Camper e regolamenti di condominio
Tempo fa mi capitò che un amico avesse delle beghe condominiali... non so come è finita ma spero si sia risolta pacificamente.
Stamani per caso mi sono imbattuto in un forum che tratta l'argomento e ... [url=http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=132145][u]leggeto! è una lettura interessante.....[/u][/url]
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.... dall'etruschia centrale viterbese.....
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
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Commenti
In ogni caso la dice lunga su come siamo considerati dalla massa ed a scanso di equivoci sono sempre più contento di tenere il camper in un rimessaggio.
Tempo fa mi capitò che un amico avesse delle beghe condominiali... non so come è finita ma spero si sia risolta pacificamente.
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io parcheggio davanti casa , qualche vicino, mosso da invidia ha azzardato..
ma l'ho stoppato e ciao
[u]Parcheggiare in area condominiale[/u]
Chiarita una controversa questione da una Sentenza della Corte di Cassazione:quella della possibilità di posteggio del Camper/Caravan
Riportiamo quanto è stato stabilito da una Sentenza della Corte di Cassazione sulla possibilità di posteggiare un camper/caravan, nell'area condominiale.
PARCHEGGIARE NEL CONDOMINIO
Sentenza Corte di Cassazione Sezione II
- Civile n. 9649 del 26.09.1998
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle aree comuni.
Ente giudicante Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649
Parti in causa Condominio Bosco Verde contro Nussio e altro
Riferimento ai codici
Codice Civile art. 1102
Codice Civile art. 1117
Codice Civile art. 1138
Turistapercaso:)
:)
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)