No ai camper a Sassuolo

modificato 08:43 in Viaggi
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Brutte notizie arrivano dall'Emilia Romagna.
A Sassuolo (Mo) il sindaco Luca Caselli ha infatto stamani firmato l'ordinanza di divieto di campeggio vietando di fatto qualsiasi tipo di fermata o sosta finalizzata al campeggio (quindi anche il mero pernottamento).

Per leggere il comunicato stampa
[center][url=http://www.camperlife.it/uploads/file/ordinanza_sassuolo.jpg][u]cliccate qui[/u][/url][/center]

oppure scaricatelo [url=http://www.camperlife.it/download_74_Redazione.html][u]cliccando qui[/u][/url]

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Commenti

  • modificato 08:43
    allora nn ci andremo +..il peggio è x loro
  • modificato 08:43
    in effetti non serve affatto far polemiche... saranno gli esercenti ad essere riconoscenti col loro "Scindico" ... alle prossime amministrative... sarebbe però da inviargli qualche centinaio di email...
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 08:43
    Sinceramente voglio vedere come possono vietare de facto una cosa del genere, ci sono delle campagne ministeriali che esortano a sostare in caso di sonno, per non causare incidenti, dimostrino pure che non ho un colpo di sonno, o gli incidenti per sonno sono ad appannaggio dei soli automobilisti???

    No mi pare addirittura che per evitare tali opportunità i veicoli commerciali abbiano addirittura un accrocchio con un disco che registra i periodi di guida e di sosta ...obbligatori per legge

    o no???

    Ruggero
  • modificato April 2011
    E' un comunicato stampa, gradirei vedere l'ordinanza per leggere sulla base di quale normativa l'hanno emessa. Potrebbero aver fatto una frescata, come io credo, perché anche a Sassuolo non hanno ben compreso che non devono affatto parlare di sosta prestando il fianco alla normativa del CDS per i veicoli. Per il resto se l'hanno fatta per bene e non applicano sanzioni da CDS sono stati "furbi". Dal comunicato non si capisce.

    Agli amici camperisti: il CDS se [u]non[/u] applicato nei casi di specie, non ci viene incontro per il soggiorno a bordo dei mezzi. Non c'è mai stato questo diritto che noi pensiamo di avere. Basta fare una buona ordinanza sul divieto di campeggio e soggiorno (delle prsone fisiche) fuori dalle strutture ricettive per evitare le spire del CDS.

    Da troppi anni qualcuno che si è voluto prendere da solo per i fondelli dalla Legge Fausti prima e dall'art. 185 dopo, ha diffuso una leggenda metropolitana che non esiste.

    Qui per Sassuolo, c'è spazio solo se hanno scritto male l'ordinanza, e io credo riguardi soprattutto i Nomadi.

    Qualcuno ha l'ordinanza?

    Ciao.
  • modificato 08:43
    Si potrebbe travisare l'omissione di soccorso e istigazione all'incidente per la mancata sosta necessaria al giusto riposo. Che ne dite?:angry::angry::angry:
  • modificato 08:43
    [quote]Baldo:
    Si potrebbe travisare l'omissione di soccorso e istigazione all'incidente per la mancata sosta necessaria al giusto riposo. Che ne dite?:angry::angry::angry:[/quote]

    Queslla è salvaguardata per i camionisti da una apposito regolamento CEE che espressamente prevede che la sosta obbligatoria degli autisti possa svolgersi a bordo del mezzo e solitamente non parcheggiano per dormire in piazza a Sassuolo come pretendono di fare alcuni comperisti di mia conoscenza.

    Il tema si pone quando non ti limiti a fare la sosta tecnica ma alloggi nella cellulla abitativa adibendola a tua dimora. Questo è campeggio anche per la Cassazione.

