Per IvanoPP - Anto 57
Buonasera Ivano e Anto.
Vedo che siete esperti in merito a leggi ecc ecc.
Domanda:
Ma queste benedette sbarre ad altezza di 2,3 mt/2,5mt, sono legali o no?
Pongo questa domanda perchè in giro per bloccare il parcheggio dei camper stanno nascendo come funghi.
Grazie per le risposte anche da altri esperti.;)
Vedo che siete esperti in merito a leggi ecc ecc.
Domanda:
Ma queste benedette sbarre ad altezza di 2,3 mt/2,5mt, sono legali o no?
Pongo questa domanda perchè in giro per bloccare il parcheggio dei camper stanno nascendo come funghi.
Grazie per le risposte anche da altri esperti.;)
Commenti
Leggi qui: http://www.camperclublagranda.it/Download/Illegittime le sbarre anticamper circolare ministero.pdf
Puoi fare un esposto al MIT e per conoscenza al comune per fargliele togliere. E' uno di quei casi in cui c'è un pericolo per la circolazione e il MIT oltre a diffidare può sostituirsi al comune e farle togliere con "esecuzione in danno".
Ciao.
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Non sono legali e il MIT si è già espresso in proposito e su questo punto sono anche io d'accordo con il MIT. Le barre limitatrici di altezza possono essere installate solo per anticipare un ostacolo ma devono essere con le bandelle in modo da preavvertire senza provocare danni (quindi prima di ponti bassi, manufatti fissi bassi che attraversano la strada limitandone l'altezza utile, etc.).
Leggi qui: http://www.camperclublagranda.it/Download/Illegittime le sbarre anticamper circolare ministero.pdf
Puoi fare un esposto al MIT e per conoscenza al comune per fargliele togliere. E' uno di quei casi in cui c'è un pericolo per la circolazione e il MIT oltre a diffidare può sostituirsi al comune e farle togliere con "esecuzione in danno".
Ciao.[/quote]
Concordo, aggiungendo che riguardo a tale illegittimita’ (ed altre, tra cui il divieto di sosta solo per camper) si e’ espresso anche il Min degli Interni con la circolare nr. 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti (circolare disponibile anche in questo sito in http://www.camperlife.it/news_44_circ--277---15-gen-2008-inviata-dal-Ministero-dell-Interno-a-tutti-i-Prefetti-.html)
Ivano
PS: riguardo alla mancanza di controlli , se si protestasse in tanti magari la situazione cambierebbe … (vedasi p.e. cosa avvenuto nel caso dei T-RED “truffaldini”)
Mi spiego meglio:
Domenica, tornando dall'Austria mi sono fermato nel comune di Sesto.
Esattamente nelle piste della "Croda rossa". (così è chiamata.)
Per entrare nel parcheggio delle piste, (credo di proprietà delle piste), c'erano due sbarre alte 2,35 metri, aperte come un cancello, che alla sera, per evitare soste notturne indesiderate (camper), vengono chiuse.
E' per questo che mi chiedo: nelle proprietà private come funziona?
Uno può fare quello che vuole?
Per i comuni ok, è ora di cominciare a mandare email di lamentela ai sindaci.:bad:
Per quanto a mia conoscenza.
In ogni caso io ti ho risposto sulle sbarre, ma a mio avviso i parcheggi possono essere regolati dall'ente proprietario della strada distintamente per la sosta dei diversi autoveicoli previsti dall'art. 54. Solo che ancora non hanno capito come resistere alla "letterina" ministeriale o non hanno voglia di approfondire alcuni temi quali le categorie di veicoli e le catgorie di utenti che lo stesso ministero usa spesso in propri DM distinguendo anche l'autocaravan da altri autoveicoli.
Questa dell'autocaravan=avutovettura è una leggenda metropolitana.
In quel parcheggio basterebbe comunque applicare un regolamento tipo il parcheggio Santa Lucia di San Gimignano (vedi altro post) per tenere a terra e fuori dal parcheggio gli aspirantioccupantinotturni, oppure disegnare stalli esclusivamente capienti per autovetture e il gioco è fatto. Tanto più se privato e se l'assicurazione copre solo danni ai veicoli e non alle persone che svolgessero altre attività a bordo diverse dalla guida del veicolo al parcheggio e al ritiro.
