Circolare prot. N. 277 del 14 gennaio 2008
Ministero dell’Interno – Circolare prot. N. 277 del 14 gennaio 2008 – Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo
Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/
ROMA 14 gennaio 2008
OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2).
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. b) ).
Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d) ).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. F )).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a) ).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e) ).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c. 1 lett. f) ).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h) ).
Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.
Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan;
la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.
Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.
Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicolipreposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…..
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Penta
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo
Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/
ROMA 14 gennaio 2008
OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2).
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. b) ).
Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d) ).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. F )).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a) ).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e) ).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c. 1 lett. f) ).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h) ).
Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.
Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan;
la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.
Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.
Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicolipreposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…..
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Penta
Commenti
tanto le direttive a quanto pare non se le fila nessuno ( a meno che non si inneschi un contenzioso giudiziario) mentre la cattiva pubblicità o la pubblicità negativa documentata pizzica a tutti...
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
fotografate gente ... .fotografate... e poi pubblicate sul forum le foto dei posti dove avete scattate le foto... la cattiva pubblicità o la pubblicità negativa documentata pizzica a tutti...
Concordo pienamente, tali iniziative (ed altre tra cui p.e. quella proposta in http://www.camperlife.it/forum/thread/100619-comuni-anti-camper--sensibilizziamo-i-commercianti-.html ) potrebbero essere una delle carte vincenti per il camperismo !
ALIEN SCRIVE :
tanto le direttive a quanto pare non se le fila nessuno ( a meno che non si inneschi un contenzioso giudiziario)
Qui invece non concordo perche' la legge e' legge e deve essere rispettata da tutti amm. comunali comprese e se cio' non avviene i cittadini hanno il DIRITTO di "protestare" ricorrendo contro multe illegittime ed ingiuste e tale circolare del Min Interni essendo stata inviata a tutti i Prefetti d'Italia (in quanto anche "giudici" in caso di ricorsi) e' una ottima ed utile cosa per tutti i camperisti (tra l'altro e' anche gia' stata presa in considerazione in alcuni giudizi con sentenza favorevole ai camperisti)
Ivano
mi riferivo al fatto che nonostante quella direttiva sia del 2008, nonostante le prefetture le abbiano inviate per conoscenza alle amministrazioni comunali ... c'è sempre quella (amministrazione comunale) che fa spallucce e fa finta di non sapere. giocano ovviamente sul fatto che un ricorso costa soldi, in termini di tempo, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi nessuno si muove.
ecco allora che - forse - giocare la carta della cattiva pubblicità potrebbe esser determinante.
foto pubblicate, riferimenti geografici precisi, indicazioni stradali dove sono posti i divieti... e poi magari qualcuno si potrà prendere la briga pure di inviarli ai singoli primi cittadini... chissà che a forza di verdersi in prima pagina non cambino rotta e/o adeguino parcheggi e soprattutto le ordinanze!!
tutto qua... e non è poco!
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Ivano, mai messo in dubbio il diritto a protestare e a ricorrere avverso sanzioni illegittime! ci mancherebbe....
mi riferivo al fatto che nonostante quella direttiva sia del 2008, nonostante le prefetture le abbiano inviate per conoscenza alle amministrazioni comunali ... c'è sempre quella (amministrazione comunale) che fa spallucce e fa finta di non sapere. giocano ovviamente sul fatto che un ricorso costa soldi, in termini di tempo, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi nessuno si muove.
ecco allora che - forse - giocare la carta della cattiva pubblicità potrebbe esser determinante.
foto pubblicate, riferimenti geografici precisi, indicazioni stradali dove sono posti i divieti... e poi magari qualcuno si potrà prendere la briga pure di inviarli ai singoli primi cittadini... chissà che a forza di verdersi in prima pagina non cambino rotta e/o adeguino parcheggi e soprattutto le ordinanze!!
tutto qua... e non è poco![/quote]
Concordo, aggiungendo pero' che se in TANTI ricorressero contro le multe illegittime/ingiuste (nonostante il "problema" giustamente da te indicato) probabilmente la situazione cambierebbe in meglio ! (vedasi p.e. cosa avvenuto nel caso dei T-RED "truffaldini" )
Ivano
Considerarsi poi turisti dei parcheggi con il CDS è il massimo. Farsi le ferie soggiornando nei parcheggi è il massimo. Allora perché fare Aree di Sosta? O Aree Attrezzate per la sosta e il parcheggio delle autocaravan?
A tutto questo voi siete contrari.
Su queste cose scriverò. E più insisiti più forte scriverò. Date un'idea del camperismo di gente che gira per soggiornare nei parcheggi, che vuole posizionarsi ovunque indiscriminatamente, a proprio giudizio, sol perché ha comprato un mezzo convincendosi che non ha limiti, e le roulotte si? Perchè?
Ma hai riflettuto sul fatto che le aree destinate al turismo all'aria aperta devono essere coerenti con i piani regolatori? Ti pare mai possibile trasformare un parcheggio in una zona residenziale per camper quando lì il piano regolatore ha previsto un parcheggio e basta?
Vedrai quanto forte scriverò.
permettimi una dissertazione.
Secondo me la verità sta nel mezzo. nel mezzo tra il recriminare contro chi (inteso come amministratori pubblici) impone limiti e divieti in barba a quelli che sono i regolamenti statali e chi (sempre a.p.) si adopera nel mettere a disposizione del popolo camperista spazi idoeni e decorosi, diversi dai normali park, a prezzi "popolari".
Giustamente tu dici: i camper si le roulotte no, perchè?
il codice parla di sosta. che poi in sosta ci sia gente sul v.r. è un altro paio di maniche.. ma così non dovrebbe essere.
Ivano ora di certo potrà dire che si tratta di "interpretazioni"... ma se le cose in Italia vanno così come vanno è proprio per la troppa facilità con cui si interpreta una norma.
è la stessa cosa per cui il codice prevede che si parli di sosta quando il mezzo poggia con le ruote sul suolo pubblico e (tra le altre) non emette effluvi propri.
Un mio conoscente, peraltro simpaticissimo, ha passato una serata intera a convicermi che gli effluvi sono dispersioni di liquidi... in realtà un qualsiasi dizionario dice bene altro: "esalazioni di vapori o di odori che da un corpo (non limitato al corpo umano) o da altro punto si diffondono nell'aria". è testuale.. nulla di mio! e il legislatore non è un caso abbia usato questo termine....
se chi è deputato a far rispettare il codice della strada applicasse alla lettera il codice sarebbero volatili senza zucchero per tutti quelli che lasciano stufe accese o frigo accesi (rilasciano effluvi, ossia esalazioni, nell'aria, dovuti alla combustione del gas che alimenta stufe e frigo). E pure nel caso del webasto siamo alle stesse conclusioni.....
allora... senza tirarla troppo lunga che già vedo le facce annoiate: chiediamo quel che ci compete senza tirar troppo la corda e senza esasperare le dispute. viceversa da una dichiarazione di guerra nessuno di noi andrebbe a guadagnarci.. anzi....
non me ne vogliate se mi sono intromesso nella discussione... ma anch'io, come te, intervengo solo se ho qualcosa da dire. Se l'intervento è o meno intelligente... lo lascio decidere agli altri....