    Ciao.
  • modificato 08:43
    Il camionista la sosta tecnica la fa nella cabina del camion provvista di letto, non va in albergo.
    Perché non lo può fare il camperista?
    I giudici della cassazione probabilmente sono stati ottenebrati da argomenti errati e presentati in modo convincente da avvocati furbi.:(
  • modificato 08:43
    [quote]Baldo:
    Il camionista la sosta tecnica la fa nella cabina del camion provvista di letto, non va in albergo.
    Perché non lo può fare il camperista?
    I giudici della cassazione probabilmente sono stati ottenebrati da argomenti errati e presentati in modo convincente da avvocati furbi.:([/quote]

    Perché il camionista lavora con il camion, è obbligato e un Regolamento Europeo glielo riconosce espressamente.

    Sta qui una piccola ma sostanziale differenza.
  • modificato 08:43
    [quote]alien:
    in effetti non serve affatto far polemiche... saranno gli esercenti ad essere riconoscenti col loro "Scindico" ... alle prossime amministrative... sarebbe però da inviargli qualche centinaio di email... [/quote]


    Concordo pienamente e a tal riguardo ricordo l'iniziativa proposta in http://www.camperlife.it/forum/thread/100619-comuni-anti-camper--sensibilizziamo-i-commercianti-.html

    Aggiungo che tali divieti di sosta solo per camper sono ILLEGITTIMI (cosi' come in piu' occasioni ribadito dai Ministeri competenti ultima delle quali la circ. nr 277 del 15/01/2008 del Min Interni)

    Ivano
  • modificato April 2011
    [quote]Anto_57:
    Il tema si pone quando non ti limiti a fare la sosta tecnica ma alloggi nella cellulla abitativa adibendola a tua dimora. Questo è campeggio anche per la Cassazione. [/quote]


    Nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS si SOSTA e non si CAMPEGGIA ed in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo del camper.


    Riguardo poi alle sentenze di Cassazione, di seguito elenco quelle note che nulla hanno a che vedere con la condizione di sosta/campeggio indicata dall'art. 185 del CdS e dei relativi ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper :

    - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza nulla ha che vedere con il CdS e relatico art. 185

    - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza nulla ha che vedere con il CdS e relatico art. 185

    - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper.

    - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 si puo' affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper


    Ivano
  • modificato 08:43
    Per IvanoPP: mi spieghi per quale motivo la Cassazione dovrebbe far proprie le posizioni del Ministero?
    Nessuno ti ha mai detto che Potere Giudiziario e Potere Esecutivo sono autonomi?
  • modificato April 2011
    [quote]chorus:
    Per IvanoPP: mi spieghi per quale motivo la Cassazione dovrebbe far proprie le posizioni del Ministero?
    Nessuno ti ha mai detto che Potere Giudiziario e Potere Esecutivo sono autonomi?

    [/quote]


    Non mi pare vi sia alcunche' di strano perche' la vigente normativa deve essere rispettata (in questo caso il CdS) da tutti (quindi sia i cittadini, che le pubbliche amm. e anche la Magistratura).

    Le indicazioni Ministeriali si limitano a "ricordare" l'esistenza (ed il rispetto) di tale vigente normativa.

    Ivano
  • modificato 08:43
    Per Anto57, sono dispiaciuto che il nostro lavoro non abbia creato produzione e reddito.
    Quoto Alien per un invio mail al sindaco dicendogli che da oggi non compro più le loro piastrelle.
    :evil::bad::evil::bad:
  • modificato 08:43
    [quote]IvanoPP:
    [quote]chorus:
    Per IvanoPP: mi spieghi per quale motivo la Cassazione dovrebbe far proprie le posizioni del Ministero?
    Nessuno ti ha mai detto che Potere Giudiziario e Potere Esecutivo sono autonomi?

    [/quote]


    Non mi pare vi sia alcunche' di strano perche' la vigente normativa deve essere rispettata (in questo caso il CdS) da tutti (quindi sia i cittadini, che le pubbliche amm. e anche la Magistratura).

    Le indicazioni Ministeriali si limitano a "ricordare" l'esistenza (ed il rispetto) di tale vigente normativa.

