Ordinanze che vietano il pernottamento a bordo di autocaravan: Comune di Santa Giusta Prov. Oristano
Comune di Santa Giusta
(Provincia di Oristano)
Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092
Reg. Albo Pretorio n. 251
ORDINANZA N. 5 DEL 08.07.2010
Oggetto: Disciplina dell’uso della fascia costiera - Stagione Estiva 2010.
IL SINDACO
Considerata la necessità di disciplinare l’uso della fascia costiera nelle località
“SASSU”, “ABA ROSSA”, “PORTO” e “BUCA ‘E FRUMINI”, per un corretto utilizzo della
stessa nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene, dell’ordine pubblico e della circolazione dei
veicoli;
Ritenuto necessario vietare, nella fascia demaniale marittima delle suddette
località nonché nei terreni limitrofi di proprietà privata, il campeggio libero mediante
l’apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulottes e
autocaravan, al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento e stante
l’impossibilità di assicurare i servizi minimi indispensabili a garantire l’igiene e la salute
pubblica nelle aree in argomento, non attrezzate per soste lunghe o campeggio;
Considerato opportuno vietare il pernottamento mediante l’utilizzo di veicoli, in
particolare a mezzo di autocaravan e roulottes, lungo tutto il tratto costiero, data la natura
isolata dei luoghi e l’impossibilità di garantire un adeguato servizio di sorveglianza e di
sicurezza pubblica nelle ore notturne;
Ravvisata l’urgenza di disciplinare l’attività di pesca sportiva in considerazione del
notevole numero di bagnanti e la necessità di garantirne l’incolumità;
Considerata la necessità di vietare il pascolo, la sosta e il transito di qualunque
specie di animale nell’intera fascia demaniale ricadente nel territorio di questo Comune e
nei terreni adiacenti per metri 150 (centocinquanta) di profondità dalla stessa fascia
demaniale;
Richiamata la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale e del Compartimento
Marittimo - Capitaneria di Porto di Oristano;
Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Ordinamento degli Enti Locali;
O R D I N A
Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune e fino al 15 settembre 2010 nella fascia demaniale marittima delle
località “SASSU”, “ABA ROSSA”, “PORTO” e “BUCA ‘E FRUMINI”, nonché nella fascia
attigua a quella demaniale per una profondità di metri 150 (centocinquanta)
È VIETATO:
1. installare tende, gazebo o altre attrezzature simili. E’ consentita la sola
installazione di ombrelloni (e relativi accessori), con esclusione di ogni altro tipo
di ombreggio fatta eccezione per tendine parasole per vivande o destinate al
riparo di bambini;
2. l’esercizio dell’attività di campeggio lungo tutta la fascia del litorale, comunque
esercitata anche al di fuori dell’arenile, oltre che a mezzo di roulottes e
autocaravan;
3. [u]il pernottamento[/u] mediante l’utilizzo di qualsiasi veicolo, in particolare a mezzo di
autocaravan e roulottes;
4. l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, sportiva o professionale, con attrezzi di
superficie (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc.) dalle ore 08,30 alle ore 19,30
nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle scogliere e
coste a picco. E’ consentita anche in tali orari la sola pesca con canna da
moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti
bagnanti. Per la disciplina della pesca subacquea si rimanda integralmente a
quanto stabilito dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano;
5. il transito sull’arenile con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati
alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
6. la conduzione e la presenza di cani, da guardia e da compagnia, di qualsiasi
razza, anche di piccola taglia, nell’arenile, nello specchio acqueo e nell’intera
fascia demaniale;
7. il pascolo, la sosta e il transito di qualunque specie animale nell’intera fascia
demaniale e nella fascia attigua per una profondità di metri 150
(centocinquanta).
I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi dell’art. 7-bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi dell’articolo 16
della Legge 24 Novembre 1981, n. 689) e senza pregiudizio dell’azione penale se il fatto
costituisce reato.
