Gli aggiornamenti del codice della strada del 29 luglio 2010
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Nella sezione download è disponibile il codice della strada aggiornato con le modifiche approvate il 29 luglio 2010, alcune delle quali sono già entrate in vigore mentre l'intero testo avrà forza di legge dal 13 agosto 2010.
Per il download [url=http://www.camperlife.it/download_57_Codici-della-strada.html][u]CLICCATE QUI[/u][/url]
Sono oltre 60 gli articoli modificati e significative sono le novità introdotte:
- Zero alcool nel sangue per neopatentati e conducenti professionali,
- maggiore vigilanza sulle modifiche alle minicar,
- notifiche delle multe entro 90 giorni contro i 150 attuali,
- rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti,
- guida accompagnata a 17 anni,
- patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida: 3 ore al volante per andare al lavoro o assistere parenti disabili.
- prova pratica per condurre i ciclomotori
- esame per recuperare i punti persi sulla patente.
- gli over 80 per ottenere il rinnovo della patente dovranno sottoporsi a una visita medica biennale per accertare i requisiti fisici e psichici
Chi al controllo risulta avere un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.
Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano.
Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.
Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
Altra importante novità riguarda i pedoni(articolo 35)
In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.
Autovelox anche a noleggio (articolo 63). Agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso.
Bambini in moto (articolo 28). Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (articolo 29). Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.
Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 12). Norme più puntuali per evitare l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Sanzione da 500 a 2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.
fonte: [url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-14/dalla-alla-tutte-novita-132050.shtml?uuid=AYZSKl7B]IL SOLE 24 ORE[/url]
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Nella sezione download è disponibile il codice della strada aggiornato con le modifiche approvate il 29 luglio 2010, alcune delle quali sono già entrate in vigore mentre l'intero testo avrà forza di legge dal 13 agosto 2010.
Per il download [url=http://www.camperlife.it/download_57_Codici-della-strada.html][u]CLICCATE QUI[/u][/url]
Sono oltre 60 gli articoli modificati e significative sono le novità introdotte:
- Zero alcool nel sangue per neopatentati e conducenti professionali,
- maggiore vigilanza sulle modifiche alle minicar,
- notifiche delle multe entro 90 giorni contro i 150 attuali,
- rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti,
- guida accompagnata a 17 anni,
- patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida: 3 ore al volante per andare al lavoro o assistere parenti disabili.
- prova pratica per condurre i ciclomotori
- esame per recuperare i punti persi sulla patente.
- gli over 80 per ottenere il rinnovo della patente dovranno sottoporsi a una visita medica biennale per accertare i requisiti fisici e psichici
Chi al controllo risulta avere un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.
Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano.
Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.
Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
Altra importante novità riguarda i pedoni(articolo 35)
In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.
Autovelox anche a noleggio (articolo 63). Agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso.
Bambini in moto (articolo 28). Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (articolo 29). Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.
Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 12). Norme più puntuali per evitare l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Sanzione da 500 a 2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.
fonte: [url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-14/dalla-alla-tutte-novita-132050.shtml?uuid=AYZSKl7B]IL SOLE 24 ORE[/url]
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Nella sezione download è disponibile il codice della strada aggiornato con le modifiche approvate il 29 luglio 2010, alcune delle quali sono già entrate in vigore mentre l'intero testo avrà forza di legge dal 13 agosto 2010.
Per il download [url=http://www.camperlife.it/download_57_Codici-della-strada.html][u]CLICCATE QUI[/u][/url]
Sono oltre 60 gli articoli modificati e significative sono le novità introdotte:
- Zero alcool nel sangue per neopatentati e conducenti professionali,
- maggiore vigilanza sulle modifiche alle minicar,
- notifiche delle multe entro 90 giorni contro i 150 attuali,
- rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti,
- guida accompagnata a 17 anni,
- patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida: 3 ore al volante per andare al lavoro o assistere parenti disabili.
- prova pratica per condurre i ciclomotori
- esame per recuperare i punti persi sulla patente.
- gli over 80 per ottenere il rinnovo della patente dovranno sottoporsi a una visita medica biennale per accertare i requisiti fisici e psichici
Chi al controllo risulta avere un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.
Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano.
Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.
Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
Altra importante novità riguarda i pedoni(articolo 35)
In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.
Autovelox anche a noleggio (articolo 63). Agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso.
Bambini in moto (articolo 28). Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (articolo 29). Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.
Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 12). Norme più puntuali per evitare l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Sanzione da 500 a 2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.
fonte: [url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-14/dalla-alla-tutte-novita-132050.shtml?uuid=AYZSKl7B]IL SOLE 24 ORE[/url]
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da oggi perciò tutti i conducenti di camper >35q. devono diventare astemi....!!!!!!!!!
(anche gli altri è meglio se bevono poco o nulla quando guidano, )
:(:(
i camperisti non sono autisti professionali... :)
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
interpreto differente, c'è una "e" che non mi convince
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di
autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno
carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è
superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Questo è parte integrale dell'art. 186 bis del D.d.S.
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di
autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno
carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è
superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.[/quote]
appunto più lo leggo più mi convinco, sarò di capa dura
si effettivamente dal testo integrale si comprende bene che sono riconmpresi anchce tutti quelli che conducono mezzi con massa complessiva superiore ai 35 q.li... quindi anche i camperisti con mezzi di patente C.
sai cosa.. mi aspetto che a breve mettan mano ai pesi... e allora saran dolori....
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Non arrabbiatevi è solo una frecciatina innocua e cmq
dovevano fare piu severe le modifiche!!!!
(sono pronto al linciaggio )
ciao