Non possono comunque averle se il parcheggio è ad uso pubblico (accesso indistinto, come quello dei supermarket). Il CDS si applica sulle strade: si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1, per circolazione si intende movimento, fermata e sosta dei veicoli). Se invece l'acceso è riservato (proprietà privata, quindi sono ammesse solo le persone autorizzate) e non è indistinto, il manufatto non è quindi sulla "strada" quindi non si appplica il CDS.[/quote]
Concordo
[quote]Anto_57:
a mio avviso i parcheggi possono essere regolati dall'ente proprietario della strada distintamente per la sosta dei diversi autoveicoli previsti dall'art. 54. Solo che ancora non hanno capito come resistere alla "letterina" ministeriale o non hanno voglia di approfondire alcuni temi quali le categorie di veicoli e le catgorie di utenti che lo stesso ministero usa spesso in propri DM distinguendo anche l'autocaravan da altri autoveicoli[/quote]
Potresti spiegarlielo tu come fare ... cosi' ci sarebbe qualche altra ILLEGITTIMA ordinanza anti-camper
[quote]Anto_57:
In quel parcheggio basterebbe comunque applicare un regolamento tipo il parcheggio Santa Lucia di San Gimignano (vedi altro post) per tenere a terra e fuori dal parcheggio gli aspirantioccupantinotturni[/quote]
Tali regolamenti sono illegittimi (e pure ridicoli considerando la "misurazione" del tempo indicata).
[quote]Anto_57:
oppure disegnare stalli esclusivamente capienti per autovetture e il gioco è fatto.[/quote]
Anche in tal caso i Ministeri competenti indicano che devono essere messi a disposizione parcheggi con stalli adeguati ANCHE per i camper.
[quote]Anto_57:
Tanto più se privato e se l'assicurazione copre solo danni ai veicoli e non alle persone che svolgessero altre attività a bordo diverse dalla guida del veicolo al parcheggio e al ritiro.[/quote]
Ognuno e' libero di stipulare una assicurazione contro danni a terzi (p.e. cosi' come avviene anche per le abitazioni civili).
A tal proposito vedo che proprio ti piace il "PUNTO/ART 9" ...
Ivano
Stai confuso assai. La verità è che si può distinguere tra camper e auto in diversi modi e in diversi modi ti si può consentire due situazioni:
a) lasciare solo il mezzo in sosta OVE CONSENTITO DAL COMUNE con divieto di utilizzarlo come mezzo mobile di pernottamento, per questa attività abitativa occorre riferirsi alle ADS o alle AA escluse dai divieti, altrimenti perché assoggettare le ADS e i campeggi ai piani regolatori? Mica sei un privilegiato che puoi istituire insediamenti abitativi precari fuori dalle strutture e ovunque tu vuoi solo perché hai un camper? E gli altri turisti del plein-air no?
b) consentirti di soggiornare a bordo dei mezzi nelle AA appositamente predisposte.
Questo è possibile allo stato della normativa Italiana. La situazione attuale è di confusa tolleranza, solo perché alcuni comuni non hanno ancora capito come fare.
Lascia maneggiare questi argomenti alle associazioni che hanno gli staff legali e sanno come sta la questione e quali leve attivare. Tu intervenendo nei forum stuzzichi diverse risposte e metti l'osso in bocca al cane. Sei tu che fai "divulgazione" contraria senza sapere cosa maneggi.
Astieniti.
Se invece il suolo è comunale, tipo parcheggio, non lo possono fare.
E' anche vero che se poi io entro in un parcheggio e non trovo le strisce che mi consentono di starci dentro col camper sono fregato lo stesso.
Un bel casino anche questo delle strisce.
:bad:
Insomma, da quello che ho capito, se il posto è privato, tipo parcheggio di una pista da sci teoricamente lo possono fare.[/quote]
No non e' cosi' : rileggiti quanto scritto da Anto_57.
Ovvero nel caso del parcheggio di una pista da sci da te citato, il parcheggio e' pubblico (e quindi normato dal CdS) pur se situato su un terreno privato (a meno che il parcheggio non sia consentito SOLO a particolari utenti p.e. ai possessori di ski-pass, ma non penso proprio sia cosi' ).
Ivano
[quote]johnPV1:
Insomma, da quello che ho capito, se il posto è privato, tipo parcheggio di una pista da sci teoricamente lo possono fare.[/quote]
No non e' cosi' : rileggiti quanto scritto da Anto_57.
