    l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
    m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
    n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
    o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
    p) pannello retroriflettente o fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
    p-bis) strisce retroflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolare categorie di veicoli;
    p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna
    p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
    p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante.
    p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’art.177;
    p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.


    Inoltre l'articolo 153 comma 9 dice:

    È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.


    Bisogna quindi capire cosa s'intende per luce di marcia diurna, il comma p-ter) dell'articolo 151

    Se esistono delle luci diverse dagli anabbaglianti e dalle luci di posizione, come peraltro e' scritto, sono regolamentate in qualche modo????
    chi ne sa di piu'?????
  • modificato 00:24
    DIRETTIVE
    DIRETTIVA 2008/89/CE DELLA COMMISSIONE
    del 24 settembre 2008
    che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente
    l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei
    loro rimorchi
    (Testo rilevante ai fini del SEE)
    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
    vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
    l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché
    dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
    (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
    considerando quanto segue:
    (1) La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio
    1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
    degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi
    di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a
    motore e dei loro rimorchi (2), è una delle direttive particolari
    previste nell’ambito della procedura di omologazione
    CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio,
    del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento
    delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione
    dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le
    disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi,
    componenti ed entità tecniche separate per i veicoli
    si applicano quindi alla direttiva 76/756/CEE.
    (2) Al fine di accrescere la sicurezza stradale attraverso il
    miglioramento della visibilità degli autoveicoli, va introdotto
    nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo dell’installazione
    su tali veicoli di luci di marcia diurna specifiche.
    (3) Si prevede che le nuove tecnologie quali i sistemi di fari
    direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di
    emergenza (ESS) avranno effetti positivi sulla sicurezza
    stradale. La direttiva 76/756/CEE va pertanto modificata
    per consentire l’installazione di tali dispositivi.
    (4) Al fine di tenere conto di ulteriori modifiche al regolamento
    UN/ECE n. 48 (4) su cui la Comunità ha già votato,
    è opportuno adeguare al progresso tecnico la direttiva
    76/756/CEE, allineandola alle prescrizioni tecniche di
    tale regolamento. Esigenze di chiarezza inducono a
    emendare l’allegato II della direttiva 76/756/CEE.
    (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.
    (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
    parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,
    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
    Articolo 1
    L’allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE è così modificato:
    «1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2,
    5 e 6 e agli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n.
    48 (*).
    ___________
    (*) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.»
    Articolo 2
    A partire dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e
    N1 e dal 7 agosto 2012 per i veicoli di altre categorie, in caso di
    mancata conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva
    76/756/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri,
    per motivi connessi all’installazione di dispositivi di illuminazione
    e di segnalazione luminosa, rifiutano il rilascio dell’omologazione
    CE o dell’omologazione di portata nazionale per i
    nuovi modelli di veicoli.
    L 257/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.9.2008
    (1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
    (2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.
    (3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (4) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1
    Articolo 3
    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 ottobre
    2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
    necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
    comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
    disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime
    e la presente direttiva.
    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 ottobre 2009.
    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
    un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
    di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale.
    Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
    membri.
    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
    delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
    disciplinata dalla presente direttiva.
    Articolo 4
    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
    alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
    Articolo 5
    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008.
    Per la Commissione
    Günter VERHEUGEN
    Vicepresidente
    25.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 257/15
  • modificato 00:24
    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
    Bruxelles, 28.9.2005
    COM(2005) 454 definitivo
    2005/0180 (AVC)

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO
    relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE
    1. GENERALITÀ
    Con decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997, entrata in vigore il 24 marzo 1998, la Comunità europea diveniva parte contraente dell’Accordo del 1958 riveduto della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE).
    L’articolo 4 di tale decisione stabilisce, tra l’altro, che quando un progetto di regolamento UNECE viene votato da competenti enti UNECE, prima che la Comunità possa dichiararsi a favore della sua adozione, il progetto in questione va approvato dal Consiglio previo parere conforme del Parlamento europeo.
    All’ordine del giorno di una prossima riunione del World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations dell’UNECE ci sarà anche la votazione su un (nuovo) progetto di regolamento relativo all’adozione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli.
    Scopo principale di tale progetto è quello di fissare prescrizioni tecniche armonizzate, di evitare ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le Parti contraenti e di mantenere un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
    In pratica, il progetto di regolamento permette di dotare i veicoli di fari che possono orientare il loro fascio per meglio adattarsi al tipo di strada percorsa dal veicolo e alle sue condizioni.
    La posizione della CE al momento del voto si baserà sui documenti scritti nelle lingue ufficiali dell’UNECE (francese e inglese). Poiché la CE è divenuta parte dell’Accordo UNECE 1958, occorre rispettare le procedure in esso previste.
    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 della decisione 97/836/CE, prima di entrare in vigore, il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali delle Comunità.
    2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DECISIONE
    Scopo della proposta è quello di permettere al rappresentante della Commissione di votare sul progetto di regolamento a nome della Comunità in occasione di una prossima riunione del World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations dell’UNECE.