:ciao:
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
ciao Anto57
permettimi una dissertazione.
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Infatti sono interpretazioni fantasione fatte da chi vuole sentire sempre e solo la solita storiella della sosta che non costituisce campeggio, ignorando che quell'articolo sta solo parlando del veicolo e che il soggiorno a bordo delle persone è materia che esula dal cds.
Ma a te pare normale che ci consideriamo turisti ma poi facciamo riferimento a un codice che regola la circolazione di veicoli pedoni e animali? I turisti dove sono regolati nel CDS? Questi consigliano di fare i turisti nei parcheggi stando chiusi dentro il camper...
Posso scriverci un tomo su questa cosa. In realtà ho già scritto una lettera aperta a..... che se continuano a dire cose non vere la pubblicherò da qualche parte, magari la mando a ......
P.S. IvanoPP ma con la copertura assicurativa incendio ricorso di terzi come sei messo? Hai visto quello che successe a Fucecchio? Sei coperto se a qualcuno - cui hai consigliato o hai detto che può tenere tutto l'armamentario di utenze accese nei parcheggi - gli va a fuoco il camper e dirà... me lo ha detto IVANOPP?
Per parafrasare una frase ministeriale mi verrebbe da dire.... se succede un incendio con morti e feriti in un parcheggio chi è responsabile? Il proprietario del camper "attendato" che è andato a fuoco o anche qualcuno che da Strambino, Roma o da Firenze ha detto che la cosa è regolare?
con riferimento al tuo ultimo messaggio, più che interpretazioni fantasiose, io le chiamerei aspettative, sotto un certo punto di vista comprensibili, di chi vuole andare in giro in camper. Purtroppo queste aspettative sono frutto di luoghi comuni, maturati nel tempo, che oramai ai più sono diventate certezze.
Più ci penso, più rifletto e più mi convinco che l'art. 185 del cds regoli la sola sosta dell'autocaravan e non la permanenza di chi sta a bordo, e questo al di là di cosa dice la corte di Cassazione sull'attività di campeggio. Peraltro in tutto l'art. 185 non c'è il minimo riferimento all'occupazione del veicolo mentre il medesimo è in sosta.
Tu giustamente dici di stare chiusi dentro al camper, ed io aggiungo anche se fuori ci sono 35 gradi all'ombra, con un tasso di umidità del 98%, e con la pasta che sta cuocendo sul gas (è un semplice mio esempio, conscio del fatto che l'utilizzo delle utenze di bordo non è espressamente citato dal 185). Questo dovrebbe far riflettere sulla ratio perseguita dalla Legge Fausi e dall'art. 185 del cds poi che, ribadisco sempre con maggior convinzione, non voleva regolamentare la dimora a bordo di un veicolo ricreazionale, ma la sola sosta del veicolo senza alcuno a bordo.
perché fare Aree di Sosta? O Aree Attrezzate per la sosta e il parcheggio delle autocaravan?
A tutto questo voi siete contrari.
Ti sbagli (o per meglio dire CERCHI di far credere agli altri cose sbagliate) in quanto quello che sosteniamo e’ che BENVENGANO piu’ AA (e anche piu’ camping ma senza i tanti “difettucci” denunciati in http://www.camperlife.it/forum/thread/100610-camping-perchegrave-non-agevolano-il-camperismo.html ) ma che PERMANGA la possibilita’ di sostare anche in normali parcheggi pubblici nel rispetto del comma 2 dell’art. 185 del CdS (cosi’ come oggi definito).
Questo anche xche’ piu’ AA ci sono a disposizione e probabilmente (sicuramente) minore e’ il numero di camperisti che fa anche sosta libera (io stesso, come molti, quando trovo una AA che non sia un “ghetto”, che non sia lontana dai luoghi di interesse, che non sia un “carnaio”, … ne usufruisco)
Da far BEN presente che se MAI in futuro non si potesse piu’ sostare con il camper ANCHE in normali parcheggi pubblici (e con la possibilita’ di usare le utenze di bordo quali p.e. il frigo a gas) sarebbe un ENORME problema per tutti i camperisti (anche per chi va sempre e solo in AA e/o camping) xche’ non potendo sostare ANCHE in normali parcheggi pubblici e/o non potendo usare le utenze di bordo quando si sosta presso di essi (con la conseguenza che p.e. dovendo spegnere il frigo a gas le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi’ come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature) non sarebbe possibile uscire dal camping/AA per avvicinarsi ai luoghi di interesse quali p.e. vicinanze dei centri urbani, musei, spiagge, ristoranti/pizzerie, …).
Non per niente e’ stato per l’appunto introdotto l’art. 185 CdS a TUTELA della circolazione/sosta dei camper.
Ivano
PS: puoi scrivere “forte” fin che vuoi e a chi vuoi (tanto lo hai gia' fatto ovunque e dovunque) ma con la “speranza” (per il bene del camperismo) che nessuno ti stia ad ascoltare
PS 1 (con rif al tuo successivo msg) : riguardo la copertura assicurativa incendio ognuno puo' liberamente farla o meno (non solo per i camper ma anche per le automobili o gli altri veicoli, cosiccome anche per le abitazioni civili).
Cmq e' "normale" che tu sia un sostenitore (tra pochi) del "punto/art 9" (per chi non lo conoscesse su questo forum si potrebbe aprire una nuova discussione) in quanto la sua applicazione avrebbe a tutti gli effetti reso impossibile la sosta dei camper anche in normali parcheggi pubblici xche' dovendo p.e. tenere il frigo a gas spento le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi' come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature (ovvero il tuo punto di arrivo e' sempre lo stesso cioe' che i camper debbano andare solo in camping, e nemmeno nelle AA in quanto anch'esse pertinenze pubbliche stradali al pari dei normali parcheggi pubblici).
Rileggiti l'intervento sul punto 9. E' proprio quello che vi contesterò.
Siete contro la creazione di AA e ADS nei fatti. Siete contro i cittadini che hanno parcheggi sotto casa e si ritrovano nottetempo con attendamenti e altre abitazioni sotto casa non previste dal piano regolatore. Siete contro chi ha intenzione di investire soldi in ADS e deve assoggettarsi a tutta la normative quando per te e qualcun altro basta soggiornare nei parcheggi. Siete quelli che vogliono occupare le piazze principali dove le auto si limitano a sostare solamente. Questo affermate voi. Allora le AA-ADS non le farà nessuno. Nessuno nessuno.
