BIMBI e sicurezza in viaggio
Viaggiando spesso si vedono bimbi sia in auto che sui camper, in piedi o seduti sui sedili anteriori senza cinture, o tenuti in graccio dal passeggero senza cintura sempre sul sedile anteriore quando non direttamente dal guidatore.
Il camper per il Codice della Strada è un autoveicolo pertanto:
Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
(Articolo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 13 Marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 Aprile 2006.)
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. NON PIU' VALIDO
Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Il camper per il Codice della Strada è un autoveicolo pertanto:
Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
(Articolo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 13 Marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 Aprile 2006.)
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. NON PIU' VALIDO
Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Commenti
http://www.noimamme.it/Primi-anni/Seggiolini-auto.html
Gabriella Mugavero
April 2008
Appartenete anche voi a quella categoria di persone che, spesso e volentieri, celandosi dietro la scusa che "tanto è un tragitto breve", che "tanto lo tiene la nonna", che "tanto vado piano", non lega il proprio bambino al seggiolino?
Allora forse per voi sarà illuminante sapere che, su 10 incidenti mortali in cui le vittime erano bambini, 6 non erano stati correttamente agganciati ai loro seggiolini. Perdere quei due minuti non vi farà arrivare in ritardo, e potrebbe salvare la vita al vostro bambino.
L'Art. 142 del Codice della Strada recita: "i passeggeri di età inferiore ai 12 anni che abbiano una statura inferiore al 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso".
Le uniche eccezioni riguardano le autovetture adibite a servizio pubblico, dunque taxi e auto a noleggio, e auto definite d'epoca, in cui le cinture di sicurezza non erano presenti al momento della loro commercializzazione.
In entrambi i casi il bambino potrà viaggiare sul sedile posteriore, accompagnato da un adulto (minimo 16 anni), se di età non inferiore ai tre anni.
Le sanzioni in caso di infrazione vanno dai 70 ai 285 euro e meno 5 punti dalla patente.
La scelta del seggiolino e dell'adattatore a volte viene lasciata al caso, o meglio alla convenienza. Spesso si tratta di un regalo o di un prestito.
In realtà è un dispositivo che andrebbe scelto secondo criteri ben diversi: ne va della sicurezza dei bambini.
Gruppo 0 - Bambini tra 0 e 10 kg
Le navicelle vanno fissate con la cintura di sicurezza come da istruzioni; il bambino all'interno viene legato con un'apposita cintura, di solito non in dotazione con la navicella stessa.
Gli ovetti vanno montati sul sedile posteriore, in senso contrario a quello di marcia. Solo dai 10 kg in poi l'ovetto può essere collocato anche in senso di marcia.
L'ovetto può anche essere montato sul sedile anteriore, nel senso contrario a quello di marcia, nel caso in cui il dispositivo air bag venga disattivato.
Gruppo 0+ - Bambini dal peso inferiore ai 13 kg
Hanno caratteristiche simili al precedente gruppo, ma offrono maggiore protezione al bambino già grandicello per essere posizionato nella navetta e nell'ovetto.
Gruppo 1- Bambini tra 9 e 18 kg
Vanno montati nel senso di marcia e fissati con le cinture.
Esistono modelli a doppia omologazione, cioè valevoli per bambini da 0 a 18 kg perchè dotati di cinture e adattatori, ma sono in genere sconsigliabili in quanto risultano troppo grandi per i neonati e piccoli per i 2/3 enni.
Gruppo 2 - Bambini tra i 15 e i 22 kg
Si tratta di cuscini con braccioli omologati e di un leggero schienale asportabile. Utilizzano le cinture dell'automobile con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla.
Gruppo 3 - Bambini tra i 22 e i 36 kg
Cuscini senza braccioli, servono ad aumentare l'altezza del bambino e consentirgli l'uso delle cinture di sicurezza dell'auto.
I seggiolini del gruppo 1, 2, 3 posso essere collocati nel sedile anteriore, nel senso di marcia, e senza obbligo di disattivazione dell'airbag, posizione però alquanto sconsigliata poichè in caso di incidente, l'attivazione dell'airbag potrebbe essere pericolosa.
