Come si fa un ricorso quando la notifica è ritenuta tardiva

modificato November 2010 in Viaggi
Prendo spunto da un intervento fatto su COL da natolibero per dargli una risposta da questo forum.
Il motivo di ricorso che può fondatamente sostenere natolibero è la parte in rosso relativa alla notifica ove si cita una sentenza di Cassazione e la parte anch'essa in rosso ove si cita la procedura di cambio di residenza regolarmente effettuata.

Chi volesse avvisarlo per fargli prendere visione di come può difendersi è pregato di farlo:

L'intervento che ha postato è il seguente:

[quote] Ciao a tutti vorrei chiedere come si fa un ricorso visto che lunedi mi è stata recapitata una contravenzione presa a marzo del 2008 e mai notificatami a casa x un disguido burocratico della motorizazione nel aggiornare il cambio di residenza.Oggi dopo essere passato dal'esatri(colui che mi chiede i soldi) x verificare appunto come da lettera inviatami che la notifica fosse stata fatta tramite raccomandata mi è stato detto che loro non hanno nulla e mi hanno indirizzato al comando di polizia municipale che ha redato il verbale.Arrivato al comando ecco l'inghippo loro continuavano a inviarla al vecchio indirizzo e a parer loro se dopo il 2ndo richiamo non si effettua il ritiro viene messa in una bacheca comunale (ora non ricordo come si chiami questa operazione) e se dopo 60gg dall'esposizione non viene pagata automaticamente è come se fosse notificata a tutti gli effetti. Ora a parte la contravenzione mi viene chiesto di pagare le raccomandate che hanno effetuato le more e il recupero tramite esatri.Ma scusatemi una multa non dovrebbe essere notificata entro 150gg? Che colpa ne ho io se la motorizzazione non ha mai aggiornato i terminali?cosa devo fare prima pagare x sicurezza e poi ricorrere in ricorso?

Grazie mille a tutti coloro che sapranno essermi d'aiuto

Paolo
[/quote]


Bene in famiglia abbiamo avuto un caso simile, quindi riporto il ricorso e i documenti successivi che indicano che abbiamo abbiamo vinto il ricorso:


Ricorso al Giudice di Pace di Benevento
Contro
Polizia Stradale Sez. Benevento
Prefettura Benevento
Equitalia Gerit Spa – Siena