Non si può avere una posizione e l'esatto suo contrario.
...
Ripeto che TI SBAGLI (o per meglio dire CERCHI di far credere agli altri cose sbagliate) e il xche' l'ho gia' chiaramente indicato in un mio prec intervento.
Anche riguardo al "punto/art 9" ho gia' risposto/commentato nel mio prec intervento (nel PS 1)
Ivano
PS: dovresti cortesemente finirla li' di scrivere e riscrivere sempre le stesse cose ...
ANTO57 SCRIVE il 13/11/2010 alle ore 18:28 :
...
Ripeto che TI SBAGLI (o per meglio dire CERCHI di far credere agli altri cose sbagliate) e il xche' l'ho gia' chiaramente indicato in un mio prec intervento.
Anche riguardo al "punto/art 9" ho gia' risposto/commentato nel mio prec intervento (nel PS 1)
Ivano
PS: dovresti cortesemente finirla li' di scrivere e riscrivere sempre le stesse cose ...
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Una delle regole di questo forum è evitare diatribe e battibecchi quindi io ti rispondo nei contenuti e tu non hai titolo per dire a me di smetterla o di finirla. :P
Ma fino ad ora nessuno la scalfisce.
Deflussi, non deflussi, efflussi effluvi. Sono solo panegirici per ignorare la realtà dei fatti che è lampante, solo a leggere l'art. 185 comma 1 e l'art. 1 del CDS. Il resto è noia.
IvanoPP ci si rode, io giro e mi diverto ma qualcuno su questa cosa "ce magna"... e forse è per questo che la storiella continua dal 1988 e le cose devono restare così perché fa comodo a troppi.
Ai produttori di camper basta una sola cosa: regole certe. A noi basta una sola cosa: regole certe. Io ho un camper di 8 anni e penso di cambiarlo e di comprarne un altro perché è sempre un valido mezzo per fare vacanze anche se ci sono quelli che la pensano alla IVANOPP e se ci sono comuni che mettono divieti. Il camper è il camper punto e basta.
Ma sono uno che usa le aree quando ci sono e quando non ci sono cerco una soluzione chiedendo nel comune dove arrivo. Non pretendo mai di sostare nella piazza principale ove le auto sostano e basta. La polemica di IVANOPP sulla sosta libera lascia il tempo che trova quando non tiene conto di cosa diverterebbe un parcheggio cittadino centrale qualora le cose andassero realmente per come lui le vorrebbe.
P.S. @ chorus. Ho postato la soluzione per natolibero che su COL-normative ha fatto una richiesta "come si fa un ricorso"
[url=http://www.camperlife.it/forum/thread/101931-Come-si-fa-un-ricorso-quando-la-notifica-egrave-ritenuta-tardiva.html]qui[/url]
Puoi avvisarlo e dirgli di leggerla? E' lo stesso caso suo su cui io ci ho vinto il ricorso. E lo documento, a differenza di altri! E ci siamo capiti.:)
Se ha bisogno di un altro aiuto puoi dirgli di spostarsi qui? Vedrò come aiutarlo?
Grazie.
Chorus, grazie io all'inizio del mio "camperiggiare" ero più talebano di IVANOPP ma poi siccome sono una persona che cerca di farsi un'idea propria, me la sono fatta. Ogni volta che mi consulto con un avvocato (non interessato per una parte) o per un verso o per un altro, la mia chiave di lettura viene confermata. E qualcuno la teme.
Ma fino ad ora nessuno la scalfisce.
Deflussi, non deflussi, efflussi effluvi. Sono solo panegirici per ignorare la realtà dei fatti che è lampante, solo a leggere l'art. 185 comma 1 e l'art. 1 del CDS. Il resto è noia.
IvanoPP ci si rode, io giro e mi diverto ma qualcuno su questa cosa "ce magna"... e forse è per questo che la storiella continua dal 1988 e le cose devono restare così perché fa comodo a troppi.
Ai produttori di camper basta una sola cosa: regole certe. A noi basta una sola cosa: regole certe. Io ho un camper di 8 anni e penso di cambiarlo e di comprarne un altro perché è sempre un valido mezzo per fare vacanze anche se ci sono quelli che la pensano alla IVANOPP e se ci sono comuni che mettono divieti. Il camper è il camper punto e basta.
Ma sono uno che usa le aree quando ci sono e quando non ci sono cerco una soluzione chiedendo nel comune dove arrivo. Non pretendo mai di sostare nella piazza principale ove le auto sostano e basta. La polemica di IVANOPP sulla sosta libera lascia il tempo che trova quando non tiene conto di cosa diverterebbe un parcheggio cittadino centrale qualora le cose andassero realmente per come lui le vorrebbe.
P.S. @ chorus. Ho postato la soluzione per natolibero che su COL-normative ha fatto una richiesta "come si fa un ricorso"
[url=http://www.camperlife.it/forum/thread/101931-Come-si-fa-un-ricorso-quando-la-notifica-egrave-ritenuta-tardiva.html]qui[/url]
Puoi avvisarlo e dirgli di leggerla? E' lo stesso caso suo su cui io ci ho vinto il ricorso. E lo documento, a differenza di altri! E ci siamo capiti.:)
Se ha bisogno di un altro aiuto puoi dirgli di spostarsi qui? Vedrò come aiutarlo?
Grazie.[/quote]
Ok, lo faccio volentieri
premesso che quanto non espressamente vietato e’ di conseguenza ed ovviamente LECITO (e l’art. 185 cds NON vieta dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo nel camper in sosta in pubbliche pertinenze stradali, invece vieta espressamente altre cose) per far ben presente che tantissimi camperisti comportandosi a norma e civilmente non creano problemi (se non per il fatto che a qualcuno potrebbe dar fastidio vedere dei camper parcheggiati nella propria citta’, ma cosi‘ come a me e ad altri potrebbe dar fastidio vedere auto parcheggiate ovunque…).
Quindi quello che si deve fare e’ contrastare chi non si comporta a norma e/o civilmente sanzionandolo singolarmente (cosi’ come previsto dalla vigente normativa) e NON vietando a tutti ILLEGITTIMAMENTE “punendo” cosi’ anche chi si comporta a norma e civilmente.
Riguardo alle problematiche del caldo, umido, … in estate , direi semplicemente che chi desidera viaggi meno spartani e piu’ “comodosi” e’ meglio che lasci perdere il camper e scelga gli hotel e/o i villaggi turistici.