Ovvero nel caso del parcheggio di una pista da sci da te citato, il parcheggio e' pubblico (e quindi normato dal CdS) pur se situato su un terreno privato (a meno che il parcheggio non sia consentito SOLO a particolari utenti p.e. ai possessori di ski-pass, ma non penso proprio sia cosi' ).
Ivano
[/quote]
Perfettamente chiaro ora.
Nei comuni che trovo queste sbarre nei parcheggi pubblici, come devo comportarmi?
Cosa devo fare/scrivere?
Grazie.:P
Art. 74 del regolamento al CDS
Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Indirizzo: Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma (RM)
Oggetto, [u]Ricorso[/u] ai sensi dell'art. 37 comma 3 codice della strada e art. 74 del suo Regolamento di Attuazione; [u]Esposto[/u] per le attività di competenza del ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 codice della strada.
Il sottoscritto etc etc.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del codice della strada, 6 del Regolamento di attuazione, 37 comma 3 del Codice della Strada, in qualità di utente della strada, parte interessata alla segnaletica apposta ed interessata all'uso del parcheggio oggetto della segnaletica, in quanto possessore di un veicolo di categoria M1 di altezza pari a mt... allo stato attuale escluso dal parcheggio, segnala una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale della quale è venuto a conoscenza solo oggi (ciò per la decorrenza dei termini di cui all'art. 37) rappresentata dalla seguente situazione:
1) In località etc. ect. è istituito un parcheggio ad accesso indistinto da parte degli utenti della strada, (pubblico indistinto), ancorché su suolo privato configurabile pertanto come "strada" (art. 2 comma 1 codice della strada) e pertanto soggetta alla regolamentazione del CDS ed alla competenza di codesto Ministero;
2) Il parcheggio è di proprietà o gestito dalla società...., sede legale, in persona del Rappresentate Pro-Tempore....., come da visura allegata....(o altra fonte che faccia risultare in modo certo chi è la proprietà e chi ha la gestione del parcheggio. Se proprietà e gestione sono su diversi soggetti, citarli entrambi o accertare con sicurezza quale dei due ha determinato l'installazione delle barre, se fosse il proprietario sono da citare sempre entrambi, indicare anche come si è accertato chi ha determinato l'installazione delle barre)
2) All'ingresso di detto parcheggio sono installate barre limitatrici di altezza con relativa segnaletica che limita l'accesso in altezza e con passaggio utile, sempre in altezza di mt..., ancorché nella parte successiva non ci sia alcun manufatto o passaggio obbligato di pari altezza che limiti effettivamente l'accesso a veicoli più alti di mt.. (vedi foto... foto... foto...) di conseguenza le barre/segnaletica costituiscono esse stesse un impedimento fisico al passaggio de veicoli;
3) Le barre discriminano tra l'altro, e senza alcuna motivazione, la possibilità di sosta tra veicoli anche appartenenti alla stessa categoria ma di altezza differente, quale quello del ricorrente;
3) Il pericolo è rappresentato dal fatto che ... (descrivere perché sono un pericolo ad esempio ... dal fatto che di giorno tali barre sono aperte e di notte chiuse, il che può indurre, tra l'altro, gli utenti a confidare sulle aperture delle barre anche quando la visibilità per nebbia o per la notte è limitata. Inoltre le barre impediscono un rapido accesso ai mezzi di soccorso quali VVFF e ambulanze, fatto aggravato dalla circostanza che il parcheggio è situato in prossimità di un impianto di risalita utilizzabile sia dalle persone che dalle FFOO e dai soccorsi per accelerare o coadiuvare eventuali interventi di soccorso )...
Ciò premesso l'istante chiede a codesto Ministero:
a) in accoglimento del presente ricorso di intimare all'ente proprietario del parcheggio la rimozione delle barre e il ripristino del libero accesso dei mezzi indipendentemente dall'altezza.
b) in alternativa ed in esecuzione del presente esposto dei fatti, e avvalendosi delle prerogative di cui all'art. 5 comma 2, di intimare all'ente proprietario del parcheggio la rimozione delle barre e in caso di diniego provveda con esecuzione in danno sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 codice della strada.
Per quanto a mia conoscenza.