    Ivano

    [/quote]

    Continuo a non capire questa tua posizione.
    Capisco che si tende a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma la magistratura è la magistratura.
    Personalmente mi sono adeguato a questa interpretazione; invito coloro che non lo hanno ancora fatto, o che non sono concordi, di tentare una causa pilota, portandola fino al massimo grado del giudizio.
  • modificato April 2011
    [quote]chorus:
    Continuo a non capire questa tua posizione.[/quote]


    Bhe siamo pari, io non comprendo la tua

    Ivano

    PS: se fossi ricco e quindi potessi permettermi uno stuolo di avvocati lo farei di certo (e non solo in campo camperistico).
    E cio' significa che purtroppo non e' vero che la legge e' uguale per tutti.
  • modificato 08:43
    Chorus, non credo ci siano più parole per definire come sia infondata la posizione di IVANOPP che cita, senza leggerle, le sentenze.

    Tutt'oggi la normativa è male applicata, però tutte le volte che la Cassazione si è espressa ci ha dato torto. Qualunque persona dotata di un minimo di fondamentali in diritto dovrebbe capire queste poche cose:

    1) Il codice dell strada all'art. 185 comma 2 si occupa della condizione del mezzo che in quella situazione descritta al comma 2 non costituisce un attendamento (un campeggio, inteso come l'insieme degli attrezzi montati per soggiornarvi), ovvero l'art. 185 indica fino a che punto il veicolo resta tale. Nulla dice degli occupanti e di quello che possono fare a bordo, non è competenza del CDS, ma di competenza Regionale.

    2) La Cassazione per le sentene di Numana ha chiaramente indicato che il riferimento al CDS è improvvido, dicendo, come commentò l'Avv. Costa dalle pagine di Turismoitinerante, che la Cassazione aveva spiegato come fare le ordinanze: vietare il soggiorno senza nemmeno citare il CDS e basandolo sui motivi di igiene (il ricorso te lo fai in tribunale non al GDP o al Prefetto). Appunto. Perché il CDS non disciplina le attività campeggistice.

    3) La Cassazione 6574 anche se il fatto era su suolo privato, ma non l'altra sentenza collegata che si riferisce al parcheggio aperto al pubblico di Caprera (è "strada"), ha chiaramente indicato che per cmapeggio (delle persone) si intende l'adibire il veicolo a proria abitazione, ovvero l'uso a fini di dimora nel mezzo, quindi ai fini della contestazione di campeggio, anche se il mezzo è nelle condizioni del comma 2 dell'art. 185, vale l'effettivo utilizzo che ne fanno le persone quando utilizzano la parte abitativa non possono più essere considerate persone trasportate. Ergo le persone che vi soggiornassero a bordo fanno campeggio indipendentemente dalla condizione in cui si trova il mezzo sulla strada. Esse, le persone, sono passibili di sanzione (documenti personali non il libretto del mezzo) e non in base al CDS ma in base all'ordinanza sul divieto di campeggio che può ben prevedere due sanzioni, una per la costituzione dell'attentamento (compresa come sanzione accessoria lo sgombero forzato o il sequestro) l'altra sanzione per le attività che eventualmente si svolgessero a bordo.

    Illusoria e pericolosa per chi legge è la posizione di IVANOPP che oltre a disinformare crea delle false aspettative e delle situazioni di pericolo normativo per i lettori e di contrasto con i comuni che non giovano alla sua stessa causa, posto che per ciò che mi rigurda il problema è risolto privilegiando io stesso le aree attrezzate o zone nelle quali non si veirificano gli assembramenti di mezzi come nelle piazze o nelle strade dove poi i comuni, io dico, sono costretti a mettere i divieti. Basta informarsi prima.

    Chi conquista il "posto in prima fila" difficilmente si sposta, anche per scaricare grigie e nere. E da queste situazioni sulle quali IVANOPP si spende ma che non può controllare, nascono i problemi e la funesta fama dei camperisti.

    Occorre distinguersi. Io non sono come IVANOPP, che si sappia in giro. Ditelo. Diffondetelo.