Cio’ detto, se/quando mai dovesse esser vietato sostare con il camper in pubbliche pertinenze stradali e/o utilizzare le utenze di bordo con la conseguenza di dover andare solo ed obbligatoriamente in camping, io di certo venderei il camper e mi comprerei una roulotte (risparmiando non pochi soldini sul mezzo ed avendo la possibilita’ di usare il veicolo al seguito per poter andare in tutti i luoghi di interesse senza trovare divieti illegittimi)
Ma cosi’ ora non e’ e spero non lo sia mai…
Ivano
Chorus,
premesso che quanto non espressamente vietato e’ di conseguenza ed ovviamente LECITO (e l’art. 185 cds NON vieta dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo nel camper in sosta in pubbliche pertinenze stradali, invece vieta espressamente altre cose) per far ben presente che tantissimi camperisti comportandosi a norma e civilmente non creano problemi (se non per il fatto che a qualcuno potrebbe dar fastidio vedere dei camper parcheggiati nella propria citta’, ma cosi‘ come a me e ad altri potrebbe dar fastidio vedere auto parcheggiate ovunque…).
Quindi quello che si deve fare e’ contrastare chi non si comporta a norma e/o civilmente sanzionandolo singolarmente (cosi’ come previsto dalla vigente normativa) e NON vietando a tutti ILLEGITTIMAMENTE “punendo” cosi’ anche chi si comporta a norma e civilmente.
Riguardo alle problematiche del caldo, umido, … in estate , direi semplicemente che chi desidera viaggi meno spartani e piu’ “comodosi” e’ meglio che lasci perdere il camper e scelga gli hotel e/o i villaggi turistici.
Cio’ detto, se/quando mai dovesse esser vietato sostare con il camper in pubbliche pertinenze stradali e/o utilizzare le utenze di bordo con la conseguenza di dover andare solo ed obbligatoriamente in camping, io di certo venderei il camper e mi comprerei una roulotte (risparmiando non pochi soldini sul mezzo ed avendo la possibilita’ di usare il veicolo al seguito per poter andare in tutti i luoghi di interesse senza trovare divieti illegittimi)
Ma cosi’ ora non e’ e spero non lo sia mai…
Ivano
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Scusa IvanoPP secondo te è il CDS che puo dire che è vietato o che è permesso soggiornare in mezzi [u]mobili di pernottamento[/u] al di fuori delle strutture ricettive?
E perché chi ha il carrello tenda o la roulotte dovrebbe essere discriminato? Sarebbe incostituzionale un trattamento diverso tra persone solo perché hanno mezzi, quindi capacità di spesa differente.
Secondo te è il CDS che da il diritto a fare le attività per il quale il veicolo è progettato? NO!
Secondo te, quindi, se compro un'ambulanza, posso mettermi a fare trasporto di ammalati? Il CDS non lo vieta espressamente. Invece c'è una legislazione e ci vogliono autorizzazioni!
Secondo te, quindi, se compro un carro funebre, possono mettermi a fare trasporto salme? Il CDS non lo vieta espressamente. C'è una legge apposita che disciplina tale attività e occorre una concessione!
Secondo te, quindi, se compro una cisterna per trasporto combustibili, posso trasportare combustibili? Il CDS non lo vieta espressamente. C'è una normativa apposita che disciplina l'attività!
Secondo te te, quindi, se compro un autocompattatore, posso trasportare la nettezza urbana? Il codice della strada non lo vieta espressamente. Ma occorre che ci siano iscrizioni, autorizzazioni e convenzione dopo gara d'appalto!
Secondo te, quindi, se compro un'autovettura adibita a taxi, posso trasportare persone a bordo e farmi pagare? Il CDS non lo vieta espressamente. No. Occorre la concessione!
Seconto te, se compro una autovettura per noleggio senza conducente posso noleggiarla? O devo essere un'impresa e avere tutte le autorizzazioni e iscrizioni?
Tu hai letto gli interventi di Chorus, pensi di convincerlo con le argomentaizoni di cui sopra? Io penso di no. A te piace credere e ripeti slogan che sono rpivi di fondamento.
Ma fermati un attimo a ragionare sulle norme. Non mettere avanti i tuoi desideri.
Non è il CDS che può dire o non dire cosa si può fare con o dentro un veicolo che ha un certo allestimento. Il CDS si occupa solo della circolazione del VEICOLO non dell'uso che si può fare con la parte attrezzata per una specifica attività. Così l'acquisto di un veicolo adatto alla somministrazione di alimenti e bevande non mi da automaticamente il diritto di vendere alimenti e bevande.
Se con il tuo camper stai a soggiornare in un posto e c'è un divieto di campeggio per ordinanza comunale, per il regolamento di polizia municipale (quasti tutti i comuni lo prevendono), sei passibile di multa non al camper ma a te persona fisica per infrazione al divieto di campeggio e questo non lo contrasti con un ricorso al Prefetto che sul divieto di campeggio non ha competenza.
Io sono passato per la tua fase, quindi ti capisco. Hai un'aspettativa incoerente con le norme. Ci tollerano. Abbiamo al massimo il diritto alla circolazione del mezzo ma non al campeggio dell'equipaggio. Su questo i comuni chiudono un'occhio, o non hanno capito ancora cosa fare.
Io ci ho messo due anni per capire come stavano le cose. Tu ormai sei al quinto o sesto anno. Bisogna che ti renda conto. Non puoi continuare a credere che chi ti legge e magari tace crede acriticamente a quello che dici. Vero è che trovi gente disponibile a seguirti perché vuole credere, ha fede. Ma la norma dice altra cosa. A un certo punto tocca pure ragionare mettendo il tifoso da parte.
Eppoi va in giro con il camper anziché farti il fegato a plissé dietro a queste cose, c'è già ANCC che lo fa anche meglio di te, non ti mettere a fare la brutta copia.
Ciao.
........
Premesso che penso che Chorus non abbia bisogno di un "portavoce" , per il resto da parte mia e' solo un :nc:
Anzi no, commento eccome : direi che ci puo' anche stare il fatto che tu sia un camperista "autolesionista" (che non e' una offesa ma solo un termine per descrivere colui che si autoprocura dei danni/problemi) in quanto sostieni che a parer tuo NON sia possibile dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo quando si sosta con il camper in pubbliche pertinenze stradali pur se nel rispetto dell'art. 185 CdS (con la conseguenza che si dovrebbe andare sempre e solo in camping e/o in ads), MA INVECE NON CI STA PER NULLA il fatto che cosi' facendo (sostenendo a spada tratta tale tua tesi, anche in ambiti pubblici e magari pure ufficiali quali fiere/meeting) qualcuno potrebbe anche erroneamente "crederti" e magari mettere le mani sulla vigente normativa a sfavore dei camperisti, quindi direi che se a te in base alle tue necessita' ed esigenza va bene andare solo in camping/ads fallo pure ma non creare problemi ad altri camperisti che invece ritengono in base alle loro necessita' ed essgenze di poter fare ANCHE (ma non solo) sosta libera.