    2005/0180 (AVC)
    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO
    relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
    (Testo rilevante ai fini del SEE)
    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
    considerando la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 con cui la Comunità europea aderisce all’Accordo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa relativo all’adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
    vista la proposta della Commissione ,
    visto il parere conforme del Parlamento europeo ,
    considerando quanto segue:
    (1) Il progetto di regolamento della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa concernente l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli abolirà gli ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le Parti contraenti sotto il profilo di queste componenti, garantendo elevati livelli di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
    (2) Occorre definire la posizione della Comunità in merito a tale progetto di regolamento.
    (3) Tale progetto di regolamento va incorporato nel sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.
    DECIDE:
    Articolo 1
    Il progetto di regolamento della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) concernente l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli, di cui ai documenti TRANS/WP.29/2005/31 e TRANS/WP.29/2005/31/add.1 viene approvato.
    Articolo 2
    La Comunità, rappresentata dalla Commissione, voterà a favore del progetto di regolamento UNECE, di cui all’articolo 1, nella votazione che si terrà durante la riunione del Comitato amministrativo nella prossima seduta del World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations dell’UNECE.
    Articolo 3
    Il regolamento UNECE sull’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli, sarà incorporato nel sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.
    Fatto a Bruxelles,
    Per il Consiglio
    Il presidente




    questo per i fari AFS pertanto nelle officine autorizzate, in base al tipo e marca di veicolo posseduto si prendono informazioni circa fattibilità costi e rispetto delle omologazioni.
  • modificato 00:24
    Ho visto su alcune ambulanze che sotto al fanale del nuovo ducato hanno messo un fanale che sostituisce la carrozzeria.
    E' molto bello, ovviamente per le ambulanze e' blu ma si potrebbe prendere spunto per creare la luce diurna..........
  • modificato 00:24
    [quote]resma:
    Ho visto su alcune ambulanze che sotto al fanale del nuovo ducato hanno messo un fanale che sostituisce la carrozzeria.
    E' molto bello, ovviamente per le ambulanze e' blu ma si potrebbe prendere spunto per creare la luce diurna..........
    [/quote]


    Deve farlo la casa madre ed omologare
    Non possiamo noi metter mano ai veicoli senza avere la certezza che quel che facciamo sia regolare.
    Potresti contravvenire al CdS ed alle norme di sicurezza sancite nelle direttive CEE che dettano le regole in proposito
  • modificato April 2009
    ok, ma tutti quelli che montano i fari aggiuntivi??
    fendinebbia vari???
    sono tutti fuorilegge??:(
  • modificato 00:24
    Caratteristiche la cui modifica richiede visita e prova del veicolo e aggiornamento della carta di circolazione

    La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive comporta la visita e prova del veicolo presso il competente UMC che, conseguentemente, aggiorna la carta di circolazione (Appendice V art. 227 regolamento CDS) quando sia interessato:

    • massa: complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda, ecc.); massa rimorchiabile (v. voce "prestazioni

    • dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi;

    • dimensioni interne dell'abitacolo e numero di posti: numero dei posti (anteriore, posteriore, totale), sistemazione dei sedili, installazione di dispositivi per il trasporto di disabili come sedile girevole, alloggiamento carrozzella, dispositivo di sollevamento per carrozzelle, ecc.;

    • struttura portante: taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.), sostituzione degli elementi strutturali con altri;

    • carrozzeria: cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio veicoli da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza), installazione in via permanente di divisori interni per animali, rifacimento del cassone come ad esempio da cassone a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc.), aggiunta sovrasponde fisse, allestimento per uso speciale o per trasporti specifici (ad esempio modifica dell'allestimento interno di ambulanze, ecc.);

    • attrezzature particolari: aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombra neve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.;

    • prestazioni: velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima, sostituzione motore con altro funzionante con ciclo diverso, ecc., rapporto potenza/massa, rapporti del cambio, tipo di trasmissione, massa rimorchiabile, eliminazione massa rimorchiabile;

    • dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori, installazione tergiproiettori;

    • avvisatore acustico: sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili;

    • sistemi di frenatura: caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc.); installazione dispositivo rallentatore;

    • specchi retrovisori: caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori;

    • sistema di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, riscaldamento dell'abitacolo: sistemi ed elementi originali;

    • serbatoi carburante: sostituzione di quelli originali, aggiunta di altri serbatoi;

    • porte e pedane: serrature, cardini, cerniere, apertura, posizione delle porte;

    • campo di visibilità del conducente: sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate;

    • tergilavacristallo: elementi costitutivi;

    • pneumatici: installazione di pneumatici con:



    - marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT in sede di omologazione del veicolo,

    - indici di carico e/o velocità inferiori;



    • sospensioni: ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine;

    • sistemazione dei pedali di comando; installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo da parte di disabili;

    • ancoraggi delle cinture di sicurezza: installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa);

    • paraurti delle autovetture: sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione argano;

    • paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne: sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi;

    • protezione posteriore antincuneamento: sostituzione o modifica di quella originale;

    • protezione contro lo spostamento del carico: sostituzione o modifica di quella originale;