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente ordinanza si rinvia
integralmente alle disposizioni emanate dal competente Assessorato Regionale e alla
vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare del Comandante dalla Capitaneria di Porto di
Oristano.
Resta ferma, inoltre, l’applicazione di ogni altra previsione di legge, delle
disposizioni emanate da altre Autorità e delle relative sanzioni.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.
1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza la quale viene trasmessa:
alla Questura di Oristano;
alla Prefettura di Oristano – UTG;
alla Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
all’Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Oristano;
all’Ufficio Tecnico Comunale.
Santa Giusta, lì 08.07.2010 F.to
IL SINDACO
(Angelo Pasquale Pinna)
(Provincia di Oristano)
Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092
Reg. Albo Pretorio n. 251
ORDINANZA N. 5 DEL 08.07.2010
Oggetto: Disciplina dell’uso della fascia costiera - Stagione Estiva 2010.
IL SINDACO
Considerata la necessità di disciplinare l’uso della fascia costiera nelle località
“SASSU”, “ABA ROSSA”, “PORTO” e “BUCA ‘E FRUMINI”, per un corretto utilizzo della
stessa nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene, dell’ordine pubblico e della circolazione dei
veicoli;
Ritenuto necessario vietare, nella fascia demaniale marittima delle suddette
località nonché nei terreni limitrofi di proprietà privata, il campeggio libero mediante
l’apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulottes e
autocaravan, al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento e stante
l’impossibilità di assicurare i servizi minimi indispensabili a garantire l’igiene e la salute
pubblica nelle aree in argomento, non attrezzate per soste lunghe o campeggio;
Considerato opportuno vietare il pernottamento mediante l’utilizzo di veicoli, in
particolare a mezzo di autocaravan e roulottes, lungo tutto il tratto costiero, data la natura
isolata dei luoghi e l’impossibilità di garantire un adeguato servizio di sorveglianza e di
sicurezza pubblica nelle ore notturne;
Ravvisata l’urgenza di disciplinare l’attività di pesca sportiva in considerazione del
notevole numero di bagnanti e la necessità di garantirne l’incolumità;
Considerata la necessità di vietare il pascolo, la sosta e il transito di qualunque
specie di animale nell’intera fascia demaniale ricadente nel territorio di questo Comune e
nei terreni adiacenti per metri 150 (centocinquanta) di profondità dalla stessa fascia
demaniale;
Richiamata la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale e del Compartimento
Marittimo - Capitaneria di Porto di Oristano;
Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Ordinamento degli Enti Locali;
O R D I N A
Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune e fino al 15 settembre 2010 nella fascia demaniale marittima delle
località “SASSU”, “ABA ROSSA”, “PORTO” e “BUCA ‘E FRUMINI”, nonché nella fascia
attigua a quella demaniale per una profondità di metri 150 (centocinquanta)
È VIETATO:
1. installare tende, gazebo o altre attrezzature simili. E’ consentita la sola
installazione di ombrelloni (e relativi accessori), con esclusione di ogni altro tipo
di ombreggio fatta eccezione per tendine parasole per vivande o destinate al
riparo di bambini;
2. l’esercizio dell’attività di campeggio lungo tutta la fascia del litorale, comunque
esercitata anche al di fuori dell’arenile, oltre che a mezzo di roulottes e
autocaravan;
3. [u]il pernottamento[/u] mediante l’utilizzo di qualsiasi veicolo, in particolare a mezzo di
autocaravan e roulottes;
4. l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, sportiva o professionale, con attrezzi di
superficie (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc.) dalle ore 08,30 alle ore 19,30
nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle scogliere e
coste a picco. E’ consentita anche in tali orari la sola pesca con canna da
moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti
bagnanti. Per la disciplina della pesca subacquea si rimanda integralmente a
quanto stabilito dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano;
5. il transito sull’arenile con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati
alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
6. la conduzione e la presenza di cani, da guardia e da compagnia, di qualsiasi
razza, anche di piccola taglia, nell’arenile, nello specchio acqueo e nell’intera
fascia demaniale;
7. il pascolo, la sosta e il transito di qualunque specie animale nell’intera fascia
demaniale e nella fascia attigua per una profondità di metri 150
(centocinquanta).
