Viaggiare in autostrada in camper

modificato 12:09 in Camper Bar
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Lo sapevate che l' art. 176 comma 9 del codice della strada prevede che nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie - salvo diversa segnalazione - è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

non me lo ricordavo più e ci son capitato per caso sfogliando il codice....

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.... dall'etruschia centrale viterbese.....
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


Commenti

  • modificato July 2009
    SI, SON DI PARTE? MA POI TU, LA DOMENICA POMERIGGIO, ANZICHE' STARE CON TUA MOGLIE TI LEGGI IL C.D.S.?
  • modificato 12:09
    non sai quante discussioni ho avuto per questa cosa e se non sbaglio anche la velocità non deve superare i 100km/h
  • modificato 12:09
    [quote]drago1:
    non sai quante discussioni ho avuto per questa cosa e se non sbaglio anche la velocità non deve superare i 100km/h[/quote]

    QUESTO E' QUANTO PREVEDE L'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA

    1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1)

    2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

    3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

    a) ciclomotori: 45 km/h;

    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

    c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

    e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

    g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

    h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

    l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

    4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

    5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

    6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (2) (3).

    6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

    7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

    8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

    9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articolo 225 e 226 del presente codice

    9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

    11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

    12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



    (1) Comma sostituito dall'art. 9 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.

    (2) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

    (3) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003),

    (4)Articolo modificato dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160
  • modificato 12:09
    per leggere tutto mi devo prendere una set di ferie!
    io intanto mantengo i miei soliti 100km/h max visto che per me
    CAMPER = VACANZA
    poi se ci fosse un riassunto grazie 1000
    ciao Drago1
  • modificato 12:09
    no drago il limite di velocità vale solo per i mezzi omologati 40 o + quintali.
    Per i mezzi con patente B vale solo il limite della terza o 4 corsia, che io rispetto sempre :D:D
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato 12:09
    Grazie Brianza
    poi considerando che siamo sempre fuori peso :P:P:P
  • modificato 12:09
    [quote]Parsifal:
    SI, SON DI PARTE? MA POI TU, LA DOMENICA POMERIGGIO, ANZICHE' STARE CON TUA MOGLIE TI LEGGI IL C.D.S.?[/quote]

    mica l'ho sfogliato di domenica pomeriggio... l'ho solo postato di domenica pomeriggio... lo sfoglio c'era stato il venerdì mattina... in orario d'ufficio!:evil:
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 12:09
    [quote]alien:

    mica l'ho sfogliato di domenica pomeriggio... l'ho solo postato di domenica pomeriggio... lo sfoglio c'era stato il venerdì mattina... in orario d'ufficio!:[/quote]


    Invece che lavorare, eh Alien !!!...... altro lavoro per Brunetta !!!!!!

    Giovanni

    image

    .
  • modificato 12:09
    fortuna che brunetta non legge i post di camperlife

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