Camper di 35 q.li con rimorchio leggero con patente B
Creo questo post, semplicemente per dar modo anche agli altri di poter capire ed eventualmente esprimere le proprie opinioni sul caso in questione, a parer mio, molto scottante e importantissimo per noi camperisti.
Chiarimenti su patente e rimorchi leggeri
Sembra incredibile ma ancora oggi esistono alcuni soggetti, preposti al controllo della circolazione,
che non sono a conoscenza della normativa sulla patente riferita ai rimorchi
leggeri come i trailer per trasporto cavalli.
I rimorchi leggeri, cioè quelli aventi massa complessiva inferiore a 750 kg, godono di
particolari vantaggi dal punto di vista della circolazione. Infatti, in alcuni casi, consentono
di utilizzare una patente di categoria inferiore a quello che si penserebbe necessario.
La trattazione che segue non è valida soltanto per gli elevatori per traslochi ma per
un'ampia varietà di veicoli caratterizzati dall'essere costituiti da un rimorchio leggero.
Vediamo nel dettaglio cosa dice l'articolo 116 del Codice della Strada a proposito delle
categorie di patente di guida:
[i]• Patente di categoria B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero
un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t[/i]
L'interpretazione errata relativa alla patente B nacque, presumibilmente, dall'inesatta
lettura della parola "ovvero" che nella lingua italiana ha il significato di "oppure".
Infatti, se sostituissimo alla parola "ovvero" l'errato sinonimo di "cioè", otterremmo una
interpretazione della legge che ci indurrebbe a pensare che con la patente B non esiste
l'eccezione del rimorchio leggero e che occorra sempre fare la somma delle due masse
complessive a pieno carico, verificando che la massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli non sia superiore a 35 quintali: nulla di più sbagliato.
Se sostituiamo la parola "oppure" correttamente, otteniamo la seguente dicitura:
• Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
Questa dicitura è ora sufficientemente chiara e afferma che [u]con la patente B è possibile
guidare un autoveicolo di massa complessiva fino a 3,5 t al quale è agganciato un
rimorchio leggero [/u]OPPURE (cioè, se il rimorchio non è leggero perché supera i 750 kg), è
possibile trainare un rimorchio il cui peso non superi la massa a vuoto del veicolo trainante
e tale che la somma delle due masse complessive (veicolo + rimorchio) non superi i 35
quintali.
Per fugare ogni dubbio residuo, il 25 maggio del 1994 il Ministero dei Trasporti emanò una
circolare chiarificatoria sull'argomento della quale riportiamo il testo:
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di
Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino
con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t.".
Omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare
complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa
complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285).
Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg
purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed
il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive)
(il rimorchio deve avere la descrizione specifica T.A.T.S.) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di
omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima,
le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di
circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno
una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima
assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la
massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia
uguale o inferiore a 3,5 t.
IN CONCLUSIONE, LA LEGGE PERMETTE AI POSSESSORI DI PATENTE B E QUINDI POSSESSORI DI "CAMPER" DI POTER TRAINARE UN RIMORCHIO LEGGERO FINO A 7,50 Q.LI OLTRE AI 35 Q.LI DEL CAMPER.QUESTO PERCHE' I RIMORCHI LEGGERI FANNO ECCEZIONE E NON OCCORRE FARE LA SOMMA DELLE 2 MASSE (TRATTORE + RIMORCHIO).
LA SOMMA VALE SOLO NEL CASO DEI RIMORCHI SUPERIORI A 7,50 Q.LI
Spero di aver fugato ogni dubbio.
Ciao a tutti
Chiarimenti su patente e rimorchi leggeri
Sembra incredibile ma ancora oggi esistono alcuni soggetti, preposti al controllo della circolazione,
che non sono a conoscenza della normativa sulla patente riferita ai rimorchi
leggeri come i trailer per trasporto cavalli.
I rimorchi leggeri, cioè quelli aventi massa complessiva inferiore a 750 kg, godono di
particolari vantaggi dal punto di vista della circolazione. Infatti, in alcuni casi, consentono
di utilizzare una patente di categoria inferiore a quello che si penserebbe necessario.
La trattazione che segue non è valida soltanto per gli elevatori per traslochi ma per
un'ampia varietà di veicoli caratterizzati dall'essere costituiti da un rimorchio leggero.
Vediamo nel dettaglio cosa dice l'articolo 116 del Codice della Strada a proposito delle
categorie di patente di guida:
[i]• Patente di categoria B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero
un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t[/i]
L'interpretazione errata relativa alla patente B nacque, presumibilmente, dall'inesatta
lettura della parola "ovvero" che nella lingua italiana ha il significato di "oppure".
Infatti, se sostituissimo alla parola "ovvero" l'errato sinonimo di "cioè", otterremmo una
interpretazione della legge che ci indurrebbe a pensare che con la patente B non esiste
l'eccezione del rimorchio leggero e che occorra sempre fare la somma delle due masse
complessive a pieno carico, verificando che la massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli non sia superiore a 35 quintali: nulla di più sbagliato.
Se sostituiamo la parola "oppure" correttamente, otteniamo la seguente dicitura:
• Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
Questa dicitura è ora sufficientemente chiara e afferma che [u]con la patente B è possibile
guidare un autoveicolo di massa complessiva fino a 3,5 t al quale è agganciato un
rimorchio leggero [/u]OPPURE (cioè, se il rimorchio non è leggero perché supera i 750 kg), è
possibile trainare un rimorchio il cui peso non superi la massa a vuoto del veicolo trainante
e tale che la somma delle due masse complessive (veicolo + rimorchio) non superi i 35
quintali.
Per fugare ogni dubbio residuo, il 25 maggio del 1994 il Ministero dei Trasporti emanò una
circolare chiarificatoria sull'argomento della quale riportiamo il testo:
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di
Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino
con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t.".
Omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare
complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa
complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285).
Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg
purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed
il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive)
(il rimorchio deve avere la descrizione specifica T.A.T.S.) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di
omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima,
le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di
circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno
una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima
assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la
massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia
uguale o inferiore a 3,5 t.
IN CONCLUSIONE, LA LEGGE PERMETTE AI POSSESSORI DI PATENTE B E QUINDI POSSESSORI DI "CAMPER" DI POTER TRAINARE UN RIMORCHIO LEGGERO FINO A 7,50 Q.LI OLTRE AI 35 Q.LI DEL CAMPER.QUESTO PERCHE' I RIMORCHI LEGGERI FANNO ECCEZIONE E NON OCCORRE FARE LA SOMMA DELLE 2 MASSE (TRATTORE + RIMORCHIO).
LA SOMMA VALE SOLO NEL CASO DEI RIMORCHI SUPERIORI A 7,50 Q.LI
Spero di aver fugato ogni dubbio.
Ciao a tutti