I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi dell’art. 7-bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi dell’articolo 16
della Legge 24 Novembre 1981, n. 689) e senza pregiudizio dell’azione penale se il fatto
costituisce reato.
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente ordinanza si rinvia
integralmente alle disposizioni emanate dal competente Assessorato Regionale e alla
vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare del Comandante dalla Capitaneria di Porto di
Oristano.
Resta ferma, inoltre, l’applicazione di ogni altra previsione di legge, delle
disposizioni emanate da altre Autorità e delle relative sanzioni.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.
1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza la quale viene trasmessa:
alla Questura di Oristano;
alla Prefettura di Oristano – UTG;
alla Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
all’Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Oristano;
all’Ufficio Tecnico Comunale.
Santa Giusta, lì 08.07.2010 F.to
IL SINDACO
(Angelo Pasquale Pinna)
Commenti
Per essere legittima deve essere suff/validamente motivata ed inoltre deve vietare la sosta a TUTTI i veicoli e non solo ai camper (in quanto i camper per quanto rigiarda la circolazione/sosta sono equiparati agli altri veicoli dall'art. 185).
Ivano
PS: le roulotte non sono tutelate dall'art. 185 CdS ed inoltre non sono veicoli ma bensi' rimorchi.
3. il pernottamento mediante l’utilizzo di qualsiasi veicolo...
Non vieta la sosta del mezzo. Dice che non ci puoi dormire a bordo.
In ogni caso la motivazione del divieto non e' suff/valida ai fini della circolazione/sosta stradali (ricordando che il CdS in quanto legge nazionale non puo' essere scavalcato da leggi/pordinanze/regolamenti di amm. locali) e quindi e' illegittima.
E poi a quali misure di "tutela della sicurezza" si farebbe riferimento e motivate/determinate da quali eventi ?
Ecche e' , non siamo mica in guerra ... (anche se sindaci-sceriffi non possono fare quel che gli pare e piace...)
Ivano
PS:
1) ma come si fa a determinare che dentro ad un veicolo in sosta ci sia qualcuno che dorme o che fa "altro" ? (e almeno se si fa "altro" nel camper non si vede... :ops: )
2) quindi se nel camper non si dorme, si puo' mangiare ed usare le utenze di bordo ...
Non regola e non vieta la circolazione (e sosta) dei veicoli e non è illegitima semplicemente perché nessuno l'ha impugnata tempestivamente.
In caso di contravvenzione perché ti trovano a dormire a bordo non puoi ricorrere al Prefetto perché non ti applicano alcuna sanzione prevista nel CDS.
E poi, ripeto da sopra, a quali misure di "tutela della sicurezza" si farebbe riferimento e soprattutto motivate/determinate da quali "infausti" eventi ? Ecche e' , non siamo mica in guerra ... (anche se sindaci-sceriffi non possono fare quel che gli pare e piace...)
Ivano
PS: mi raccomando, continmua pure cosi' all'infinito ... (felice di dover andare solo ed esclusivamente in camping)
Il merito e le motivazionei di quell'ordinanza possono essere messe indiscussione al TAR come indica l'ordinanza stessa. Quell'ordinanza non regola la circolazione stradale. Il MIT e il Prefetto non sono competenti a regolare quella materia che tratta l'ordinanza. Il sindaco che ha firmato non è un farabutto. Se non condividi ricorri e denuncia. Se non lo fai la tua discussione oltre ad essere infondata è anche sterile e denota tuoi preconcetti. Tuoi.
Io cerco solo di capire e dare informazioni che forse qualche camperista non conosce.
Come vedi avevo solo postato il testo dell'ordinanza. Sei tu come al solito che cerchi di passare leggende metropolitane e nel primo intervento lo hai fatto nemmeno leggendo bene il testo dell'ordinanza stessa.
