Ricaricare i bomboloni. Fine di una lunga storia

modificato 18:21 in Camper Bar
Davvero!Chi ha installato il bombolone per il gpl per il riscaldamento  dallo scorso 4 maggio non dovrebbe più aver problemi.Ovviamente non lo dico io. Lo dice un decreto del Ministero degli Interni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio che modifica gli allegati al D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.Di fatto il decreto del ministro non ha modificato la Legge ma il contenuto dell'allegato (possibilità prevista all'art. 8 della suddetta legge).Leggetelo....L'originale pubblicato in Gazzetta lo trovate a questo link 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive
modificazioni.
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE
del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30
maggio 2002;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune
innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche
della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al
rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento,
alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del
13 maggio 2002;
Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, possano essere
aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione.
Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1

Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. E' ammesso il rifornimento
dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi
accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei
sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento
UNECE 122. E', altresi', ammesso il rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al
regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi
diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima
dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima
dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi
inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 2, dopo le
parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il
rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3,
comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia
in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al
citato punto 15.3, comma 3-bis»;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalita', al comma 3, dopo le
parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione
dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».
.... dall'etruschia centrale viterbese.....
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


Commenti

  • modificato 18:21
    Ciao Alien,ci spiegheresti in parole povere cos'è cambiato dal 4 maggio?Grazie!
  • modificato 18:21
    credo di aver capito che finalmente i distributori di gas possono ricaricare i bomboloni dei camper...............forse!!!
    dal capoluogo della Tuscia
  • modificato 18:21
    non vorrei che alla fine sia tutto quell'ingarbugliamento tipo, La Mother Regulation (Regolamento UE 167/2013) nel settore dei rimorchi agricoli, il ministro anche qui ha scritto ha fatto e gazzetta ufficiale alla fine e quasi impossibile da applicare perchè come sempre uno dice e due contestano, e una legge dice questo e quell'altra dice quello e poi c'è chi interpreta pure quell'altra, per me siamo alle solite e poi non si sa mai per quali fini, io spero che invece sia tutto chiaro chiaro ma siete sicuri che lo sia?
  • modificato 18:21
    Si va bene ma secondo te cosa dice questa nuova legge?Ho capito bene o no
    dal capoluogo della Tuscia
  • modificato 18:21
    infatti non è una legge, per cui speriamo benesecondo me hai capito bene, ma questo vuol solo dire che io e te abbiamo capito bene cosa vogliamo capire bene, io rimango in attesa di chiarimenti maggiori ed interpretazioni più autorevoli e documentate, poi si vedrà, visto l'esperienza che ho avuto con la Mother Regulation che nell'intento avrebbe dovuto legalizzare e far diventare semplificato un inter burocratico complesso ma alla fine ha solo creato ulteriore burocrazia e creato assurdità e contrapposizione con il codice della strada facendo di fatto diventare illegale quello che prima era legale e bastasse solo il codice della strada ma nella realtà a fatto che rendere illegali tutte le circolari e direttive precedenti che non essendo state sostituite da altre disposizioni tecniche nonche limitative hanno di fatto creato ulteriore confusione a cui nessuno sa come reagire.
  • modificato 18:21
    sino al 3 maggio era in vigore il vecchio allegato alla legge. l'allegato è quello che stabilisce cosa e chi possa rifornire alle colonnine stradali di gpl.dal 4 maggio anche i mezzi che hanno un serbatoio " a norma" e che utilizzano il gpl per il riscaldamento, quindi per scopi diversi dall'autotrazione, possono essere riforniti ai distributori stradali.effettivamente c'è qualcosa che potrebbe arrecare problemi interpretativi.il decreto del ministro parla di carta di circolazione e nello specifico dice è autorizzato il rifornimento ai mezzi che utilizzeranno il gpl per:"l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione..... Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo."allorapunto primo: non mi pare che sino ad oggi sia stato mai reso obbligatorio annotare sulla carta di circolazione l'installazione del serbatoio inamovibile.chi l'ha fatto, dopo aver montato un serbatoio certificato, ha dovuto sborsare altri soldi oltre l'installazione. E chi ha sborsato i soldi "extra" oggi è in regola. Chi ha voluto risparmiare non lo è.punto secondo: ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire. tra le seconde rientrano i serbatoi presi al disfacimento e montati in fai da te. Forse non tutti sanno che i serbatoi una volta installati su un telaio ne diventano parte integrante e una volta dismessi (anche prima della scadenza decennale) non possono più essere montati su nessun altro veicolo. Stesso discorso del gancio traino. Sappiamo benissimo che molti serbatoi "inamovibili" sono stati montati in fai da te ed hanno le caratteristiche appena dette. Non tutti, ma molti. Questi se gli addetti alle pompe saranno fiscali non riforniranno. Ma non riforniranno neppure quelli che hanno acquistato un serbatoio a norma ma non trascritto sulla carta di circolazione.detto questo Camperlento ha ragione nel dire alla fine il decreto si presta ad intepretazioni in pejus, per cui quel che il legistatore intendeva semplificare rischia invece di complicarsi ancor di più...attenzione: non ho detto che tutti montano serbatoi presi al disfacimento, ma nel tempo ho letto tanto, specie su facebook, di qualche "professore" che per risparmiare mette a rischio la sua incolumità (mezza pena, te la sei cercata) ma anche chi ignavo gli si parcheggia accanto...
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 18:21
    il vero problema e che mai scrivono che quella legge o quel provvedimento elimina ogni e qualsiasi altra legge o direttiva precedente che sia contraria o di ostacolo alla legge o direttiva presente, solo una volta è successo nel settore delle omologazioni, ma poi magari visto che semplificava troppo e rendeva la vita priva di ostacoli dubbi han visto bene di non utilizzarla mai più

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