No ragazzi le prolunghe sotto al camper sono riportate a libretto perché comprate omologate per essere montate e riportate a libretto,il telaietto artigianale fatto Da me non è a libretto e non potrà andarci mai ingiustamente
No ragazzi le prolunghe sotto al camper sono riportate a libretto perché comprate omologate per essere montate e riportate a libretto,il telaietto artigianale fatto Da me non è a libretto e non potrà andarci mai ingiustamente
prolunghe riportate sulla carta di circolazione? mi torna nuova lunedì che devo andare in motorizzazione per depositare dei disegni e degli allagati tecnici chiedo lumi, ora se riesco stampo o salvo le foto, perchè sta cosa della prolunghe mi è proprio nuova anzi incredibile, e scusa sarebbero riportate a libretto a quale scopo? si perchè se sono a libretto (carta di circolazione) devono avare uno scopo e una destinazione, vedremo naturalmente maschero la targa
Queste sono per montare un gancio traino o un portamoto o un portabiciclette.E anche la ditta che mele ha vendute mi ha detto che devo aggiornare il libretto.Vai a cercare su google prolunghe telaio camper fiat 244 per gancio traio ecc così vedi come sono fatte
giusto per condividere, vi giro quello che ha risposto l'assicurazione riguardo all'aggiunta del sostegno inferiore per "aiutare" a scaricare il peso delle biciclette:
"Buonasera, confermiamo che nel prodotto *********** le rinunce alla rivalsa sono sempre comprese (parliamo però di peso non regolamentare, stato di ebbrezza, cinture non allacciate). Per le componenti che non sono omologate dalla Casa Costruttrice e/o dalla Motorizzazione la copertura assicurativa non è garantita e pertanto, in caso di eventuale sinistro, la Compagnia ha facoltà di effettuare la rivalsa nei suoi confronti per quando avrà dovuto pagare."
però se si guarda in rete è pieno di foto di camper con questo accrocchio. Ce ne sono veramente tanti. E' possibile che nessuno abbia mai avuto un problema?
però se si guarda in rete è pieno di foto di camper con questo accrocchio. Ce ne sono veramente tanti. E' possibile che nessuno abbia mai avuto un problema?
vero, si trovano tantissime foto... evidentemente no, o come spesso capita, finchè va tutto bene si sbandierano i propri successi, quando ci si caccia nei guai tutti zitti e muti... chissà.... io, nel dubbio, tra rispetto del CdS e possibilità di non essere pagato dall'assicurazione (e dal momento che è un tamponamento di solito si ha pure ragione), eviterei di montare qualsiasi tipo di accrocchio che non sia previsto all'origine e nel rispetto della normativa.
peccato percè lo avevo quasi fatto con delle barre di alluminio (con l'aiuto di un progetto di un utente del forum), mi mancavano solo gli ancoraggi al portabiciclette perchè dovevo comprarli mentre il resto è tutta roba riciclata . Mi mancava solo da attaccarlo sotto e collaudarlo. Ora l'ho smontato e lo riciclerò per qualcos'altro.
visto che sono stato in motorizzazione e mi hanno chiesto tempo per darmi una risposta, finalmente è arrivata e con non poche sorprese e anche un bel pò sconcertanti, ora se poi volete polemizzare fate pure ma le cose stanno così che poi era cosa già sapevo e cosa arcinota agli addetti del settore degli allestimenti che siano camper camion trasporto cavalli autonegozi rimorchi semirimorchi, questi con il limite della lunghezza massima dell'autotreno o autosnodato, per il limite della lunghezza massima del complesso, ma per la lunghezza massima i limiti ci sono pure per gli altri veicoli comprese le automobili, che poi non è giusto dire autoveicolo in quanto auto per trasporto persone ma sono tutti i veicoli sono distinti in categorie
CATEGORIA L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote
CICLOMOTORI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocità non superiore a 45 km/h, motore con cilindrata (volume dei cilindri del motore) non superiore a 50 cc se a scoppio, potenza massima non superiore a 4 kW.