Ivano
ANTO57 SCRIVE il 13/11/2010 22:05 :
........
Premesso che penso che Chorus non abbia bisogno di un "portavoce" , per il resto da parte mia e' solo un :nc:
Anzi no, commento eccome : direi che ci puo' anche stare il fatto che tu sia un camperista "autolesionista" (che non e' una offesa ma solo un termine per descrivere colui che si autoprocura dei danni/problemi) in quanto sostieni che a parer tuo NON sia possibile dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo quando si sosta con il camper in pubbliche pertinenze stradali pur se nel rispetto dell'art. 185 CdS (con la conseguenza che si dovrebbe andare sempre e solo in camping e/o in ads), MA INVECE NON CI STA PER NULLA il fatto che cosi' facendo (sostenendo a spada tratta tale tua tesi, anche in ambiti pubblici e magari pure ufficiali quali fiere/meeting) qualcuno potrebbe anche erroneamente "crederti" e magari mettere le mani sulla vigente normativa a sfavore dei camperisti, quindi direi che se a te in base alle tue necessita' ed esigenza va bene andare solo in camping/ads fallo pure ma non creare problemi ad altri camperisti che invece ritengono in base alle loro necessita' ed essgenze di poter fare ANCHE (ma non solo) sosta libera.
Ivano
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Questo è quello che pensi tu e fai danni agli altri.
Rassegnati. Chi fa casino sei tu. Non hai titolo per rappresentare i camperisti, ti arroghi il diritto di farlo lo stesso e di dire cosa è giusto e sbagliato e di etichettare gli altri come autolesionisti.
E ripeti le solite cose per autoconvicerti. Con te non c'è proprio da perdere tempo qui.
Io con il camper mi diverto e tu ci fai sproloqui.
è da molto tempo che ti dico che nel nostro ordinamento giuridico non esiste soltanto il codice della strada, e in particolare il solo art. 185.
Esistono altre decine di migliaia di leggi che regolano ogni azione umana, spesso anche in modo ridondante.
E' da molto tempo che ti dico che spesso mi metto nei panni dei sindaci dei comuni turistici che devono gestire contemporaneamente l'affluenza dei camperisti (poco più di 200 mila equipaggi in Italia, cioè il nulla da un punto di vista statistico), dei proprietari delle strutture turistiche e, soprattutto, dei cittadini da loro amministrati che, se non sono camperisti, non ci vedono di buon grado.
E' da altrettanto tempo che ti dico che le leggi non vanno interpretate con la semplice traduzione letterale dei termini in esse contenuti. E' sicuramente opportuno utilizzare il vocabolario, ma la tecnica interpretativa si spinge oltre (questo è quanto mi hanno insegnato fior di giuristi) ed anche questa è regolamentata dalle leggi, oltre che dagli interventi degli organi giurisprudenziali.
Mi permetto di farti notare che non hai capito l'esempio che ho fatto riguardo la permanenza all'interno di un camper con tutte le finestre e le porte chiuse, come prescritto dall'art. 185 del cds, quando ci sono 35 gradi all'ombra. Se tu riesci a vivere in un ambiente così buon per te, io no!
regole certe: dici bene!
Ma non credo che l'associazione dei produttori dei camper abbia la possibilità di creare la giusta lobby per intervenire a livelli ministeriali invocando regole certe.
Oggi il settore camper, importantissimo a livello socio-economico nel distresso della Val d'Elsa, rappresenta il nulla a livello nazionale.
Come possiamo pretendere che un settore economico che contribuisce al PIL nazionale per circa 500/700 milioni (ovvero molto meno dello 0,5% del PIL nazionale) possa influenzare il legislatore?
Probabilmente per avere voce la strada è quella di guadagnare consensi all'interno del Ministero del Turismo. Ma qui mi fermo, perchè non ho competenze e rischierei di dire dei grandi strafalcioni.
Lamentarsi su un forum tematico con oltre 10 mila iscritti, legati dalla medesima passione, serve a poco, se non ad accendere ulteriormente gli animi di 10 mila persone scontente dell'attuale stato di cose.
quello che dici (come qualcun altro, che anche se pochi son sempre troppi xche' da camperisti non si puo' sostenere di non poter usare il camper anche in normali parcheggi pubblici e di conseguenza dover andare solo in camping xche' se cosi' mai fosse sarebbe di certo meglio venderlo e comprarsi una roulotte) e' una tua interpretazione, cosi' come lo e' la mia (e di molti altri camperisti).
Ovvero la tua, la mia e quella di altri e' e rimane solo una opinione, ma quello che e' importante (fondamentale) e' che di fronte ad eventuali dubbi interpretativi i camperisti facciano (logicamente ed ovviamente) tutto il possibile per tirare l'acqua al proprio mulino (e non il contrario come purtroppo in pochi, anche se troppi, casi avviene).
Concordo sulla chiarezza e certezza delle regole/normativa (eleminando quindi tutte le possibili interpretazioni) e proprio per tal motivo e' stata proposta l'iniziativa "lettera ad anfia-apc" discussa ANCHE in questo forum in http://www.camperlife.it/forum/thread/96498-Codice-della-strada--Camper---lettera-da-inviare-alle-varie-associazioni-siti-di-camperisti-pagina_1.html
Ed il fatto che tu ritenga che ANFIA-APC non abbia la possibilita' di poter mettere la propria voce e' a parer mio sbagliato (o per lo meno tutto da dimostrare) xche' se/quando si tocca il portafoglio...
Non concordo invece sui conti economici che hai fatto perche' a parer mio oltre alla filiera produttiva intervengono tanti altri fattori (manutenzione, accessori, viaggi/turismo che comprendono ristoranti/pizzerie/acquisti tra l'altro per TUTTO l'anno e non solo nei periodi canonici di ferie/ponti, ...)
Ivano
PS: ho ben capito quello che intendi dire sui "disagi" del camperismo (caldo, umidita', ... in estate) e difatti ti ho risposto, ma visto che non ti pare chiaro volendo posso estendere
E poi, sempre effettuare una critica costruttiva alle improbabili e contraddittori richieste di IVANOPP evidenzio perché la mail ad ANFIA che suggerisce IVANOPP non la manderò mai. Anzi invierò una raccomandata a/r per contrastarlo e per dare il mio sostegno alle iniziative di ANFIA.
Per evidenziare perché, a mio avviso, sono improbabili e contraddittorie le richieste di IVANOPP io dico, punto per punto:
1) la libera circolazione e sosta (nel rispetto dell'attuale art. 185 del Codice della Strada) dei camper cosi' come oggi gia' deve (dovrebbe) essere, intervenendo per far eliminare i tanti (troppi) divieti illegittimi che le Amm. Comunali emettono in difformita' rispetto a quanto indicato dal Codice della Strada
Giusto, ma lo ha già fatto, [u]per il momento[/u], il Ministero con la circolare 277 su sollecitazione di ANCC, il merito è loro non tuo.