Domanda non banale... questo esposto è bene che lo fai tu o che metti in mezzo una qualche associazione? [quote][/quote]
Ora mettiamoci al lavoro per far valere i nostri diritti.:boss:
Tu affermi la sosta nei normali parcheggi ma con l'intento non di lasciarci il mezzo in sosta ma di campeggiargi dentro.
[/quote]
Nel rispetto del comma 2 dell’art. 185 CdS si SOSTA e non si CAMPEGGIA.
[quote]Anto_57:
Poi affermi che il ministero ha detto che bisogna fare stalli anche per camper, ma se li fa tu comunque vuoi andare anche in quello delle autovetture ma come li si fa allora se non si può distinguere tra auto e camper?
[/quote]
Si puo’, si puo’… basterebbe solo volerlo fare (vedasi p.e. parcheggio ex area mof a Ferrara , tra l’altro a 2 passi dal centro).
[quote]Anto_57:
La verità è che si può distinguere tra camper e auto in diversi modi
[/quote]
La cosa certa e’ che il camper per quanto riguardo la “categoria di veicoli”.appartiene alla categoria M1 cosi’ come le autovetture (CdS art. 47 comma 2) e che ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (CdS art. 185 comma 1).
Tutto il resto sono balle.
[quote]Anto_57:
e in diversi modi ti si può consentire due situazioni:
a) lasciare solo il mezzo in sosta OVE CONSENTITO DAL COMUNE
[/quote]
Si puo’ vietare la sosta ai veicoli (camper compresi) solo con motivazioni strettamente inerenti alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (p.e. strada stretta , periodica pulizia strade, …).
[quote]Anto_57:
con divieto di utilizzarlo come mezzo mobile di pernottamento, per questa attività abitativa occorre riferirsi alle ADS o alle AA escluse dai divieti, altrimenti perché assoggettare le ADS e i campeggi ai piani regolatori? Mica sei un privilegiato che puoi istituire insediamenti abitativi precari fuori dalle strutture e ovunque tu vuoi solo perché hai un camper? E gli altri turisti del plein-air no?
[/quote]
Come gia’ detto, nel rispetto del comma 2 dell’art. 185 CdS si SOSTA e non si CAMPEGGIA e nulla vieta all’ INTERNO del camper di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo.
Le leggi regionali sul turismo NON si applicano su pubbliche pertinenze stradali (in quanto normate dal CdS e relativo art. 185 per quanto riguarda i camper) ma bensi’ per l’appunto solo nei camping e/o nelle ADS (e non anche nelle AA in quanto anch’esse pubbliche pertinenze stradali); nei camping/ADS si puo’ aprire il tendalino, tirar fuori sedie/tavolino/sdraio/stendibiancheria, … mentre invece nelle pubbliche pertinenze stradali no, motivo per cui e’ ovvio che i campin/ADS siano assoggettati ai piani regolatori.
Il poter sostare con il camper in pubbliche pertinenze stradali non e’ un “privilegio” ma bensi’ una precisa regolamentazione prevista da un art. di legge (per l’appunto il 185 CdS) che non puo’ essere applicato ad altri veicoli (p.e. le caravan perche’ non sono dei veicoli ma bensi’ dei rimorchi).
[quote]Anto_57:
b) consentirti di soggiornare a bordo dei mezzi nelle AA appositamente predisposte.
[/quote]
Le AA sono pubbliche pertinenze stradali normate dal CdS al pari dei normali parcheggi, quindi o si puo’ dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo in entrambi i casi oppure in entrambi i casi non lo si puo’ fare.
[quote]Anto_57:
La situazione attuale è di confusa tolleranza
[/quote]
Sul fatto che la vigente normativa sia purtroppo “interpretabile” hai in parte ragione.
A tal riguardo si puo’ comprendere che le amm. comunali anti-camperiste cerchino (ovviamente) di “interpretarla” a proprio favore ma la stessa cosa deve (dovrebbe, logicamente) avvenire anche da parte dei camperisti xche’ eventuali limitazioni che non permettano di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo quando si sosta in pubbliche pertinenze (OBBLIGANDO quindi ad andare solo ed esclusivamente in camping/AA/ADS) sancirebbero la FINE del camperismo.
[quote]Anto_57:
solo perché alcuni comuni non hanno ancora capito come fare.
[/quote]
Ripeto che potresti dare tu dei “suggerimenti” cosi’ magari si saranno altri e nuovi ILLEGITTIMI divieti per camper.