MOTOVEICOLI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote aventi massa massima non superiore a 2,5 t e dimensioni massime: lunghezza 4,00 m, larghezza 2,00 m, altezza 2,50 m.
Categoria L1e: ciclomotori a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
Categoria L2e: ciclomotori a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
Categoria L3e: motoveicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
Categoria L4e: motoveicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
Categoria L5e: motoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano (tricicli), la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
Categoria L6e: ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri), la cui massa a vuoto e’inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altrimotori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
CATEGORIA M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
CATEGORIA N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.
CATEGORIA O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).
Categoria O1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.
Categoria O2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
Categoria O3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.
Categoria O4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.
Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall’asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.
CATEGORIA T: Tutti i Trattori a ruote
Categoria T: Trattori (qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri;).
Categoria T1a: trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1.150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1.000 mm e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T1b: comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1.150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1.000 mm e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T2a: trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1.150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;
Categoria T2b: trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1.150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T3a: trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T3b: trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T4a: trattori a ruote per uso speciale e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T4b: trattori a ruote per uso speciale e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T4.1: (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1.000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h;
Categoria T4.2: (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato;
Categoria T4.3: (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm;
Categoria C: trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T;
CATEGORIA R: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali
Categoria R: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0;
Categoria R1a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R1b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R2a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R2b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R3a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R3b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R4a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R4b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
CATEGORIA S: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura progettato per essere rimorchiato da un trattore
Categoria S: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0;
Categoria S1a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria S1b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria S2a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria S2b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
e fin qui ci siamo, ma sorpresa il nostro amico PUMA78 se mai applicasse un qualsiasi accessorio su quelle prolunghe del telaio è in assoluto il più fuori regola di tutti e soggetto a ritiro della carta di circolazione con relativa successiva vista e prova in motorizzazione e fermo del veicolo fino ad approvazione del dispositivo, e sicuramente anche una multa questo lo penso io per cui non so, in quanto quelle prolunghe non sono altro che prolunghe a supporto dell'allestimento ancorato al telaio e non adatto al traino se mai volesse mettere un gancio di traino dovrebbe montare tutt'altre prolunghe e in ogni caso è da vedere per ogni singolo caso, fuorchè sia stato previsto dal costruttore e sulla carta di circolazione ci sia scritto che il veicolo può essere equipaggiato del gancio di traino fin dall'origine e questo per direttiva europea ed oltretutto e anche l'unico ad avere dei limiti di carico specifici, tutti gli altri invece rientrano nei carichi sporgenti per cui entro i limiti della lunghezza massima pervista dal C.d.S. dei tre decimi della lunghezza massima del veicolo e del peso previsto sugli assi, l'importante per rientrare nei carichi sporgenti per cui sotto la responsabilità del guidatore e mettendo il cartello di ingombro carico sporgente, anche se avete le lucine ripetitrici il cartello ci vuole, almeno in Italia, ma anche se molto disattesa anche all'estero e questo per direttiva europea, e pensate un pò in italia deve essere in alluminio o metallo in quasi tutti gli altri stati per motivo di sicurezza in materiale plastico con bande riflettenti, e qui alla fine hai voglia, ad esempio in Francia è un reato mettere il cartello in alluminio o metallo ora non cominciate nel come e perchè ma me lo ha detto un gendarme francese tempo fà, per cui se monto un portabici o portamoto ancorato all'allestimento, badate bene la sottile differenza ancorato o fissato all'allestimento e non al telaio del veicolo tale dispositivo e più o meno pari ad un portabagali o porta sci, apri pari e questi non necessitano di alcuna omologazione in quanto rientrano nei doveri di responsabilità e buona condotta del veicolo per cui sulla responsabiltà del guidatore, tutta altra faccenda sono i portamoto portatutto o porta che non so cosa ma che sono montati come prolungamento del telaio dell'autoveicolo sono soggetti ad omologazione, non al solo collaudo di conformità, e sono parte integrante del telaio del veicolo, anche quelli retrattili e sono soggetti ai limiti indicati sulla carta di circolazione e in questo caso la targa deve essere applicata sul dispositivo e a nulla vale mettere la targa gialla con la R di un tempo che per altro ora non esiste neanche più, anzi a norma di legge è una contraffazione, tutto questo un pò per riassunto è quanto mi è stato riferito in via ufficiosa un pò a breve mani perchè se voglio tutta la pappardella scritta in forma ufficiale devo fare domanda scritta e i relativi versamenti che per altro non sono neache poco in quanto tale quesito e di competenza tecnica di una commissione, per cui mi accontento di quanto riferitomi e di quanto mi hanno dato come informazione, ora scatenatevi pure fate polemica quanto volete ma purtroppo le cose stanno così.