Chiunque, con un minimo di intelligenza, legge ed è poi libero di farsi una propria opinione. Tutti, tranne te che hai gli occhiali del preconcetto.
Aggiungo che il Sinis, per quel che poco che ci sono stato, mi e’ parso ospitale verso i camperisti (non ho trovato problemi di sosta, ci sono un paio di CS solo a Oristano ed altri nei dintorni).
Tutt’altra cosa invece in altre localita’ (p.e. S. Teresa di Gallura o Palau) dove ci sono divieti illegittimi di sosta solo per camper praticamente su TUTTO il territorio comunale, e considerato che in un altro topic hai scritto che mi “invento” il fatto che esistano delle AA “ghetto” per far presente che quella di S. Teresa di Gallura ne e’ un esempio dove NON ci andrei nemmeno se mi pagassero.
Ivano
PS (dimenticavo) : quando lo ritengo oppurtuno denuncio eccome (vedasi p.e. in http://www.camperlife.it/articles_120_Parcheggi-camper-a-tariffe-maggiorate-del-900.html) o ricorro contro multe illegittime (vedasi ricorso vinto contro il comune di Spotorno)
Ritenuto necessario vietare, nella fascia demaniale marittima delle suddette
località nonché nei terreni limitrofi di proprietà privata, il campeggio libero mediante
l’apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulottes e
autocaravan, al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento
L'art. 185 del CDS vale solo sulla strada. Per strada si intende ai sensi dell'art. 2 del codice
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
La disciplina del campeggio è materia di competenza regionale. La mia interpetazione dell'art. 185 comma due è che questo non consente, né vieta il campeggio. Si limita a dire fino a che punto l'autocaravan resta un mezzo in sosta e da che punto in avanti costituisce un campeggio, nel senso di mezzo predisposto per l'uso campeggistico. La Legge Delega al Governo per la riforma del CDS non conteneva una delega in materia di campeggio, soggiorno e turismo quindi il CDS non può, non ha il potere di determinare insediamenti a scopo di soggiorno. Sono le ordinanze comunali e la legge regionale che hanno competenza a trattare la materia turismo, soggiorno, campeggio.
Disciplinare il campeggio anche su proprietà privata è facoltà della Regione e per i divieti del comune perché tramite questa azione (campeggio) si potrebbe configurare un esercizio di campeggio in nero (in spregio alla legge regionale) da parte di privati (che dichiarino di limitarsi a ospitare o fa far sostare mezzi su proprietà privata). Non a caso le aree destinabili a campeggio devono essere individuate nei PRG. Io credo perché nell'insieme, consentendo il soggiorno di turisti, sono insediamenti abitativi come le abitazioni. Quindi vi si prevedono allacciamenti fognari etc. etc. Le deroghe per campeggio libero sono in genere disciplinate nelle stesse leggi regionali che regolano le autorizzazioni e le definizioni delle strutture ricettive all'aria aperta.
Se non vi fosse l'ordinanza il comune non avrebbe lo strumento per contrastare gli abusi, nemmeno quello dei rom che acquistassero suoli di proprietà per poi di fatto accamparsi più o meno stabilmente.
Un esempio del problema [url=http://operanomadipadova.blog.tiscali.it/tag/campo/]qui[/url].
Poi c'è il caso esaminato nella sentenza di Cassazione 6574/1996 che contiene anche la definizione di campeggio (vivere a bordo del veicolo utilizzando le attrezzature in esso presenti); è proprio su proprietà privata ove la proprietaria ci passava le vacanze in roulotte, ma ovviamente il divieto a maggior ragione riguarda il suolo pubblico, i litorali, le pinete, beni demaniali.
Spero di essermi spiegato.