Oggetto del ricorso: Annullamento Cartella Esattoriale nr. 104 2009 00144187 59 di euro 561,75 notificata il 9/12/2009.
Il sottoscritto ******** ********, nato a ******** il **/**/****, residente in Siena, via ******* *********** **, cf ***********************RICORRE
Alla S.V. per l’annullamento della cartella in oggetto per i seguenti motivi.
Fatto
Il verbale “presupposto” della Cartella Esattoriale non è mai stato notificato al sottoscritto che quindi non ne conosce il contenuto.
Gli estremi di detto verbale sono riportati sulla cartella stessa. Esso risulterebbe emesso il 19/12/2008 e notificato il 21/2/2009. Da informazioni ricevute telefonicamente, la Polizia Stradale ha indicato che detto verbale è relativo a sanzioni ex art. 126 bis comma 2 codice della strada e che sarebbe stato notificato al vecchio indirizzo del ricorrente (notifica per ”compiuta giacenza”).
Qualora il verbale fosse stato regolarmente notificato, il sottoscritto aveva da eccepire motivi di ricorso circa l’obbligo di segnalazione del guidatore, se diverso dal proprietario, portato dal suddetto art. 126 bis e, in caso di omessa segnalazione, sulla legittimità delle relative sanzioni.
L’emissione del verbale presupposto seguirebbe pertanto l’omessa segnalazione del guidatore da parte del ricorrente per una infrazione ai limiti di velocità ex art. 142 comma 8, notificata al sottoscritto in data 1/3/2008 e definita dal ricorrente proprietario dell’autovettura con il pagamento in misura ridotta della sanzione principale in data 9/4/2008.
In data 7/8/2008 il sottoscritto ha cambiato indirizzo con regolare annotazione al PRA con la procedura prevista dall’art. 247 reg. esec. nuovo codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (cfr. certificato di residenza storico allegato). Dalla copia del libretto di circolazione dell’autovettura cui il verbale si riferirebbe risulta chiaramente che l’annotazione al PRA sia avvenuta regolarmente il 18/9/2008. Il tentativo di notifica del verbale presupposto in data 21/2/2009 è pertanto avvenuta ad indirizzo errato e fuori dai termini di legge.
Nessuna attività è stata svolta dall’organo accertatore per effettuare una nuova notifica al nuovo indirizzo pubblicamente noto sia al PRA sia presso il Comune di Siena, nonostante la negativa notifica all’indirizzo errato. Bastava un semplice atto istruttorio quale la visura al PRA o informazioni chieste al Comune di Siena.
Questione preliminare sulla competenza del Giudice di Pace di Benevento
Il sottoscritto, per quanto detto sopra, non conosce con certezza il contenuto del verbale presupposto. Può solo riferire del colloquio telefonico.
Il sottoscritto con raccomandata nr. 13758766172-9 del 17/12/2009 ha rivolto istanza di annullamento della cartella esattoriale alla Prefettura di Benevento e ha richiesto copia del verbale presupposto anche per individuare se la competenza fosse del Giudice di Pace di Siena, nella cui giurisdizione il sottoscritto ha la residenza, concretizzandosi l’omissione al comma 2 dell’art. 126 allo scadere del 60° giorno nel luogo di residenza del soggetto (cfr. Ministero dell’Interno, circolare PROT. N. M/2413/28 14/2/2007, cfr allegato, sentenze a favore GDP Pozzuoli Avv. Italo BRUNO n° 2018/07 R.G 30/1/2007 e Avv. Andrea Rosario Viggiani GDP Teano 30/1/2007 n. 297/06). Ad oggi la Prefettura non ha inviato alcun atto al sottoscritto.
Pertanto non essendo noto al sottoscritto il contenuto del verbale presupposto alla data odierna il sottoscritto ricorrente non può desumere la competenza del Giudice di Pace se non dagli atti certi in suo possesso, ovvero la cartella esattoriale e la sede dell’organo accertatore, vale a dire la Polizia della Strada e la Prefettura di Benevento.
Motivi di ricorso
1) Assenza di notifica del verbale presupposto
Quale che sia il contenuto del verbale presupposto, il sottoscritto non ha mai ricevuto alcuna notifica precedente alla cartella esattoriale e per questo essa è nulla.
2) Nel caso in cui la cartella si basi sul verbale presupposto ex art. 126bis/2.
2a) Violazione dell‘art. 201 codice della strada mancato rispetto dei termini di notifica,
Il primo verbale comportante l’invito alla segnalazione di cui al già citato art. 126bis/2 fu notificato al sottoscritto in data 1/3/2008 pertanto il termine di notifica del secondo verbale con le sanzioni di cui all’art. 126 comma 2 (verbale presupposto della Cartella) scadeva il 27/9/2008 (1/3/2008 + 60 gg = 30/4/2008 +150 gg = 27/9/2008).
Sia la data di emissione del secondo verbale 19/12/2008 che la notifica del verbale presupposto, 21/2/2009, all’indirizzo errato, ammesso che fosse valida, sono tardive perché, con palmare evidenza, si collocano oltre il termine dei 150 +60 di cui al combinato tra gli art. 201 e 126 bis CDS.
2b) Violazione dell‘art. 201 codice della strada e 137 e seguenti c.p.c. per mancata corretta individuazione del luogo della notifica al sottoscritto, mancata notifica.
Il comma 3 dell’art. 201 del CdS sopra citato prevede che ai fini delle notifiche è valido l’indirizzo risultate dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A….. Al PRA risulta sin dal 18/9/2009 che l’indirizzo di residenza del sottoscritto è via **** ****** Siena; quindi da data di molto antecedente sia all’emissione che della notifica del verbale presupposto, nulla potendosi opporre al ricorrente che ha esperito, tempestivamente, tutto quanto previsto dalla legge per il caso di variazione di residenza.
Pertanto la tentata notifica del verbale presupposto all’indirizzo errato e la compiuta giacenza integrano la fattispecie di MANCATA NOTIFICA del verbale presupposto. Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno degli indirizzi del soggetto, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale (cfr. Cass., 5789/1992; 7044/1999; 5907/2002, Cassazione , sez. II civile, sentenza 21.11.2006 n° 24673, Corte di cassazione, Sentenza 15 febbraio 2007, n. 3453).
Per tutto quanto sopra
L’emissione e la notifica del verbale presupposto della cartella esattoriale sono atti avvenuti fuori dai termini di legge e a un indirizzo errato ove l’ufficio procedente assume che la notifica è avvenuta PER COMPIUTA GIACENZA. Pertanto la notifica è nulla.
Per questi motivi
Il ricorrente chiede
1 - In via istruttoria
A. La sospensione della cartella esattoriale stante l’immanenza di ingiusti atti esecutivi nei confronti del sottoscritto per importi rilevanti;
B. Che la S.V. disponga affinché la Polizia Stradale e la Prefettura depositino la relata di notifica del verbale presupposto della cartella asserito come notificato il 21/2/2009, in modo da evincerne in giudizio l’erroneità della notifica per termini e luogo di notifica ed il suo contenuto.
2 – In merito al ricorso
Confermare la competenza di codesto GDP e di conseguenza annullare la Cartella Esattoriale per i motivi di ricorso di cui sopra.
3 – Si riserva
Di aggiungere o modificare motivi in relazione alla comparsa di controparte, qualora il verbale presupposto non notificato fosse di altra natura.
Allega
• Copia della cartella esattoriale con riserva di esibire l’originale in giudizio;
• Copia del libretto di circolazione da cui risulta il regolare cambio di indirizzo il 7/8/2008 annotato dal PRA il 18/9/2008;
• Il certificato di residenza storico da cui risulta il cambio di residenza il 7/8/2008;
• Copia della busta comportante notifica del verbale ex art. 142 comma 8 in data 1/3/2008;
• Copia della ricevuta di raccomandata alla Prefettura del 17/12/2009 con richiesta del verbale;
• Copia circolare Min. Interno 14/2/2007 PROT. N. M/2413/28
• Sentenze GDP citate infra.