avanti dite pure quanto raccontano le leggende dei camperai, poi che alla fine sia sempre andata bene che a nessuno sia andata di traverso e tutta un altra menata, e che sulla strada caso mai si venga fermati per un controllo chi lo fà sia solo interessato al fatto che o si è commessa un infrazione o semplicemente che il mezzo sia assicurato ed abbia la revisione regolare per il resto forse manco sa di tutta questa questione tecnica e di queste sottigliezze di differenziazione tra prolungamento del telaio del veicolo o ancorato all'allestimento o forse manco gli interessa, e forse fà pure bene.
giusto per condividere, vi giro quello che ha risposto l'assicurazione riguardo all'aggiunta del sostegno inferiore per "aiutare" a scaricare il peso delle biciclette:
"Buonasera, confermiamo che nel prodotto *********** le rinunce alla rivalsa sono sempre comprese (parliamo però di peso non regolamentare, stato di ebbrezza, cinture non allacciate). Per le componenti che non sono omologate dalla Casa Costruttrice e/o dalla Motorizzazione la copertura assicurativa non è garantita e pertanto, in caso di eventuale sinistro, la Compagnia ha facoltà di effettuare la rivalsa nei suoi confronti per quando avrà dovuto pagare."
vedo che ti sei risposto da solo infatti parla di cose omologate e non di qualcosa che sia carico sporgente per cui sotto la responsabiltà del guidatore, vedi bagagliera barre portatutto portasci o porta bici montato su gancio traino o fissato all'allestimento, anche tipo quei portabici montati sulle auto che sono fissati al portellone o anche il portabagagli fissato al cofano posteriore con cestino in vimini o quello che volete, tipo fiat 500 vecchio modello o la Triumph tr7 tanto per dirne una.
o bravo camperlento che con il suo solito precisare che lui lavora con la motorizzazione e che le sa tutte ci ha fatto la lezione anche se nessuno a chiesto tutto cio, comunque cari camperai come ci chiama lui lo sappiamo che in regola non ci siamo mai anche a fare come dice la legge, quindi cerchiamo di fare il meglio possibile e che dio ce la mandi buona.PS CARO CAMPERLENTO NON SEI L'UNICO CHE LAVORA CON LA MOTORIZZAZIONE O CHE SI PUO INFORMARE COME STANNO LE COSE, COME DICI TU NON SIAMO SCEMI
Grazie CL, è la prima volta che leggo questa lista. A volte però mi chiedo: se poi le forze dell'ordine non applicano, o non sanno, o non sono interessati, a che serve tutta sta normativa? Io porto sempre il mio esempio. Porta bici con sostegno irregolare fabbricato da me. Attraversato diverse frontiere, fermato per controlli in Italia e all'estero, ci fosse stato uno che mi avesse fatto notare qualche irregolarità. Passate tutte le revisioni, fatte in posti diversi. Quindi? Mi si spieghi.