Si pippo. Il discorso è lungo e cerco di sintetizzarlo:
L'art. 185 del CDS vale solo sulla strada. Per strada si intende ai sensi dell'art. 2 del codice
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
La disciplina del campeggio è materia di competenza regionale. La mia interpetazione dell'art. 185 comma due è che questo non consente, né vieta il campeggio. Si limita a dire fino a che punto l'autocaravan resta un mezzo in sosta e da che punto in avanti costituisce un campeggio, nel senso di mezzo predisposto per l'uso campeggistico. La Legge Delega al Governo per la riforma del CDS non conteneva una delega in materia di campeggio, soggiorno e turismo quindi il CDS non può, non ha il potere di determinare insediamenti a scopo di soggiorno. Sono le ordinanze comunali e la legge regionale che hanno competenza a trattare la materia turismo, soggiorno, campeggio.
Disciplinare il campeggio anche su proprietà privata è facoltà della Regione e per i divieti del comune perché tramite questa azione (campeggio) si potrebbe configurare un esercizio di campeggio in nero (in spregio alla legge regionale) da parte di privati (che dichiarino di limitarsi a ospitare o fa far sostare mezzi su proprietà privata). Non a caso le aree destinabili a campeggio devono essere individuate nei PRG. Io credo perché nell'insieme, consentendo il soggiorno di turisti, sono insediamenti abitativi come le abitazioni. Quindi vi si prevedono allacciamenti fognari etc. etc. Le deroghe per campeggio libero sono in genere disciplinate nelle stesse leggi regionali che regolano le autorizzazioni e le definizioni delle strutture ricettive all'aria aperta.
Se non vi fosse l'ordinanza il comune non avrebbe lo strumento per contrastare gli abusi, nemmeno quello dei rom che acquistassero suoli di proprietà per poi di fatto accamparsi più o meno stabilmente.
Un esempio del problema [url=http://operanomadipadova.blog.tiscali.it/tag/campo/]qui[/url].
Poi c'è il caso esaminato nella sentenza di Cassazione 6574/1996 che contiene anche la definizione di campeggio (vivere a bordo del veicolo utilizzando le attrezzature in esso presenti); è proprio su proprietà privata ove la proprietaria ci passava le vacanze in roulotte, ma ovviamente il divieto a maggior ragione riguarda il suolo pubblico, i litorali, le pinete, beni demaniali.
Spero di essermi spiegato.[/quote]
maaa antòòò non si evince che questa"vexata quaestio" rimarrà VEXATA? Conciossiacosaché è meglio darle un taglio? tibi gratias ago...e filo
Sarebbe già un passo avanti se i camperisti considerassero che la "quaestio" è "vexata". Forse i comportamenti migliorerebbero.
Ciao.
Personalmente, trovo molto stupido il provvedimento perchè ci si attacca sugli specchi per cercare scuse (vedi: motivi di igiene pubblica) quando, come ha detto giustamente Ivano, a Oristano che dista un tiro di schioppo ci sonno 2 CS comunali gratuiti.
Io non amo molto andare nel Sinis proprio per via dei divieti (non solo sui camper) e poi perchè trovare una giornata senza maestrale è impresa non da poco.. Ci sono tanti di quei magnifici posti in Sardegna dove nessuno caccia via i camperisti....
Ma il TAR non siamo noi per dichiararla illegittima e nessuno ha fatto ricorso al TAR per farla [u]legittimamente[/u] dichiarare illegittima. E ciò significa che quella ordinanza resta legittima.
Capisco che possa non piacere, ma non è ritenerla illegittima che la rende tale o esaurisce il problema. E' lì; quel'ordinanza è stata emessa.
Allora resta la domanda sott'intesa per la quale ho aperto questa discussione, che IVANOPP pensa siano casi inesistenti. Ci sono eccome e i comuni (o alcuni di essi) sanno già come fare.
Se il comune emette un divieto del genere, senza rifarsi al CDS, competente solo per la circolazione di veicoli pedoni e animali, e vi appioppa una multa di 500 euro in base alla L. 267. Che fate?
