poi non dite che non lo sapevate!!
da blizquotidiano del 15/9/2011
Le corna sono un illecito civile: il traditore rischia di pagare i danni
ROMA – Le “corna” ti fanno star male? Se sono tali da provocare veri e propri danni alla salute e alla propria dignità si può pretendere un risarcimento dal partner infedele e, novità, anche aldifuori di una causa di separazione. La novità arriva da un ricorso in Cassazione di una moglie ligure che, dopo la separazione dal marito, aveva deciso di chiedere i danni all’ex per le corna subite. Sia il Tribunale di Savona che la Corte d’Appello di Genova, avevano respinto la richiesta sostenendo che tra i coniugi era già intervenuta la separazione consensuale.
Non così per i supremi giudici che hanno accolto il reclamo disponendo un nuovo esame della vicenda – da parte dei giudici di merito – sul presupposto che la separazione, consensuale o meno, non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento danni. Scrive infatti la Terza Sezione Civile (sentenza n.18853): “discende dalla natura giuridica degli obblighi matrimoniali che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile”. Quindi la richiesta di danni può anche avvenire aldilà di una causa di separazione, basta la causa civile.
Ma attenzione, avverte la Cassazione : affinchè sussista “una responsabilità risarcitoria”, per i danni prodotti dal tradimento, occorre accertare anche “la lesione”, in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà, “di un diritto costituzionalmente protetto”, quale quello della salute. Un’evenienza, si sottolinea, “che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge”.
Oppure quando abbia “trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.
Le corna sono un illecito civile: il traditore rischia di pagare i danni
ROMA – Le “corna” ti fanno star male? Se sono tali da provocare veri e propri danni alla salute e alla propria dignità si può pretendere un risarcimento dal partner infedele e, novità, anche aldifuori di una causa di separazione. La novità arriva da un ricorso in Cassazione di una moglie ligure che, dopo la separazione dal marito, aveva deciso di chiedere i danni all’ex per le corna subite. Sia il Tribunale di Savona che la Corte d’Appello di Genova, avevano respinto la richiesta sostenendo che tra i coniugi era già intervenuta la separazione consensuale.
Non così per i supremi giudici che hanno accolto il reclamo disponendo un nuovo esame della vicenda – da parte dei giudici di merito – sul presupposto che la separazione, consensuale o meno, non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento danni. Scrive infatti la Terza Sezione Civile (sentenza n.18853): “discende dalla natura giuridica degli obblighi matrimoniali che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile”. Quindi la richiesta di danni può anche avvenire aldilà di una causa di separazione, basta la causa civile.
Ma attenzione, avverte la Cassazione : affinchè sussista “una responsabilità risarcitoria”, per i danni prodotti dal tradimento, occorre accertare anche “la lesione”, in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà, “di un diritto costituzionalmente protetto”, quale quello della salute. Un’evenienza, si sottolinea, “che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge”.
Oppure quando abbia “trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.
Commenti
a breve la gente si citerà in tribunale anche per le occhiatacce... poi ci lamenteremo che le persone non si parlano più.. ettecredooooo!!
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)