Grazie CL, è la prima volta che leggo questa lista. A volte però mi chiedo: se poi le forze dell'ordine non applicano, o non sanno, o non sono interessati, a che serve tutta sta normativa? Io porto sempre il mio esempio. Porta bici con sostegno irregolare fabbricato da me. Attraversato diverse frontiere, fermato per controlli in Italia e all'estero, ci fosse stato uno che mi avesse fatto notare qualche irregolarità. Passate tutte le revisioni, fatte in posti diversi. Quindi? Mi si spieghi.
basti guardare l'elevato numero di auto ma anche mezzi pesanti con gomme sulle tele... dico.. ma sta gente.. revisione? controlli?... o tutte quelle auto che di 3 stop ne funziona mezzo? possibile che sta gente non viene mai fermata??
Qualche anno fa ho comprato un portabici da auto, quelli che si fissano sul portellone del bagagliaio. Dato che copre la targa mi hanno fatto comprare una targa gialla (di cartone e plastica alla fine) con la mia targa e la "R" rossa. Cosa è adesso 'sta storia che non è regolare?
non so, io mi aspetto che se c'è una normativa, almeno chi mi ferma me la faccia rispettare se io sono fuori legge. invece niente, dogane svizzere, posti di blocco austriaci e tedeschi, polizia repubblica ceca, italia, mai nessuno mi ha fatto un appunto sul portabici aperto, con due barre sotto ancorate a telaio. quindi a che serve tutta sta spatafiata? a far spendere meno le assicurazioni in caso di incidente e nientaltro. si dimostri il contrario se no. a qualcuno qui è stato sequestrato il mezzo per una irregolarità?
poi mi chiedo: è meglio rischiare di prendere un dosso o buca e perdere le biciclette e creare un incidente o usare delle barre sotto al camper che stanno nella sagoma? certo, sarebbe meglio portare 2 bici al posto di 4 ma dato che vendono il portabici da 4 e che le bici pesano sempre di più...)
come in tutte le cose in Italia e nel resto del mondo va un po' a culo. come sta buffonata che stanno cercando di farci digerire: per salvare il pianeta comprate le macchine a pile. ma mica è per salvare il pianeta, il quale va avanti comunque. bensi per salvare i nostri confort.
o bravo camperlento che con il suo solito precisare che lui lavora con la motorizzazione e che le sa tutte ci ha fatto la lezione anche se nessuno a chiesto tutto cio, comunque cari camperai come ci chiama lui lo sappiamo che in regola non ci siamo mai anche a fare come dice la legge, quindi cerchiamo di fare il meglio possibile e che dio ce la mandi buona.PS CARO CAMPERLENTO NON SEI L'UNICO CHE LAVORA CON LA MOTORIZZAZIONE O CHE SI PUO INFORMARE COME STANNO LE COSE, COME DICI TU NON SIAMO SCEMI
ecco me lo aspettavo e non avevo dubbi su chi avrebbe detto cose simili, io non lavoro con la motorizzazione chi ci lavora sono le agenzie di pratiche che hanno tutta la convenienza che le cose siano confuse e con risposte mai chiare ma ho ache farci per sia delle omologazioni per cui C.P.A. sia per collaudi e visto che poi rilasciamo pure la certificazione CE e tante volte collaudi I.S.P.E.L. non possiamo permetterci cose confuse o di comodo, per cui mio CAMPERAIO pensala come vuoi io ho solo riportato cosa mi è stato riferito tanto per non fare della facile demagogia e dire tanto per leggenda metropolitana molto diffusa tra i camperai
Grazie CL, è la prima volta che leggo questa lista. A volte però mi chiedo: se poi le forze dell'ordine non applicano, o non sanno, o non sono interessati, a che serve tutta sta normativa? Io porto sempre il mio esempio. Porta bici con sostegno irregolare fabbricato da me. Attraversato diverse frontiere, fermato per controlli in Italia e all'estero, ci fosse stato uno che mi avesse fatto notare qualche irregolarità. Passate tutte le revisioni, fatte in posti diversi. Quindi? Mi si spieghi.