Ritorniamo qui, su questo punto.
CHE GUEVARA
Dove sta il problema? Se poi hai lo scooter a bordo... vai da Dio.
Secondo me si tratta solo di sapere come regolarsi senza raccontarsi bugie. Lì si può sostare, Non si può dormire ma a 150 metri dalla fascia si. Dunque?
Dove sta il problema? Se poi hai lo scooter a bordo... vai da Dio.[/quote]
Infatti, l'importante è essere informati.
:evil:
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Ma è legittimo includere nelle ordinanze proprietà di privati?
Ritenuto necessario vietare, nella fascia demaniale marittima delle suddette
località nonché nei terreni limitrofi di proprietà privata, il campeggio libero mediante
l’apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulottes e
autocaravan, al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento[/quote]
Si, e' legittimo per le ordinanze di divieto riguardanti la circolazione/sosta dei veicoli in quanto il CdS viene applicato solo sulle PUBBLICHE strade e relative pertinenze (cosi come definite nel comma 1 dell'art. 2 CdS) aggiungendo pero' che il CdS si applica anche sulla proprieta' privata quando l'acceso e' libero/pubblico (p.e. parcheggi pubblici situati su terreni demaniali, parcheggi dei market/stadi/... , strade vicinali , ...)
Ma tornando al divieto in questione (cosi' come purtroppo avviene in moltissimi altri casi) e' ILLEGITTIMO in quanto non suff/correttamente motivato sia per quanto scritto in "data la natura isolata dei luoghi e l’impossibilità di garantire un adeguato servizio di sorveglianza e di sicurezza pubblica nelle ore notturne" (ecche e'... non c'e' mica il coprifuoco...) che anche e soprattutto in "al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento" (in quanto i camper sono perfettamente equipaggiati per evitare qualsiasi inquinamento ambientale).
Ovvero un divieto di circolazione/sosta puo' essere attuato esclusivamente con riferimento a esigenze/necessita' per l'appunto inerenti la circolazione/sosta (p.e. strada troppo stretta o bassa).
A cio' si aggiunge inoltre che il comma 2 dell'art 185 CdS indica chiaramente quali sono le condizione di SOSTA e di CAMPEGGIO/ATTENDAMENTO dei camper , quindi anche la frase "Ritenuto necessario [u]vietare il campeggio[/u] libero mediante l’apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulottes e [u]autocaravan[/u]" non ha alcun effetto nel caso dei camper che sostano in pubbliche pertinenze stradali nel rispetti del comma 2 dell'art. 185 CdS
Ovvero tutte queste ordinanze anti-camperiste (ed altri provvedimenti tra cui p.e. le tariffe di sosta da furto, i divieti di transito per veicoli sup a 25 q.li, ...) sono solo dei "trucchi" per cercare di de-incentivare la presenza di camper (ed il piu' delle vote tali trucchi funzionano a dovere xche' vedendo il cartello di divieto si va via anche per, giustamente, evitare problemi).
Ivano
A mio parere si tratta solo di vessazioni, per impedire la sosta di camper e quant'altro. Posso capire se il mezzo sia in qualche modo d'intralcio ( ma qui basterebbe il buon senso del camperista, non un'ordinanza). Non comprendo la necessita' di molte amministrazioni ( italiane) di contrastare la presenza dei camper... In Francia ad esempio e' meraviglioso, i camperisti sono quasi venerati... Comune che vai ordinanza fantasiosa che trovi...[/quote]
In Francia come in italia nelle località più ricercate non si può parcheggiare, tutta la costa azzurra ha le sbarre ai parcheggi.
Chiaro che vai al nord o all' interno nessuno ti dice nulla ma anche qui in Italia.
In Austria sono appena tornato dai mercatini sosta massima 3 ore e divieto totale di sosta notturna se non nelle aree a pagamento predisposte che erano fuori dai paesi, mentre a Salisburgo partcheggio Mirabelle al modico prezzo di 30 € per meno di 24 ore (arrivati alle 13 e ripartiti il gg dopo alle 11)
L'erba del vicino è sempre più bella !!!!