    Grazie.
  • modificato 08:43
    [quote]Anto_57:
    Chorus, non credo ci siano più parole per definire come sia infondata la posizione di IVANOPP che cita, senza leggerle, le sentenze.

    Tutt'oggi la normativa è male applicata, però tutte le volte che la Cassazione si è espressa ci ha dato torto. Qualunque persona dotata di un minimo di fondamentali in diritto dovrebbe capire queste poche cose:

    1) Il codice dell strada all'art. 185 comma 2 si occupa della condizione del mezzo che in quella situazione descritta al comma 2 non costituisce un attendamento (un campeggio, inteso come l'insieme degli attrezzi montati per soggiornarvi), ovvero l'art. 185 indica fino a che punto il veicolo resta tale. Nulla dice degli occupanti e di quello che possono fare a bordo, non è competenza del CDS, ma di competenza Regionale.

    2) La Cassazione per le sentene di Numana ha chiaramente indicato che il riferimento al CDS è improvvido, dicendo, come commentò l'Avv. Costa dalle pagine di Turismoitinerante, che la Cassazione aveva spiegato come fare le ordinanze: vietare il soggiorno senza nemmeno citare il CDS e basandolo sui motivi di igiene (il ricorso te lo fai in tribunale non al GDP o al Prefetto). Appunto. Perché il CDS non disciplina le attività campeggistice.

    3) La Cassazione 6574 anche se il fatto era su suolo privato, ma non l'altra sentenza collegata che si riferisce al parcheggio aperto al pubblico di Caprera (è "strada"), ha chiaramente indicato che per cmapeggio (delle persone) si intende l'adibire il veicolo a proria abitazione, ovvero l'uso a fini di dimora nel mezzo, quindi ai fini della contestazione di campeggio, anche se il mezzo è nelle condizioni del comma 2 dell'art. 185, vale l'effettivo utilizzo che ne fanno le persone quando utilizzano la parte abitativa non possono più essere considerate persone trasportate. Ergo le persone che vi soggiornassero a bordo fanno campeggio indipendentemente dalla condizione in cui si trova il mezzo sulla strada. Esse, le persone, sono passibili di sanzione (documenti personali non il libretto del mezzo) e non in base al CDS ma in base all'ordinanza sul divieto di campeggio che può ben prevedere due sanzioni, una per la costituzione dell'attentamento (compresa come sanzione accessoria lo sgombero forzato o il sequestro) l'altra sanzione per le attività che eventualmente si svolgessero a bordo.

    Illusoria e pericolosa per chi legge è la posizione di IVANOPP che oltre a disinformare crea delle false aspettative e delle situazioni di pericolo normativo per i lettori e di contrasto con i comuni che non giovano alla sua stessa causa, posto che per ciò che mi rigurda il problema è risolto privilegiando io stesso le aree attrezzate o zone nelle quali non si veirificano gli assembramenti di mezzi come nelle piazze o nelle strade dove poi i comuni, io dico, sono costretti a mettere i divieti. Basta informarsi prima.

    Chi conquista il "posto in prima fila" difficilmente si sposta, anche per scaricare grigie e nere. E da queste situazioni sulle quali IVANOPP si spende ma che non può controllare, nascono i problemi e la funesta fama dei camperisti.

    Occorre distinguersi. Io non sono come IVANOPP, che si sappia in giro. Ditelo. Diffondetelo.

    Grazie.

    [/quote]

    Grazie per questa breve ma importante disanima sullo stato dell'arte giuridico della sosta/fermata dei nostri mezzi!
    Dopo mesi di riflessioni devo concordare con l'Avv. Costa che definì l'art. 185 del cds una ciofeca, che non significa assolutamente nulla. Basta leggerlo con attenzione, con spirito critico, solo allora si capisce chi sia il soggetto del secondo comma.
    Ho fatto notare in più occasioni a IvanoPP che in Italia esistono decine di migliaia di leggi, fra cui il codice della strada.
    Mai una volta che abbia riflettuto su questo, non si può essere cds dipendenti e concordo con te che occorre informare i nostri colleghi camperisti e, soprattutto, assumere una posizione critica verso le note leggende metropolitane.
  • modificato 08:43
    Complimentoni ... :nc:

    Ivano
  • modificato 08:43
    vi riporto la lettera di Ivan Perriera che mi è arrivata in copia:

    Gentile Sindaco del Comune di Sassuolo (Modena),
    da anni ho il piacere di confrontarmi con molti Amministratori locali con i quali ho potuto confrontarmi garbatamente sulle necessità di sviluppo delle strutture recettive, indispensabili per il turismo.
    Con tutti, nonostante i diversi punti di vista iniziali, abbiamo cercato di creare delle soluzioni adatte ai singoli territori ed in particolare al turismo itinerante che, fra tutte le tipologie di turismo, è quella che soffre maggiormente a causa dell’ignoranza (ovviamente solo del settore specifico) di tanti, troppi, Sindaci che, non sufficientemente supportati da molti, troppi Comandanti di Polizia Municipale, su quanto espressamente scritto dal Codice della Strada emettono, senza volerlo, ordinanze illegali (voglia reperire la nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, emanata dal Ministero dei Trasporti).
    Mi permetta, quindi, e senza alcuna polemica, di farLe notare che le autocaravan, per anni immatricolate e definite come “veicoli ad uso abitativo”, non creano quelle problematiche dalle quali Lei, nella Sua ordinanza, vuole difendere il territorio di Sassuolo.
    Leggo, infatti, che: “L’eventuale pernottamento costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie con conseguenze e pericoli igienico sanitari, non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze.”Davanti a tanta disinformazione non posso che tranquillizzarLa, gentile Sindaco, sul fatto che le Autocaravan non possono creare in nessun modo “pericolo per la salute pubblica” né, tantomeno, “condizioni igienico sanitarie inadeguate” né, ancora, “pericoli igienico sanitari” o, quantomeno, non possono creare questi pericoli né più, né meno, di qualsiasi altro cittadino italiano, compreso quelli residenti nella sua ridente ed ospitale (per altri turisti) cittadina.
    Il Comandante della Polizia Municipale avrebbe dovuto informarla che la sosta e la circolazione delle Autocaravan è regolamentata dall’art. 185 del C.d.S e che, anche nel rimando all’art. 7 dello stesso Codice, non si possono in alcun modo ipotizzare i pericoli che motivano la sua ordinanza. Nello stesso articolo si precisa cosa è definito campeggio e cosa rientra nella sosta delle autocaravan.
    Il fatto poi che Lei motivi l’ordinanza legando la COLPEVOLE inesistenza di un’area attrezzata (solitamente realizzate da tutti i comuni – almeno quelli più lungimiranti – anche per un eventuale utilizzo in caso di calamità naturale) al potenziale pericolo per la salute pubblica, apparirebbe come dire che Lei, caro Sindaco, non accetta i bambini perché nel suo comune non sono stati realizzati dei parchi gioco.
    La invito a riflettere, gentile Sindaco, sulla possibilità di modificare la sua ordinanza che non onora il suo operato.
    Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o collaborazioni mi permetta di augurare a Lei ed i Suoi cittadini, i migliori auguri di Buona Pasqua.

    Ivan Perriera
    Coordinatore Nazionale
    Unione Club Amici
    ucaclub@tin.it
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato 08:43
    Qualcuno ha il testo dell'ordinanza?
  • modificato 08:43
    Gia' mi immagino, perche' di solito e' cosi', che qualcuno prima o poi si mettera' a sostenere (o per meglio dire continuera' a sostenere, visto che e' gia' stato fatto anche in questo stesso topic) a spada tratta che il sindaco ha sempre ragione ed e' nel giusto e fa bene a vietare la sosta ai camper ... :angry:

    Vabbe, pazienzina... meno male che sti qualcuno sono pochi (ma pur sempre troppi...)

    Ivano
  • modificato 08:43
    Ho inviato e Ivan Perriera una email di ringraziamento.