[quote]Anto_57:
Lascia maneggiare questi argomenti alle associazioni
[/quote]
Visto che pare ti piaccia cosi’ tanto il “PUNTO/ART 9” potresti ri-associarti ad ANCC e spingere la causa.
Ivano
E' una bozza che dovresti meditare in base alla situazione che devi denunciare e alle considerazioni su motivazioni ed ac certamentio da fare indicati nel testo... non ha la pretesa i esaurire tutti i termini della questione è solo un esempio di come io procederei sulla base delle informazioni che hai postato, sempreché avessi motivi tali da indurmi a farlo.
Art. 74 del regolamento al CDS
Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Indirizzo: Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma (RM)
Oggetto, [u]Ricorso[/u] ai sensi dell'art. 37 comma 3 codice della strada e art. 74 del suo Regolamento di Attuazione; [u]Esposto[/u] per le attività di competenza del ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 codice della strada.
Il sottoscritto etc etc.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del codice della strada, 6 del Regolamento di attuazione, 37 comma 3 del Codice della Strada, in qualità di utente della strada, parte interessata alla segnaletica apposta ed interessata all'uso del parcheggio oggetto della segnaletica, in quanto possessore di un veicolo di categoria M1 di altezza pari a mt... allo stato attuale escluso dal parcheggio, segnala una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale della quale è venuto a conoscenza solo oggi (ciò per la decorrenza dei termini di cui all'art. 37) rappresentata dalla seguente situazione:
1) In località etc. ect. è istituito un parcheggio ad accesso indistinto da parte degli utenti della strada, (pubblico indistinto), ancorché su suolo privato configurabile pertanto come "strada" (art. 2 comma 1 codice della strada) e pertanto soggetta alla regolamentazione del CDS ed alla competenza di codesto Ministero;
2) Il parcheggio è di proprietà o gestito dalla società...., sede legale, in persona del Rappresentate Pro-Tempore....., come da visura allegata....(o altra fonte che faccia risultare in modo certo chi è la proprietà e chi ha la gestione del parcheggio. Se proprietà e gestione sono su diversi soggetti, citarli entrambi o accertare con sicurezza quale dei due ha determinato l'installazione delle barre, se fosse il proprietario sono da citare sempre entrambi, indicare anche come si è accertato chi ha determinato l'installazione delle barre)
2) All'ingresso di detto parcheggio sono installate barre limitatrici di altezza con relativa segnaletica che limita l'accesso in altezza e con passaggio utile, sempre in altezza di mt..., ancorché nella parte successiva non ci sia alcun manufatto o passaggio obbligato di pari altezza che limiti effettivamente l'accesso a veicoli più alti di mt.. (vedi foto... foto... foto...) di conseguenza le barre/segnaletica costituiscono esse stesse un impedimento fisico al passaggio de veicoli;
3) Le barre discriminano tra l'altro, e senza alcuna motivazione, la possibilità di sosta tra veicoli anche appartenenti alla stessa categoria ma di altezza differente, quale quello del ricorrente;
3) Il pericolo è rappresentato dal fatto che ... (descrivere perché sono un pericolo ad esempio ... dal fatto che di giorno tali barre sono aperte e di notte chiuse, il che può indurre, tra l'altro, gli utenti a confidare sulle aperture delle barre anche quando la visibilità per nebbia o per la notte è limitata. Inoltre le barre impediscono un rapido accesso ai mezzi di soccorso quali VVFF e ambulanze, fatto aggravato dalla circostanza che il parcheggio è situato in prossimità di un impianto di risalita utilizzabile sia dalle persone che dalle FFOO e dai soccorsi per accelerare o coadiuvare eventuali interventi di soccorso )...
Ciò premesso l'istante chiede a codesto Ministero:
a) in accoglimento del presente ricorso di intimare all'ente proprietario del parcheggio la rimozione delle barre e il ripristino del libero accesso dei mezzi indipendentemente dall'altezza.
b) in alternativa ed in esecuzione del presente esposto dei fatti, e avvalendosi delle prerogative di cui all'art. 5 comma 2, di intimare all'ente proprietario del parcheggio la rimozione delle barre e in caso di diniego provveda con esecuzione in danno sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 codice della strada.
Per quanto a mia conoscenza.
Domanda non banale... questo esposto è bene che lo fai tu o che metti in mezzo una qualche associazione? [quote][/quote][/quote]
Ottima bozza.