CHE GUEVARA
Ivano
PS: il min dei trasporti spagnolo ha addirittura voluto specificare che all'interno del camper in sosta non hanno alcuna rilevanza le attivita' svolte.
Ministerio del Interior – Direccion General de Trafico
Asunto: autocaravanas – instruccion 2008/V-74
e alla frase :
<< … no es relevante el hecho de que sus ocupantes se enquentren en el interion del mismo y la autocaravana non es una exception bastando con que la activitad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perimetro del vehiculo tales como tenderetas, toldos, dispositivos de nivelacion, soportes de estabilizacion, etc. …>> che tradotto (nel limite della mia conoscenza della lingua spagnola) significa <<… non e’ rilevante il fatto che i suoi occupanti si incontrino all'interno dello stesso e l'autocaravan non e’ una eccezione essendo sufficiente che questa attivita’ si possa svolgere nel suo interno e non passi all'esterno mediante il dispiegamento di elementi che fuoriescono dal perimetro del veicolo, come bancarelle, tende da sole, dispositivi di livellamento, supporti di stabilizzazione, etc. …>>
No establece el Reglamento General de Circulación otras condiciones que deban cumplirse al
efectuar la parada o el estacionamiento [u]de un vehículo[/u], por lo que esta Dirección General de
Tráfico considera que mientras [u]un vehículo cualquiera[/u] está correctamente estacionado, sin
sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación
temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante ....
Sta parlando di qualsiasi veicolo ... più precisamente della sosta di qualunque veicolo, quindi dice ai fini della sosta del veicolo si considera solo com'è messo il veicolo sulla stada e non ciò che fanno gli occupanti, ma poi al successivo punto 3.2 del documento cui fai riferimento tu stesso dice esattamente questo:
Otros conceptos de alguna manera asociados al estacionamiento de autocaravanas como el de
acampada y pernocta [u]no tienen acogida en la normativa sobre[/u], circulación de vehículos a
motor y seguridad vial,[u] por lo que este organismo no puede pronunciarse sobre su definición ni
sobre sus implicaciones.[/u]
Ovvero dice: Altri articoli in qualche modo legati allo stazionamento di autocaravan, durante la notte, campeggio non sono accolti nei regolamenti del traffico veicolare sicurezza dei veicoli a motore e sicurezza sulla strada, [u]così l'agenzia non può commentare la sua definizione o le sue implicazioni[/u].
Ovvero si chiama fuori. Dice quello che avviene a bordo non è soggetto alla mia regolamentazione e io non me ne occupo!!!!!!!!!
Ma vi è dippiù caro IVANOPP, un altro documento tratto dal sito della PACa l'associaizone cui ti sei gemellato, dice questo:
Traduco: oltre a poter stazionare come qualunque altro veicolo, un'auotcaravan, ha anche la possibilità di accamparsi, e i suoi occupanti sono soggetti alle distinte normative autonome sul campeggio.
Ovvero quello che ti sto dicendo da anni: la sosta del veicolo è di competenza del CDS il soggiorno a bordo degli occupanti è soggetto alle norme locali sul turismo anche in SPAGNA. Il CDS non si occupa di chi soggiorna a bordo, la norma locale si.
Vedi tu cosa stai facendo nel prendere dai documenti solo le cose che ti fanno comodo. Pensi che la gente che ti legge sia stupida e non faccia propri approfondimenti?
azz...
uhm... comincio a pensare che Anto_57 e IvanoPP siano come il Dr. Jekill e Mr. Hide....
o siano il Dr. Jekill e Mr. Hide....
.... chissà ....
in ogni caso ragazzi.. tregua.. per favore... è capodanno!!!
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Capito IVANOPP???
E nei camping si deve ovviamente andare quando si vuole campeggiare (che implica l'uso di spazi ESTERNI del camper).