    Ivano
  • modificato April 2011
    Per quanto mi risulta il Comune di Sassuolo ha una ordinanza del 2009 [u]e dico 2009[/u] nella quale si vieta:

    adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private o veicoli in sosta...

    In questa ordinanza del 2009 non si cita l'art. 185 del CDS - che come sapete si occupa solo della circolazione dei veicoli dei pedoni e degli animali ma non tratta, né può trattarlo (non era nel mandato della legge delega) del diritto di soggiornare fuori da strutture ricettive a bordo dei veicoli ricreazionali - e la sanzione nell'ordinanza non è fatta/prevista per il divieto di sosta ma per l'infrazione all'ordinanza stessa, ovvero l'aver adibito a dimora temporanea il veicolo (100 euro + allontanamento).

    Questa ordinanza del 2009 è la cosiddetta "ordinanza perfetta" che è in linea con le sentenze di Cassazione note per Orosei e Numana e non basa la sua ratio sul CDS, che non cita, ma cita li TUEL e le prerogative del comune.

    Il viecolo non viene multato, può essere multato chi svolge l'azione di adibire il veicolo a dimora temporanea e si badi bnene, l'ordinanza non cita l'autocaravan ma indica genericamente come strumento della fattispecie sanzionata, il luogo pubblico o privato adibito a ... o un qualsiasi veicolo adibito a....

    Rispetto molto la posizione di Ivan Perriera che stimo anche personalmente. A lui dò atto anche di essere stato il primo a perseguire certe iniziative tipo il rappresentate unico di settore, numerose altre azioni d'intesa con il Ministero tra le quali quella sui CS in autostrada, il camper stop, i comuni amici etc.. etc.. etc.., come ho già avuto modo di citare proprio in questo forum.

    Tuttavia dobbiamo, secondo me, prendere atto che non risolviamo con iniziative o missive isolate, ripetute a distanza di tempo, dagli esiti non verificati a tappeto. E che se le associazioni non praticano una stessa politica non se ne viene fuori.

    E questa politica secondo me non può essere, perché non sostenibile (proprio nei comuni a vocazione turistica, ove i camperisti comunque vanno o vogliono andare) il "soggiorno per strada e nei parcheggi ovunque e comunque perché sono un'autovettura". Questo assioma è sbagliato, impraticabile, fuoriviante. Non serve ai camperisti serve a chi ci campa sui camperisti e sui potenziali acquirenti e non favorisce né il clima di accoglienza, ne le strutture a prezzi moderati (AA e ADS).



    Ciao.
  • modificato April 2011
    Anto_57 scrive:
    Questa ordinanza del 2009 è la cosiddetta "ordinanza perfetta" che è in linea con le sentenze di Cassazione note per Orosei e Numana e non basa la sua ratio sul CDS, che non cita, ma cita li TUEL e le prerogative del comune.

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


    Eccolo qui ... (come previsto) :angry:

    Ivano

    PS:

    1) una ordinanza sindacale di divieto di sosta su PUBBLICHE pertinenze stradali DEVE OBBLIGATORIAMENTE (e ovviamente, trattandosi di PUBBLICHE pertinenze stradali adibite alla circolazione e sosta dei veicoli) far riferimento al CdS (e se/quando non lo fa e' gia' da subito da considerarsi ILLEGITTIMA)

    2) nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS si SOSTA e non si CAMPEGGIA (ed in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo)

    3) per le sentenze di cassazione note si veda un precedente messaggio sempre in questo topic
  • modificato April 2011
    [size=14]
    questa è la risposta del sindaco di Sassuolo [url=http://www.camperlife.it/download/4423_01.pdf][u]www.camperlife.it/download/4423_01.pdf[/u][/url]



    e qui la risposta di Ivan

    Gentile Sindaco,
    voglio precisare, a scanso di equivoci, che il primo indirizzo al quale ho invitato la mia lettera è il suo: sindaco@comune.sassuolo.mo.it (questo, almeno, è quello che ho trovato sul sito ufficiale del Comune) e devo supporre che se Lei ha letto la mia missiva sulla stampa locale è solo perché i giornalisti hanno controllato la posta prima che lo facesse Lei, o la Sua segreteria.