2) che si possano (ovviamente, come gia' deve essere) usare le utenze di bordo quando il camper e' in sosta (anche in "normali" parcheggi pubblici) in quanto se, p.e., non dovesse esser possibile usare il frigo a gas in tale condizione le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi' come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature; ovvero che si chiarisca nella nuova normativa tale caratteristica in modo tale da eliminare eventuali dubbi e/o interpretazioni errate
3) l'esistenza di piu' Aree Attrezzate per camper , ma preservando quella che' e' la sosta in "normali" parcheggi pubblici
Qui si apre la contraddizione tra tipo di richiesta e attività necessarie a soddisfarle di cui pare IVANOPP non preoccuparsi: in NORMALI PARCHEGGI PUBBLICI.
a) Quindi occorre fare stalli adeguati alle autocaravan? Non pensiamo di sostare debordando dagli stalli, no? Oppure dedicare una parte di parcheggio alle autocaravan? Quindi di fatto diciamo che vogliamo aree dedicate? Normativa antincendio? Ne vogliamo parlare? Distanze tra i veicoli per evitare la propagazione di incendi? Ne vogliamo parlare? Non penserai mica che con il camper vengo a mettermi vicino al tuo o a strare "stretto-stretto" con le auto? Evitare spazi stretti con autovetture o altri veicoli con altre necessità di parcheggio? Ne vogliamo parlare? Prezzi a tempo per evitare il 24h per forza ne vogliamo parlare?
b) Forse la soluzione, insieme al punto 4 nelle città, è chiedere spazi adeguati e riservati alle autocaravan, no? A prezzi equi, se non gratuiti al pari dei parcheggi vicino, no? Non pensate che ciò che richiedete dia come soluzione logica la creazione di spazi adatti? Perché fissarsi con i normali parcheggi?
c) Per assurdo la richiesta di IVANOPP porta a questa contraddizione: spazio di 10000 mq, 20% dedicato a Autocaravan e il resto a parcheggio auto. Lui dice di mantenere il diritto ad utilizzare anche l'altro spazio per le auto (normale parcheggio), allora il comune perché dovrebbe fare una sezione dedicata alle autocaravan nello stesso identico posto se poi fai come ti pare? Vanno chiarite molte cose.
d) Sugli stessi temi di IVANOPP (libertà di circolazione e sosta anche in normali parcheggi) mi pare stia insistendo anche ANCC da anni. L'iniziativa di IVANOPP è quantomeno un doppione.
4) l'esistenza di piu' Camper Service (magari anche cercando di fare in modo che chi per "legge" gia' li dovrebbe mettere obbligatoriamente a disposizione, p.e. le aree di servizio autostradali con una superf uguale/maggiore a 10.000 mq, provveda quanto prima)
A me risulterebbe che questa iniziativa sia percorsa/stata percorsa con forza e determinazione da Claudio D'Orazio e Ivan Perriera con il MIT, nelle nuove concessioni sulle autostrade hanno imposto il CS per le nuove aree e di farle sulle altre. Qui IVANO cavalca idee altrui.
[u]Quindi per riassumere:[/u]
1) contraddittorietà della richiesta. Si dovrebbe forse dire fate le aree che risolvono tutto ciò che indica IVANOPP e fatele con queste caratteristiche di spazi, tariffe, sistemi di sicurezza.
2) evitare contrapposizioni con i comuni che hanno mille esigenze a partire da quelle di bilancio a quelle di regolare l'accoglienza turistica sia per i propri cittadini sia per tantissimi servizi che poi si trovano a dover erogare. E anche perché i comuni "inn" hanno necessità di regolare il soggiorno nel proprio comune in tutte le infrastrutture ricettive è un loro diritto/dovere.
Di tutto questo non pare curarsi IVANOPP. E per questo io non sottoscriverò mai una iniziativa così contraddittoria come quella di recente attivata ad ANFIA.
Secondo me oggi si sta perdendo tempo. Occorre distinguere, sempre secondo me, tre situazioni:
1) Visita escursionistica (visita infra-day senza pernottamento) definizioni di Escursionista e Turista data dalla Commissione Europea); qui le utenze sono attive;
2) Visita Turistica (visita e pernottamento); qui le utenze sono attive;
3) Sosta delle Autocaravan (spente) dei residenti. Qui le utenze sono spente.
A mio avviso la possibilità di accoglierci per il punto 1 e 2, nei quali si sostanzia sia la condizione di campeggio (mezzo attendato anche per il CDS 185/2, sia il campeggio delle persone per la definizione data dalla Cassazione per il campeggio, per la situazione 2) e la definizione di termini ESCURSIONISTA E TURISTA diversa da [u]utente della strada[/u], termine che a me sta stretto non può essere determinata da una circolare fatta in base al CDS. Qui il codice della strada non c'entra nulla. Anzi è invasivo. Se diciamo di essere turisti dovremmo guardare ad altro. Il MIT quando parla del campeggiare, oltre a scambiare un abuso edilizio per campeggio invade la normativa regionale sul turismo. Finché il mezzo è lasciato in sosta spento ha competenza. Nel momento il mezzo ha le utenze della parte speciale attiva o sono utilizzate le attrezzature della cellula abitativa si fa uso abitativo del mezzo e questo uso è attratto dalla normativa sul soggiorno che si è dato il comune o la regione; qualunque cosa dica o preveda il CDS che si occupa solo di "circolazione di veicoli pedoni e animali" (art. 1), ma mai di soggiorno di turisti a bordo di mezzi mobili di pernottamento.
I comuni target per i camperisti si distinguono in almeno tre fasce che danno le priorità di azione e tipo di situazione (critica o no) che potremmo trovare:
1) Comuni ad alta densità turistica: i flussi sono alti e altamente invasivi e c'è necessità di regole stringenti per tutti. Qui sta la nostra priorità. Qualche associazione dovrebbe negoziare le soluzioni di accoglienza per noi e certificarle.
2) Comuni a media densità turistica; anche qui negoziare ma c'è minore criticità e forse miglior condizioni per sistemazioni adeguate.
3) Comuni a bassa o nulla densità turistica; hanno criticità solo se gli spazi sono limitati, per lo più non ci sono grandi problemi se non in occasione di particolari manifestazioni che il comune dovrebbe prevedere indicando per tempo le soluzioni (qualche comune attrezza temporaneamente gli spazi).
Lascio giudicare ai lettori, che invito sempre a farsi una idea propria delle cose.
Quando vedo iniziative come quella di cui ho discusso, prima di tutto mi sento un camperista molto male rappresentato, non solo da IVANOPP ma anche da chi anziché svolgere attività per farci accogliere si spende in attività che ci renderanno solo ANTIPATICI.