E cio' e' quanto per l'appunto indicato anche dal min trasporti spagnolo in quanto scrivendo che non sono rilevanti le attivita’ svolte all’ INTERNO dei veicoli in sosta (tutti, giustamente, camper compresi) cio' significa che sono comprese anche attivita' quali il dormire o il mangiare.
Cioe’ quello che tale direttiva del min. spagnolo vuole indicare e’ che :
a) per le attivita’ svolte all’ INTERNO dei veicoli in sosta vige la normativa del codice della strada (ovvero quando il veicolo sta sostando e non campeggiando)
b) negli altri casi (ovvero quando si usano spazi ESTERNI del veicolo, quindi quando non si sosta ma bensi’ si campeggia) invece vige la normativa stabilita dalle leggi locali sul turismo (ovvero in tal caso il ministero dei trasporti spagnolo si “tira fuori” … ovvero nei camping si deve andare ovviamente allorquando si vuole campeggiare...)
Poi, per far presente che a tua volta hai riportato in modo parziale il documento “La movilidad en autocaravana” tratto dal sito web della P.A.C.A. (e dalla P.A.C.A , ass. di camperisti spagnola, www.lapaca.org ) , ovvero non hai riportato (guarda caso…) quella che e’ la definizione del campeggiare (ovvero la differenza tra sosta regolata dal codice della strada e campeggio regolato dalle leggi locali sul turismo) ovvero all'estratto da te riportato vi e’ una successiva ed importante (fondamentale) parte che riporto io di seguito :
Che tradotto :
Si considera che un autocaravan sta parcheggiando e non sta campeggiando quando:
1. Sta al contatto con il suolo solo con le ruote (non con i piedini stabilizzatori né qualsiasi altro appoggio).
2. Non occupa più spazio di quello dell'autocaravan chiuso, vale a dire, non ci devono essere finestre aperte (finestre basculanti o sporgenti,che possono invadere uno spazio maggiore di quello del perimetro del veicolo), sedie, tavoli, tende da sole, etc.
3. Non vi è alcuna emissione di qualsiasi tipo di fluido, contaminante o no , tranne quelle della combustione del motore attraverso il tubo di scarico, senza compiere atti incivili e insalubri come lo scarico d'acqua nella via pubblica. Non emette rumori molesti come, per esempio, la messa in moto di un generatore di corrente in orario di riposo o durante il giorno per un tempo troppo lungo.
Va chiarito che le leggi locali sul turismo vengono applicate quando l'autocaravan è campeggiata, perchè quando è parcheggiata correttamente sono le Leggi del Traffico ad essere applicate.
Si ritiene che un autocaravan è parcheggiata e non campeggiata, se occupa la stessa superficie di quando è in marcia. In altre parole, che non vengano estratti elementi come sedie, tavolo, etc.
In conclusione , pur comprendendo che tu preferisca andare in camping/AA non devi pero' rompere i cabasisi a chi invece preferisce la sosta libera praticata nel rispetto della vigente normativa e civilmente.
Ivano
Parla del veicolo e basta.
Non dice altro né autorizza il campeggio delle persone. Dice io mi occupo del veicolo, quello che può o non può avvenire a bordo è materia di altri. Per cui l'attività di soggiorno a bordo in Spagna è soggetta alle normativa locale. Come in Italia.
Che altro dire. Credo che i lettori abbiano dati per formarsi una propria opinione.
P.S. sui Cabasisi. Dal 2011 ogni iniziativa che lanci potrebbe vedere una mia controreplica alla tua controparte di volta in volta interessata. Questo sarà il mio modo per distinguermi da te.
Non è una minaccia, è una promessa. La prima questione che solleverò quando scriverai come MC è che non hai titolo di rappresentanza. Attrezzati, comunicami quando avrai fatto lo statuto, così la smetterò.
Oppure me lo chiedi gentilmente e non nel modo arrogante di cui sopra.
Ma cosi' non e'
Ivano