Ricaricare i bomboloni. Fine di una lunga storia
Davvero!Chi ha installato il bombolone per il gpl per il riscaldamento dallo scorso 4 maggio non dovrebbe più aver problemi.Ovviamente non lo dico io. Lo dice un decreto del Ministero degli Interni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio che modifica gli allegati al D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.Di fatto il decreto del ministro non ha modificato la Legge ma il contenuto dell'allegato (possibilità prevista all'art. 8 della suddetta legge).Leggetelo....L'originale pubblicato in Gazzetta lo trovate a questo link
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive
modificazioni.
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE
del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30
maggio 2002;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune
innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche
della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al
rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento,
alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del
13 maggio 2002;
Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, possano essere
aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione.
Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1
Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. E' ammesso il rifornimento
dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi
accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei
sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento
UNECE 122. E', altresi', ammesso il rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al
regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi
diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima
dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima
dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 2, dopo le
parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il
rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3,
comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia
in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al
citato punto 15.3, comma 3-bis»;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 3, dopo le
parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione
dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive
modificazioni.
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE
del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30
maggio 2002;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune
innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche
della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al
rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento,
alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del
13 maggio 2002;
Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, possano essere
aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione.
Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1
Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. E' ammesso il rifornimento
dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi
accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei
sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento
UNECE 122. E', altresi', ammesso il rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al
regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi
diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima
dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima
dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 2, dopo le
parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il
rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3,
comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia
in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al
citato punto 15.3, comma 3-bis»;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 3, dopo le
parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione
dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».
.... dall'etruschia centrale viterbese.....
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
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