Il GDP ha :
Sospeso la cartella e all'udienza del 14/6 ha accolto il ricorso.
Come si può vedere dal sito Min.Giustizia qui:

Oggetto: OSA - Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegnia vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: FORGIONE LUCIA sezione:1

Nr. Ruolo Gen.: 6707/2009 iscritto al ruolo il 29/12/2009

Valore della causa: Euro 593,75

Rif. atto impugnato: 1042009 0014418759

Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO

SENTENZA DEFINITIVA Nr.: 2018/2010 del 15/09/2010

Esito: Sentenza di Merito/Accoglimento

Storico fascicolo
Data evento Evento SUB-PROC.
29/12/2009 Iscritto al Ruolo
04/01/2010 FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE FORGIONE LUCIA
25/01/2010 FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI IN DATA 14/06/2010 ore 00:00
14/06/2010 LETTO DISPOSITIVO DEFINITIVO IN UDIENZA (NUMERO: 2018/2010)(ESITO: Sentenza di merito: Accoglimento)
15/09/2010 DEPOSITATA MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
15/09/2010 MOTIVAZIONE DEPOSITATA (ESITO: Accoglimento)
15/09/2010 DEPOSITATA MINUTA SENTENZA DEFINITIVA Dispositivo definitivo
15/09/2010 MOTIVAZIONE DEPOSITATA (ESITO: Accoglimento) Dispositivo definitivo

Ultimo aggiornamento dati ufficio selezionato del 10/11/2010 17:24:00
image

P.S. Il ricorso l'ho scritto e discusso io. Non sono un avvocato.

Commenti

  • modificato 16:31
    oltretutto da agosto scorso i termini di notificazione si sono ulteriormente ridotti a 90 giorni.. quindi o la sanzione viene notificata entro il termine stabilito o la stessa va prescritta.

    attenzione.. l'archiviazione va chiesta dal sanzionato, non è un automatismo ....
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato March 2014
    Salve, ho avuto un problema molto simile, di notifica di una intimazione di pagamento su una cartella mai arrivata poiche' spedita ad un vecchio indirizzo dove non risiedo piu' dal 1986. Come posso fare ricorso?
  • modificato March 2014
    [quote author=pisolinas link=topic=101931.msg146768#msg146768 date=1330018630]
    Salve, ho avuto un problema molto simile, di notifica di una intimazione di pagamento su una cartella mai arrivata poiche' spedita ad un vecchio indirizzo dove non risiedo piu' dal 1986. Come posso fare ricorso?
    [/quote]

    non vorrei darti una indicazione sbagliata, per cui ti invito comunque ad informarti presso l'agenzia delle entrate. Essendo ormai in cartella esattoriale sono competenti loro, i termini per i ricorsi sono saltati tutti.
    hai sessanta giorni dalla notifica della sanzione. S'è vero come dici che non ti sono mai state consegnate puoi invocare il difetto di notifica ma il percorso da fare è completamente diverso, per cui devi informarti e con attenzione, dato che il passo successivo potrebbe essere il pignoramento...
    ciao
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato March 2014
    grazie anto di mettere a nostra disposizione la tua professionalità!

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