Ivano
PS:
1) ma considerato che un simile esposto puo’ essere usato anche nei confronti degli enti proprietari delle strade (tra cui le amm. comunali) cosi’ si va al “muro contro muro” con i sindaci anti-camperisti , cosa che invece tu sostieni che non si deve fare … (e questo e’ il primo scoop)
2) e poi … ma allora scrivendo “…possessore di un veicolo di categoria M1 di altezza pari a mt … Le barre discriminano tra l'altro, e senza alcuna motivazione, la possibilità di sosta tra veicoli anche appartenenti alla stessa categoria ma di altezza differente …” significa che convieni che le autovetture e i camper fanno parte della categoria M1 indipendentemente dalle dimensioni ... e questo e’ il secondo scoop visto che in TUTTE le altre occasioni sostieni a spada tratta che i camper sono DIVERSI dalle autovetture per categoria (vedasi p.e. in un tuo prec intervento in questo stesso topic)
3) e poi ancora … ma se e’ discriminante una barra limitatrice d’altezza lo e’ (logicamente, ovviamente) anche un divieto di sosta SOLO per camper … e questo e’ il terzo scoop xche’ ovunque e quantunque sostieni che le amm. comunali possono fare tutto quello che vogliono per vietare (o per meglio dire non consentire) la sosta ai camper.
L'art. 185 del CDS consente la sosta del veicolo. Non prende né può prendere posizione su ciò che possono o non possono fare a bordo le persone perché l'attività a bordo a scopo di turismo è soggetta alla normativa locale la quale può prevedere divieti di soggiorno a bordo dei veicoli se fuori da strutture adatte e autorizzate, in base alle altre leggi che danno competenza al Sindaco e ai comuni in materie del quale il CDS non si occupa se non con riferimento ai veicoli, pedoni e animali, non ai turisti e a quanti smettono di essere pedoni o conducenti o terzi trasportati nell'azione di trasporto di persone e cose a bordo di veicoli per diventare soggiornanti in luoghi inappropriati. E' difficile da accettare ma la normativa italiana, correttamente applicata, dice questo.
Il CDS non può determinare situazioni di insediamenti abitativi all'aperto al di fuori delle strutture ricettive autorizzate che per questa attività devono essere insediate in terreni/zone previsti dal PRG e muniti di sistemi di sicurezza attivi e passivi.
Il CDS è stato emesso in base ad una delega del parlamento al governo la quale delega non contiene anche una delega in tema di turismo o di attività esercitabili a bordo dei veicoli o di ricettività turistica.
Di conseguenza:
1) se compri un carro funebre (veicolo) non sei abilitato a fare trasporti di salme sol perché il veicolo è per tale uso destinato;
2) se compri un'ambulanza (veicolo) non diventi un medico e non puoi trasportare malati senza altre autorizzazioni;
3) se compri un autoblindato (veicolo) per trasporto valori, non sei abilitato a fare trasporto valori, occorrono altre autorizzazioni;
4) se compri un'autoveicolo attrezzato a paninoteca non puoi automaticamente esercitare detta attività, occorrono altre autorizzazioni;
5) se compri un taxi non diventi un tassista;
6) se compri un pulmann non diventi di conseguenza abilitato a trasporti turistici o di linea;
... occorrono altre autorizzazni tutte in base ad altre leggi che non sia il CDS!
Insomma il CDS si occupa dei veicoli, le norme locali in materia di tursimo e quelle delegate ai sindaci si occupano di ciò che fanno o non fanno i turisti a bordo del camper e altre norme di quali attività siano o non siano esercitabili con e su i veicoli sulla strada e fuori da essa.
Sicomme tu non pernotti in una struttura ricettiva non puoi definirti nemmeno un turista. La Commissione Europea ha infatti definito TURISTA chi pernotta nelle strutture ricettive ed escursionista chi fa il mordi e fuggi.
Tu sei un campeggiatore abusivo professionista, nel momento in cui affermi di doverti risolvere sistematicamente a soggiornare nei parcheggi; non sei un TURISTA.
DISTINGUAMOCI, dobbiamo distinguerci; io faccio sosta libera solo in due circostanze e senza diventare arrogante e comunque senza pretenderla:
1) quando mi sposto (tappe di trasferimento, e generalmente in A di S autostradali);
2) quando le strutture sono veramente piene o inadatte (difficile però, fino ad oggi non ne ho trovate molte inadatte, anzi, molti parcheggi che frequnteresti tu io li ritengo anche meno adatti e la distanza per me non ha importanza, non mi fa la differenza, faccio volentieri quattro passi o uso la bici). In tal caso chiedo gentilmente dove posso stare e mi viene risposto gentilmente, e sto in libera.