io credo che se uno non si comporta da scalmanato o da sbruffoncello esiste anche per chi deve fare i controlli il vivi e lascia vivere poi certo quando c'è l'esagerazione il vivi e lascia vivere va a finire nullo, il vero problema parlando con uno della polizia stradale mi ha detto che la materia è talmente complessa che se applicassero tutto alla lettera e con assoluta fiscalità non sarebbe possibile far circolare qualsiasi mezzo e forse manco i pedoni, per cui io mi affido anche un pochino all'aver quel tantino di culo che non guasta per nulla
Commenti
Le mie foto di viaggio - I Miei Video di Viaggio - I Miei video di chitarra - Profilo Instagram Camperino Valentino
naturalmente maschero la targa
https://forum.camperlife.it.google.it/
Le mie foto di viaggio - I Miei Video di Viaggio - I Miei video di chitarra - Profilo Instagram Camperino Valentino
poi ognuno è libero di fare come meglio crede.
Le mie foto di viaggio - I Miei Video di Viaggio - I Miei video di chitarra - Profilo Instagram Camperino Valentino
ora non mi serve più, quindi il tema non mi si pone più.
CATEGORIA L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote
CICLOMOTORI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocità non superiore a 45 km/h, motore con cilindrata (volume dei cilindri del motore) non superiore a 50 cc se a scoppio, potenza massima non superiore a 4 kW.
MOTOVEICOLI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote aventi massa massima non superiore a 2,5 t e dimensioni massime: lunghezza 4,00 m, larghezza 2,00 m, altezza 2,50 m.
Categoria L1e: ciclomotori a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
Categoria L2e: ciclomotori a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
Categoria L3e: motoveicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
Categoria L4e: motoveicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
Categoria L5e: motoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano (tricicli), la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
Categoria L6e: ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri), la cui massa a vuoto e’inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altrimotori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
CATEGORIA M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
CATEGORIA N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.
Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.
CATEGORIA O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).
Categoria O1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.
Categoria O2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
Categoria O3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.
Categoria O4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.
Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall’asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.
CATEGORIA T: Tutti i Trattori a ruote
Categoria T: Trattori (qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri;).
Categoria T1a: trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1.150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1.000 mm e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T1b: comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1.150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1.000 mm e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T2a: trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1.150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;
Categoria T2b: trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1.150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T3a: trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T3b: trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T4a: trattori a ruote per uso speciale e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria T4b: trattori a ruote per uso speciale e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria T4.1: (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1.000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h;
Categoria T4.2: (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato;
Categoria T4.3: (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm;
Categoria C: trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T;
CATEGORIA R: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali
Categoria R: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0;
Categoria R1a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R1b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R2a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R2b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1.500 kg ma non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R3a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R3b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3.500 kg ma non supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria R4a: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria R4b: rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21.000 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
CATEGORIA S: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura progettato per essere rimorchiato da un trattore
Categoria S: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0;
Categoria S1a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria S1b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Categoria S2a: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h.