Chiudo con una frase di Libero Cesari: il camperista è il peggior nemico di se stesso.
Io no di me stesso. Giro e mi diverto sempre con il mio camper, anche nei cosiddetti "comuni ostili" trovo il modo di farmi accettare e non di essere percepito come un fastidio o un invasore o un arrogante.
W il camper. Ma non "W tutti i camperisti". Al nostro interno ci sono diversità che è bene comincino ad emergere.
……….
Innanzitutto i punti ed il testo indicati non sono tutti quelli presenti nella lettera inviata dal Movimento Camperisti (che riporto di seguito) .
Poi, ovviamente, ogni camperista e’ libero di partecipare all’iniziativa (cosi’ come sta avvenendo) oppure no.
Ivano
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oggetto : lettera aperta : possibile nuova normativa inerente il camperismo ?
alla c.a. : ANFIA-APC (Associazione Produttori Camper)
e p.c. :
- delle associazioni di settore
- delle riviste di settore
- dei siti web di settore
- dei camper club
Gentilissimi Signori della Pregiatissima Associazione,
con rif. al meeting di Parma, da informazioni avute tramite Newscamp e da amici camperisti frequentatori di siti/forum/blog , si puo' dedurre che nel prossimo futuro si ipotizzi un intervento normativo per cercare di migliorare il turismo itinerante in camper.
A tal riguardo siamo certi che la Vostra Associazione fara' tutto quanto possibile per promuovere presso le adeguate sedi quanto segue :
1) la libera circolazione e sosta (nel rispetto dell'attuale art. 185 del Codice della Strada) dei camper cosi' come oggi gia' deve (dovrebbe) essere, intervenendo per far eliminare i tanti (troppi) divieti illegittimi che le Amm. Comunali emettono in difformita' rispetto a quanto indicato dal Codice della Strada (cosi’ come p.e. chiaramente indicato nella circolare nr. 277 del 15/01/2008 del Ministero degli Interni).
A tal riguardo ci permettiamo di far notare che la sosta libera, nel pieno rispetto delle leggi, statali ed ambientali, è un diritto primario per ogni camperista.
2) l’utilizzo (ovviamente, come gia' e’ e deve essere) delle utenze di bordo quando il camper e' in sosta (anche in "normali" parcheggi pubblici) in quanto se, p.e., non dovesse esser possibile usare il frigo a gas in tale condizione le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi' come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature; ovvero che si chiarisca in una eventuale ipotetica nuova normativa tale caratteristica in modo tale da eliminare eventuali dubbi e/o interpretazioni errate
3) l'esistenza di piu' Aree Attrezzate per camper , ma preservando e ampliando quella che e' la sosta in "normali" parcheggi pubblici
4) la creazione di appositi stalli per camper riservati ai portatori di handicap, di dimensioni congrue, adeguate ai veicoli ricreazionali , cosi’ come gia’ esistenti all'estero (Francia e Germania ...)
5) l'esistenza di piu' Camper Service (magari anche cercando di fare in modo che i soggetti che per "legge" gia' li dovrebbero mettere obbligatoriamente a disposizione, p.e. le aree di servizio autostradali con una superf uguale/maggiore a 10.000 mq, provvedano quanto prima)
6) escludere i camper dai divieti di circolazione per i veicoli euro-x (cosi’ come tra l’altro gia’ avviene in alcune Regioni tra cui p.e. il Piemonte) , in quanto tali limitazioni per i camper sono da ritenersi “assurde” per l’uso che se ne fa (limitati km in un anno) e per il costo del veicolo che in gran parte e’ dovuto alla parte abitativa (ovvero e’ da ritenersi “assurdo” dover rottamare un camper ancora perfettamente funzionante ed inoltre c’e’ da dire che non in molti, soprattutto in questo periodo, possono permettersi di comprarne uno nuovo e quindi cosi’ facendo si favorirebbe anche il mercato dell’usato che invece con i divieti euro-x risulta attualmente completamente bloccato anche causa della svalutazione che vede coinvolti i camper euro-x).
Cio‘ detto, se quanto sopra scritto non dovesse avvenire, molti camperisti probabilmente venderebbero il camper e/o non ne comprerebbero piu' uno nuovo (o anche usato) con ovvi danni ai Vostri associati e a tutto il comparto/filiera ma anche alle tantissime attivita’ commerciali (negozi, ristoranti, bar, …) a cui i camperisti si rivolgono durante tutto l’anno e non solo nei canonici periodi di ferie e/o ponti, tutto questo anche considerando il momento poco felice che sta vivendo l’industria turistica.
Da parte nostra faremo in modo di seguire con grande attenzione l’eventuale evolversi della situazione informandone puntualmente tutti gli amici camperisti.
Per concludere, ci permettiamo di aggiungere che sarebbe anche molto utile diffondere quanto piu’ possibile (p.e. allegando un documento all’atto della vendita e/o noleggio di ogni camper) le indicazioni su come usare correttamente il camper (uso utenze interne, modalità di carico e scarico serbatoi, suggerimenti per una guida sicura, …) , sulla vigente normativa e dei relativi comportamenti da evitare.
Fiduciosi che prenderete con la dovuta considerazione questo nostro scritto, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
19 settembre 2010
Movimento Camperisti
www.****.com
email: direzione@****.com
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Per i motivi che ho detto sopra non partecipo. E invito gli altri camperisti a non partecipare.
Comincio io a prendere le distanze da un simile modo di fare e consigliare di fare le ferie nei parcheggi.
Chorus,
quello che dici (come qualcun altro, che anche se pochi son sempre troppi xche' da camperisti non si puo' sostenere di non poter usare il camper anche in normali parcheggi pubblici e di conseguenza dover andare solo in camping xche' se cosi' mai fosse sarebbe di certo meglio venderlo e comprarsi una roulotte) e' una tua interpretazione, cosi' come lo e' la mia (e di molti altri camperisti).
Ovvero la tua, la mia e quella di altri e' e rimane solo una opinione, ma quello che e' importante (fondamentale) e' che di fronte ad eventuali dubbi interpretativi i camperisti facciano (logicamente ed ovviamente) tutto il possibile per tirare l'acqua al proprio mulino (e non il contrario come purtroppo in pochi, anche se troppi, casi avviene).
Concordo sulla chiarezza e certezza delle regole/normativa (eleminando quindi tutte le possibili interpretazioni) e proprio per tal motivo e' stata proposta l'iniziativa "lettera ad anfia-apc" discussa ANCHE in questo forum in http://www.camperlife.it/forum/thread/96498-Codice-della-strada--Camper---lettera-da-inviare-alle-varie-associazioni-siti-di-camperisti-pagina_1.html
Ed il fatto che tu ritenga che ANFIA-APC non abbia la possibilita' di poter mettere la propria voce e' a parer mio sbagliato (o per lo meno tutto da dimostrare) xche' se/quando si tocca il portafoglio...