***
Il seggiolino deve possedere il certificato di omologazione europea: un'etichetta arancione con la sigla ECE R44-02 oppure ECE R44-03, simile a quella riportata qui accanto.
Vediamola nel dettaglio: 18 kg è il massimo peso consentito, il termine 'Universal' significa che il seggiolino può essere montato su qualsiasi autovettura, la lettera "E" sta per omologazione mentre il numero identifica il paese di provenienza (ad esempio 1 indica Germania, 3 Italia, ecc...).
E' interessante notare che, nonostante tutti abbiano ricevuto l'omologazione europea, in base a test più approfonditi (standard Euro Ncap, simili ai crash test che si effettuano alle macchine), alcuni modelli risultano più sicuri di altri.
Vi riportiamo di seguito (tratto dallo studio della rivista Altroconsumo), i seggiolini che hanno superato questo test con il maggior numero di stelle (si va da un massimo di cinque ad un minimo di una).
Il test avviene con simulazione di incidente.
Seggiolini auto che hanno superato i test
Per il gruppo 0 + (0-13 kg)
MaxiCosi cabrio
Chicco autofix plus
Bebè Confort creatis
Bebè Confort elios safe side
(4 stelle per ognuno)
Per i gruppi 0 e 1 (0 - 18 kg)
Janè Racing
Bebè Confort Iseos Safe Side
Chicco Baby Transit Jet
Brevi Granprix
(3 stelle per ognuno)
Per i gruppi 1 (9-18 kg)
MaxiCosi Priori SPS
MaxiCosi Priori XP
Chicco Key 1
Britax Renaissance
Britax Eclipse SI
(3 stelle per ognuno)
Per i gruppi 1/2/3 (9-36 kg)
Chicco Max 3s
(4 stelle)
Per i gruppi 2/3 (15-36 kg)
MaxiCosi Rodi xp
Britax Hi-liner
(4 stelle per ognuno)
Consigli e suggerimenti
•Tenere sempre a portata di mano il manuale delle istruzioni.
•Se pensate di utilizzare lo stesso seggiolino in più macchine, fate attenzione ad acquistarne uno facile da montare, in modo da semplificare lo spostamento da un'autovettura all'altra.
•Se possibile, provate sempre il modello prescelto nella vostra auto prima di acquistarlo.
•Comprate dei rivestimenti in spugna per ricoprire ovetti e seggiolini: il materiale di cui sono rivestiti spesso genera calore, infastidendo e facendo sudare i bambini. Inoltre sono più facili da lavare (cosa non trascurabile dato che si sporcheranno tanto e spesso).
•Allacciate le cinture al bambino tenendo conto dei vestiti che porta: devono sempre essere parallele alle spalle e non devono poter essere sfilate facilmente dal bambino stesso.
•Scegliete un modello reclinabile in modo da evitare il ciondolare della testa in caso di frenata brusca.
•Il seggiolino che comprerete deve tener conto delle misure di vostro figlio, non genericamente del solo peso.
•Abituate il bambino sin da piccolissimo al seggiolino come sua unica postazione in macchina, perché anche una sola eccezione potrebbe rivelarsi fonte di capricci o un precedente difficile da gestire in seguito. A questo scopo, portate con voi un kit di sopravvivenza contro la noia: CD con canzoncine, sonaglini e cellulari giocattolo per i primi mesi, libretti colorati e giochi che il bambino ritroverà solo in macchina, riscoprendoli ad ogni viaggio. Per i bambini più grandi, l'intrattenimento sarà più facile, la loro curiosità vigile e attenta farà in modo che possiate coinvolgerli in decine di giochi.
•Spiegate bene anche ai nonni, e a chiunque si occupi della cura del bambino, quali rischi si corrono a non allacciarli correttamente al dispositivo, ricordando, se occorre, che la maggior parte degli incidenti gravi che coinvolgono i bambini avviene in città e non in autostrada, come erroneamente si potrebbe pensare.