Categoria S2b: attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3.500 kg. e velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
e fin qui ci siamo, ma sorpresa il nostro amico PUMA78 se mai applicasse un qualsiasi accessorio su quelle prolunghe del telaio è in assoluto il più fuori regola di tutti e soggetto a ritiro della carta di circolazione con relativa successiva vista e prova in motorizzazione e fermo del veicolo fino ad approvazione del dispositivo, e sicuramente anche una multa questo lo penso io per cui non so, in quanto quelle prolunghe non sono altro che prolunghe a supporto dell'allestimento ancorato al telaio e non adatto al traino se mai volesse mettere un gancio di traino dovrebbe montare tutt'altre prolunghe e in ogni caso è da vedere per ogni singolo caso, fuorchè sia stato previsto dal costruttore e sulla carta di circolazione ci sia scritto che il veicolo può essere equipaggiato del gancio di traino fin dall'origine e questo per direttiva europea ed oltretutto e anche l'unico ad avere dei limiti di carico specifici, tutti gli altri invece rientrano nei carichi sporgenti per cui entro i limiti della lunghezza massima pervista dal C.d.S. dei tre decimi della lunghezza massima del veicolo e del peso previsto sugli assi, l'importante per rientrare nei carichi sporgenti per cui sotto la responsabilità del guidatore e mettendo il cartello di ingombro carico sporgente, anche se avete le lucine ripetitrici il cartello ci vuole, almeno in Italia, ma anche se molto disattesa anche all'estero e questo per direttiva europea, e pensate un pò in italia deve essere in alluminio o metallo in quasi tutti gli altri stati per motivo di sicurezza in materiale plastico con bande riflettenti, e qui alla fine hai voglia, ad esempio in Francia è un reato mettere il cartello in alluminio o metallo ora non cominciate nel come e perchè ma me lo ha detto un gendarme francese tempo fà, per cui se monto un portabici o portamoto ancorato all'allestimento, badate bene la sottile differenza ancorato o fissato all'allestimento e non al telaio del veicolo tale dispositivo e più o meno pari ad un portabagali o porta sci, apri pari e questi non necessitano di alcuna omologazione in quanto rientrano nei doveri di responsabilità e buona condotta del veicolo per cui sulla responsabiltà del guidatore, tutta altra faccenda sono i portamoto portatutto o porta che non so cosa ma che sono montati come prolungamento del telaio dell'autoveicolo sono soggetti ad omologazione, non al solo collaudo di conformità, e sono parte integrante del telaio del veicolo, anche quelli retrattili e sono soggetti ai limiti indicati sulla carta di circolazione e in questo caso la targa deve essere applicata sul dispositivo e a nulla vale mettere la targa gialla con la R di un tempo che per altro ora non esiste neanche più, anzi a norma di legge è una contraffazione, tutto questo un pò per riassunto è quanto mi è stato riferito in via ufficiosa un pò a breve mani perchè se voglio tutta la pappardella scritta in forma ufficiale devo fare domanda scritta e i relativi versamenti che per altro non sono neache poco in quanto tale quesito e di competenza tecnica di una commissione, per cui mi accontento di quanto riferitomi e di quanto mi hanno dato come informazione, ora scatenatevi pure fate polemica quanto volete ma purtroppo le cose stanno così.
avanti dite pure quanto raccontano le leggende dei camperai, poi che alla fine sia sempre andata bene che a nessuno sia andata di traverso e tutta un altra menata, e che sulla strada caso mai si venga fermati per un controllo chi lo fà sia solo interessato al fatto che o si è commessa un infrazione o semplicemente che il mezzo sia assicurato ed abbia la revisione regolare per il resto forse manco sa di tutta questa questione tecnica e di queste sottigliezze di differenziazione tra prolungamento del telaio del veicolo o ancorato all'allestimento o forse manco gli interessa, e forse fà pure bene.
A volte però mi chiedo:
se poi le forze dell'ordine non applicano, o non sanno, o non sono interessati, a che serve tutta sta normativa?
Io porto sempre il mio esempio.
Porta bici con sostegno irregolare fabbricato da me.
Attraversato diverse frontiere, fermato per controlli in Italia e all'estero, ci fosse stato uno che mi avesse fatto notare qualche irregolarità.
Passate tutte le revisioni, fatte in posti diversi.
Quindi?
Mi si spieghi.
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invece niente, dogane svizzere, posti di blocco austriaci e tedeschi, polizia repubblica ceca, italia, mai nessuno mi ha fatto un appunto sul portabici aperto, con due barre sotto ancorate a telaio.
quindi a che serve tutta sta spatafiata?
a far spendere meno le assicurazioni in caso di incidente e nientaltro.
si dimostri il contrario se no.
a qualcuno qui è stato sequestrato il mezzo per una irregolarità?
come sta buffonata che stanno cercando di farci digerire: per salvare il pianeta comprate le macchine a pile.
ma mica è per salvare il pianeta, il quale va avanti comunque.
bensi per salvare i nostri confort.
CHE GUEVARA
il porta bici lo uso da fermo come stendi biancheria.