    Tornando all’ordinanza, prendo atto delle sue precisazioni ma avevo letto il vostro Comunicato Stampa del 7 aprile 2011 che titolava:
    “ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA FINALIZZATA AL CAMPEGGIO E AL PERNOTTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”
    Scorrendo poi nel corpo dello stesso comunicato, diramato dal Suo Ufficio Stampa, si leggeva:
    “In tutto il territorio del Comune di Sassuolo è vietata permanentemente qualsiasi forma di fermata o sosta finalizzata al campeggio; qualsiasi forma di fermata o sosta, finalizzata al pernottamento, effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulottes; qualsiasi forma di attendamento o bivacco: lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Luca Caselli.”
    Risulta oltremodo evidente che, scrivendo così, si siano sentiti direttamente interessati TUTTI coloro i quali posseggono “caravan, autocaravan, camper, roulottes” a prescindere da quelli che sono i distinguo che Lei ha sottolineato nella Sua risposta: “camperisti, da coloro che, spesso senza fissa dimora, pensano di poter bivaccare in città senza averne i requisiti”.
    Immaginando che si fosse trattato di un’incomprensione Le avevo scritto “La invito a riflettere, gentile Sindaco, sulla possibilità di modificare la sua ordinanza che non onora il suo operato.” e, pertanto, rinnovo l’invito a voler apportare le giuste modifiche chiarificatrici, affinchè ogni singolo agente di polizia municipale possa saper individuare i destinatari effettivi della Sua ordinanza, senza limitare la libertà di chi ha titolo per poter vivere le proprie vacanze nel rispetto delle regole.
    Cordiali Saluti
    Ivan Perriera
    Coordinatore Nazionale
    Unione Club Amici
    ucaclub@tin.it
    www.unioneclubamici.com
    Cell. +39 393.9992683
    Skype: ivanperr


    [/size]
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato 08:43
    Manca sempre l'ordinanza.
  • modificato 08:43
    ho provato a cercarla.. non è stata pubblicata... però c'abbiam guadagnato un impegno pubblico a creare un'area di sosta... mica poco!! de sti tempi....
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 08:43
    Allora, la nuova ordinanza è scritta male. Confonde il TUEL con il CDS (che cita) e la fattispecie vietata è la "sosta finalizzata al campeggio" opvvero la costituzione dell'attendamento o del campeggio, ma non il "campeggio" (l'attività dlele persone) delle persone in sé, quindi è attaccabile da noi camperisti perché possiamo sostenere restando nelle condizioni del comma 2, che la sosta non può essere ritenuta finalizzata al campeggio per essere presenti le condizioni del secondo comma art. 185.

    Resta però ferma la previsione di allontanamento qualora si verificassa la condizione di utilizzo a fini di soggiorno, e anche questa parte è attaccabile, perché se non si può ritenere che la sosta sia finalizzata... non mi puoi nemmeno allontanare.

    Probabilmente è scritta così perché vogliono colpire solo i nomadi.


    Spiace che tra IVAN Perriera e il Sindaco si sia scatenata una incomprensione che purtroppo alimenta, io credo, il concetto che hanno di noi camperisti, ma il sindaco forse non sa che le nostre associazioni scrivono quasi sempre e comunque anche ai giornali o pubblicano sui propri siti, specie a Firenze e questo fa parte della sezione "le iniziative che ho fatto" che piacciono tanto agli iscritti, fanno "spirito di gruppo".

    Plaudo comunque all'intenzione della realizzazione dell'area, almeno a Sassuolo non dovrò confondermi con IVANOPP per la strada.

    Teniamoci distinti, sempre. Per favore.

    Ciao.
  • modificato 08:43
    :)
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 08:43
    [quote]alien:
    :)[/quote]


    ???

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