    • protezione laterale: sostituzione o modifica di quella originale;

    • sterzo: sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo;

    • sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e relativi ancoraggi: sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.);

    • cinture di sicurezza: sostituzione o modifica di quelle originali;

    • identificazione veicoli pesanti e lunghi;

    • recipienti in pressione;

    • posizione tubo di scarico: installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi;

    • alloggiamento targa: posizione e caratteristiche;

    • targhette e iscrizioni;

    • marcatura di identificazione del motore;

    • tachimetro, cronotachigrafo: sostituzione del cronotachigrafo;

    • organi di aggancio e di traino: ganci, occhioni, timoni, ecc.;

    • dispositivo di rimorchio;

    • identificazione comandi, spie e indicatori;

    • portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci su autobus;

    • caratteristiche autoambulanze, veicoli di interesse storico e collezionistico, autobus, trasporto merci, autocaravan, trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente e in servizio da piazza, veicoli blindati e adibiti a servizi di polizia, ciclomotori, quadricicli e filoveicoli.

    • equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi: sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.)
  • modificato 00:24
    Scusate la mia ignoranza ma sinceramente mi sono persa in questi interventi kilometrici, ma tutto questo è solo per dire che dall'entrata in vigore della legge bisogna tenere accese le luci anabaglianti e che non vanno montate lampadine differenti da quelle omologate per quel dato veicolo.
  • modificato 00:24
    comunque in molti paesi d'europa hanno già tolto l'obbligo.
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato 00:24
    [quote]resma:
    ok, ma tutti quelli che montano i fari aggiuntivi??
    fendinebbia vari???
    sono tutti fuorilegge??:([/quote]


    tutti?
    una volta forse venivano montati (noi eravamo giovani allora), ma adesso non è più di consuetudine e le case offrono già di serie praticamnete su tutti i veicoli i fendinebbia alogeni.

    Se poi ti riferisci ai camion, quelli stranieri adottano direttive dei loro paesi ma in Italia non sono a norma e gli italiani che montano fari supplementari non sono a norma a meno che non si produca documentazione che attesti l'effettivita necessità, per la tipologia di lavoro che svolgono, e di conseguenza al collaudo vengono sottoposti ad ispezione ed aggiornamento del libretto.

    Figurati che un vecolo legale (qunidi non Mezzo Opera) i lampeggianti li deve avere mobili da poterli togliere o nascondere con qualche dispositivo.
  • modificato 00:24
    zetros fai i riassunti !!!!!
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato 00:24
    Tutto è nato quando si è cercato di dare la colpa di frontali e tamponamenti al fatto che i veicoli sono poco visibili:D:D
    Andare più piano no, rispettare i segnali no, rispettare il codice che prevede la condotta adeguata alle condizioni di visibilità neanche ....:nc:
    Accendiamo i fari :( tanto poi quello che continua ad accadere sulle strade lo vediamo tutti.
  • modificato 00:24
    In germania secomperi una macchina con un colore molto visibile (verde, rosa, rosso etc) le assicurazioni applicano forti sconti sulle polizze.
    Sicuramente essere ben visibili non guasta e puo' evitare anche degli incidenti, basti pensare agli scooter, molte volte a luci spente si vedono poco, ad esempio contro sole etc...

    Ecco il perche' delle AUDI, Mercedes, BMW con dei colori incredibili........quasi da Gardaland..:):)
  • modificato 00:24
    Scusate ma io non sono stato a leggere le spataffiate sulle norme ma mi sembrava di aver capito che le luci vanno tenute accese su autostrade tangenziali e extraurbane principali cioè con almeno due corsie per senso di marcia spartitraffico centrale e prive di intersezioni a croce...sbaglio?
  • modificato 00:24
    Esatto gengis. E devono avere anche le corsie di entrata ed uscita. Per intenderci la superstrada della malpensa è l'unica in provincia di Varese.
  • modificato May 2009
    Parsifal, ma sei proprio sicuro che vanno tenute accese solo sulle superstrade (era valido nel 2002 ma poi ci sono state le successive modifiche)?
    a me risulta che per gli autoveicoli, le luci sono facoltative durante le ore diurne solo all'interno dei cartelli bianchi che delimitano le località,mentre vanno tenute accese su tutte le strade estraurbane:

    Legge 1 agosto 2003, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n.151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada".

    tenere accesi i fari anabbaglianti (o, per i veicoli che ne sono dotati, le luci di marcia diurna) anche di giorno su tutte le strade extraurbane (modifica gli art. 152 e 153 CDS);

    Sulle strade urbane è facoltativo ma consigliabile.
    Per i veicoli a due ruote l'obbligo è esteso anche alle strade urbane."

    Rif.:[url=http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Servizi/Lex/GazzettaUfficiale/20030801_214.htm] [u]cliccate carabinieri.it[/u] [/url]

    Sbaglio a interpretare la legge?
  • modificato 00:24
    Articolo 152

    Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
    1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.
    Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
    1-bis. (abrogato)
    1.ter (abrogato)
    2. (abrogato)
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00.

    TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126-BIS
    Art. 152 Comma 3 1 punto
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


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