circolare 25981 piaga all'italiana
in Camper Bar
Buonasera,qualcuno sa come stanno procedendo con questa regolamentazione di portamoto portabici portatuto,so che c'è stato dei ricorsi ma non sono stati accettati,voi che ne pensate è stata fatta bene o pure no
Commenti
Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”: “un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”. Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata
qui la circolare completa qui
CHE GUEVARA
oramai le uniche due bici ci stanno nel gavone e nessuno vede più nulla.
CHE GUEVARA
1. Perché qualche fornitore di accessori come i porta-aggeggi (moto incluse) li fanno omologare in qualche paese semi-esotico (i.e. Malta o Polonia) e non in Italia ?
Non mi si dica che è perché in Italia è più difficile. Suvvia, un'azienda dovrebbe essere in grado di farlo.
2. Ok che quanto omologato in un paese CEE dovrebbe (dico dovrebbe) essere automaticamente permesso in tutti gli altri.
Ma siamo sicuri che le leggi nazionali non possano vietare qualcosa ?
Vedi ad esempio:
- Carrelli trainati da una moto. Ne ho visti tanti, tutti con targhe del nord Europa. In Italia, con targa italiana, sono permessi ?
- A-Frame per il traino di un'auto sulle sue ruote. Omologati in UK (prima della Brexit).
In effetti (anche da loro) è una questione di lana caprina, non espressamente vietati in quanto non previsti dalla legge e ciò che non è vietato è lecito.
CHE GUEVARA
Per me un portamoto modifica e non di poco le caratteristiche del mezzo originale.
- Pesi omologati (a vuoto, in ordine di marcia e massimo)
- Pesi omologati sugli assi (già di suo pesa, immaginati con uno scooter da 130kg appeso a sbalzo)
- Lunghezza del veicolo
Onde e per cui, secondo me, è giusto che a corredo ci sia:
Nulla osta del costruttore originale (Fiat, Ford, etc, etc.) col quale dichiara che un tale equipaggiamento è installabile sul telaio originale.
p.s. Mai usato ma su un camper ho avuto un portamoto installato come dotazione di serie.
Era trascritto a libretto.
Ti faccio un altro esempio ho camperizzato il mio furgone delle moto. In Italia impossibile omologarlo secondo te dove andrà? e quando torna sarà camper. Questo perchè le normative italiane sono latenti e una volta omologato all' estero sono obbligati a re immatricolarlo.
Viviamo in un grande paese che potrebbe vivere meglio se non ci fosse tutta questa burocrazia e non solo nel mondo camper.
CHE GUEVARA
CHE GUEVARA
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Sul furgone puoi mettere un oblò, non una finestra e non puoi attrezzarlo con mobilio anche se poi tollerato, ma in caso d'incidente ti fanno le pulci. In fondo la struttura del mezzo non è stata stravolta e anche aprire delle finestre senza tagliare le travi portanti non incide sulla sicurezza lo stesso telaio viene usato per i furgoni o trasporto persone. In Italia tutto difficile se non impossibile anche solo mettere le luci a led nei fari, all' esteroli omologano senza problemi se hai rispettato quanto richiedono e poi circoli dove vuoi.
Ecchè ne dica Raffaele, la Germania con tutte le pecche del caso non è la Spagna o Malta. Qui i trasporto i motorini e la sera dormo in pista.
CHE GUEVARA
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Ma almeno i motom li puoi mettere dentro e non ti serve il portacosi che poi ti multano.
Mia mamma dice che a 50 anni si rincoglionisce, ma io mi diverto così organizzo gare, abito in una villetta in collina e non ho più bisogno di scappare il week end . I colori dei mobili li ha scelti mio figlio che è un 2000 io sarei stato più sul classico.
CHE GUEVARA
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00196/2024 REG.PROV.CAU.
N. 10050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2023, proposto da
Al-Ko Kober G.M.B.H/s.r.l., Campingsportmagenta s.r.l., Edi.Car di Bove Edi Giuseppe, F.C.E. Sas di Falconeri Emanuele &C., Lima Trade S.r.l., Peruzzo s.r.l., Top Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Amplo s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 7715 del 2023, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Genovese e dello Stato Stigliano Messuti;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che le esigenze cautelari esposte dalle appellanti possono trovare adeguata tutela, attesa la complessità e il carattere tecnico della questione controversa, nella sede di piena cognizione;
Ritenuto peraltro che, nella comparazione dei contrapposti interessi, e stante la necessità di approfondire i profili di potenziale discriminatorietà con il diritto europeo, nell’assenza della previsione di un periodo transitorio, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10050/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a
cura
della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Sembrerebbe pertanto che ad oggi, in attesa della pronuncia del TAR, le due circolari siano da considerarsi sospese.
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