Non concordo invece sui conti economici che hai fatto perche' a parer mio oltre alla filiera produttiva intervengono tanti altri fattori (manutenzione, accessori, viaggi/turismo che comprendono ristoranti/pizzerie/acquisti tra l'altro per TUTTO l'anno e non solo nei periodi canonici di ferie/ponti, ...)
Ivano
PS: ho ben capito quello che intendi dire sui "disagi" del camperismo (caldo, umidita', ... in estate) e difatti ti ho risposto, ma visto che non ti pare chiaro volendo posso estendere
[/quote]
Devo sinceramente dirti che non sono d'accordo sulla tua iniziativa nei confronti di ANFIA.
Chiedi un appuntamento al dott. Luca Bianchi e rappresentagli ancora una volta le nostre esigenze, anche se immagino le conosca abbondantemente.
Ma fallo a voce, così puoi immediatamente percepire quale sia l'idea del massimo rappresentante del settore.
Sul conto economico che mi sono permesso di rappresentare: si parlava di ANFIA-APC, non di dati turistici in genere (ma esistono stime a noi riferibili?). Dati recentemente circolati in rete parlano di poco più di 8 mila mezzi immatricolati nel corso dell'ultima stagione. Moltiplica questo dato per 40 mila euro e vedi che grandezza ottieni, poi ne riparliamo.
mi spiace che tu non condivida l'iniziativa , ma d'altro canto invece mi fa piacere che molti altri camperisti vi stiano aderendo cosi' come molti addetti al settore (riviste, siti web, associazioni e camper club) la stiano pubblicando.
Riguardo al chiedere di persona un incontro con Luca Bianchi, lo faremmo volentieri ma :
- non faremmo altro che ribadire quanto gia' scritto nella lettera
- tutti gli attivisti del Movimento Camperisti sono solo ed esclusivamente "volontari" che mettono a disposizione del proprio tempo (purtroppo poco causa altri impegni piu' importanti tra cui casa, famiglia e lavoro) e anche del proprio denaro , quindi ci limitiamo a fare quanto nelle nostre possibilita'
Riguardo alla tua analisi economica, direi che il "totale" non puo' non comprendere anche tutto quanto riguarda il post vendita (ovvero e per l'appunto manutenzione, accessori, viaggi/turismo che comprendono ristoranti/pizzerie/acquisti tra l'altro per TUTTO l'anno e non solo nei periodi canonici di ferie/ponti, ...).
Aggiungo che se ANFIA-APC non si dara' da fare anche per far si' che venga tutelata la libera circolazione e sosta, i camper venduti nel prossimo futuro potrebbero essere ancora meno... (motivo e scopo per l'appunto dell'iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" )
Ivano
Chorus,
mi spiace che tu non condivida l'iniziativa , ma d'altro canto invece mi fa piacere che molti altri camperisti vi stiano aderendo cosi' come molti addetti al settore (riviste, siti web, associazioni e camper club) la stiano pubblicando.
Riguardo al chiedere di persona un incontro con Luca Bianchi, lo faremmo volentieri ma :
- non faremmo altro che ribadire quanto gia' scritto nella lettera
- tutti gli attivisti del Movimento Camperisti sono solo ed esclusivamente "volontari" che mettono a disposizione del proprio tempo (purtroppo poco causa altri impegni piu' importanti tra cui casa, famiglia e lavoro) e anche del proprio denaro , quindi ci limitiamo a fare quanto nelle nostre possibilita'
Riguardo alla tua analisi economica, direi che il "totale" non puo' non comprendere anche tutto quanto riguarda il post vendita (ovvero e per l'appunto manutenzione, accessori, viaggi/turismo che comprendono ristoranti/pizzerie/acquisti tra l'altro per TUTTO l'anno e non solo nei periodi canonici di ferie/ponti, ...).
Aggiungo che se ANFIA-APC non si dara' da fare anche per far si' che venga tutelata la libera circolazione e sosta, i camper venduti nel prossimo futuro potrebbero essere ancora meno... (motivo e scopo per l'appunto dell'iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" )
Ivano
[/quote]
Ivano,
ben lungi da me criticare simili iniziative, anzi. Il tempo è prezioso per tutti, ci mancherebbe.
Secondo il mio modesto parere, simili iniziative dovrebbero essere portate avanti da una sorta di sindacato di categoria degli utenti, più che da un'associazione di imprenditori, che come fine ha la tutela economica dei propri iscritti.
Sono nuovo del settore, ma ho letto alcuni resoconti dei convegni che si sono tenuti durante l'ultima fiera del settore a Parma. Chiedo a te: chi potrebbe essere rappresentativo per portare avanti queste istanze?
Secondo il mio modesto parere, simili iniziative dovrebbero essere portate avanti da una sorta di sindacato di categoria degli utenti, più che da un'associazione di imprenditori, che come fine ha la tutela economica dei propri iscritti.
Sono nuovo del settore, ma ho letto alcuni resoconti dei convegni che si sono tenuti durante l'ultima fiera del settore a Parma. Chiedo a te: chi potrebbe essere rappresentativo per portare avanti queste istanze?
Se non si produce/vende direi che sono problemi per gli iscritti ad ANFIA-APC, motivo per cui e' bene che l'associazione si dia da fare (intervenendo presso le adeguate sedi) ANCHE per tutelare la libera circolazione/sosta (ripeto, motivo e scopo per l'appunto dell'iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" , ovvero il gioco che si sta proponendo e' quello di sponda ...)
Ivano
PS: riguardo ad UNA associazione (sindacato come tu lo definisci) a tutela dei camperisti, se ne e' gia' discusso ampiamente e in piu' occasioni, cmq : a parer mio CHE BEN VENGA ! , ma ad ora ce ne sono tante (troppe e pure "piccole" ) e purtroppo ognuna coltiva il proprio orticello (e peggio in alcuni casi proprio non si parlano e anzi addirittura spesso e sovente litigano tra di loro) ovvero una situazione che non aiuta per niente, anzi. (uniti si vince, disuniti si perde).
Aggiugo che uno scopo che si e' prefisso il Movimento Camperisti e' proprio quello di fare da "collante" tra tutta sta miriade di associazioni esistenti, ma purtroppo a parte qualche episodio sporadico di "accenni" a collaborazioni (se ti interessa approfondire puoi leggere sul sito del Movimento Camperisti e/o su CoL) ci siamo presi un sacco di pesci in faccia (ma e' ovvio, se non si parlano tra di loro e addirittura litigano figuriamoci se un ente "terzo" cerca di metterci in naso...) ma nonostante cio' continuiamo sempre fiduciosi che qualcosa cambi in meglio ...