Ormai con te è come sparare sulla croce rossa, riscrivi vecchie storielle ad libitum senza capire quello che scrivi.
Con personaggi come te in giro, fautori della sosta libera a tutti i costi, aumenta l'immagine negativa dei camperisti.
Pentiti. Convertiti. Astieniti.
P.S. Ti ho detto scrivi al MIT sulla stufa e sulle utenze accese e ottieni una risposta. Finché non fai questo evita di ripetere la tua arcinota opinione, infondata. Sempreché il MIT possa considerarsi "competente" in materia di turismo e uso campeggistico di veicoli e attrezzature da campeggio.
Come ti ho detto e dimostrato, una cosa è discutere nel forum una cosa è scrivere un ricorso o una istanza per ottenere un risultato. Penso di cavarmela in entrambe le cose.
Si giocano due piani differenti. Le barre sono illegali, ma quell'ente proprietario può benissimo eliminarle e predisporre altri provvedimenti ed ottenere lo stesso effetto.
Mi è stata fatta una richiesta ed io ho dato il mio parere con la finalità voluta da chi me l'ha richiesta.
Ho anche detto ... sempreché avessi motivi tali da indurmi a farlo... associazione... perché queste cose a mio avviso le deve fare chi ha la rappresentanza della categoria.
Se poi vuoi la mia opinione camper e auto sono due cose diverse discriminabili sia per categorie di veicoli sia per categorie di utenti (ad esempio autocaravan di residenti e non residenti ai fini della sosta notturna finalizzata al soggiorno a bordo, per prevenire insediamenti abitativi precari fuori dalle aree che il comune ha previsto, tema che trovi in quasi tutte le ordinanze antirom, applicabili anche ai camperisti normali). Questo concetto ha espresso la Cassazione in tre sentenze di Orosei che questo e il comune di San Teodoro, richiamano nella loro ordinanza "anticamper".
Le categorie per me sono quelle dell'art. 47 comma 1 e tutte quelle degli articoli 48 e successivi. Altrimenti non si potrebbero fare parcheggi per BUS turistici e non (sono autoveicoli come l'auto in base al comma 1 del 47) e il CDS non prevede da nessuna parte segnali di BUS con la sigla M2, M3. E il comma due dell'art. 47 dice chiaramente alla data del 1992, "so che esistono queste categorie - altresì - ma le mie definizioni sono nel comma 1 e negli articoli 48 e successivi.
Ha voglia a scrivere Dondolini con la 277 di autoveicoli M1 di stesso parcheggio e limitandosi a dire di fare stalli adeguati per autocaravan... e poi come si fa a distinguerli se sono tutti M1? Coma fa a impedire alle auto di andare negli stalli delle autocaravan? Ricordati che i parcheggi sono parcheggi e che la riserva per le autocaravan secondo il tuo ragionamento ci sarebbe solo per le AA ex art. 7/1/h. La serie di segnali utilizzabili come pannelli integrativi è legata alle definizioni 47/1 e 48 e successivi.
Ricordati che il MIT ha sempre detto, non si può vietare nel parcheggio ... in assenza di stalli per autocaravan; più o meno così, ma il concetto è questo. Ma quando ti hanno fatto il parcheggio ciò non ti atorizza a soggiornarvi a bordo. Ci vuole il consenso del comune.
Con i comuni occorre parlare non aggredirli. E' meglio ricercare una soluzione come ha fatto quell'amico che è andato a Roccaraso. Quella è la strada giusta: concordare dove poter stare in santa pace senza farsi tutte le seghe mentali che ti fai tu con un codice che fa solo circolare veicoli pedoni e animali.
Io sono un TURISTA e voglio essere un TURISTA con la "TURISTA" maiuscola. Voglio che lo capiscano anche i cittadini dei comuni in cui vado, non voglio essere percepito negativamente.
Cassazione 11278/2001 (organo giurisdizionale superiore anche al MIT, ricordatelo)
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada.
2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare.
L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare.
riscrivi vecchie storielle[/quote]
Non sono il solo ...