Disambiguazione Campeggio (sostantivo), Campeggiare (verbo), art.185 del CDS

modificato luglio 2011 in Viaggi
Con il termine campeggio (dal dizionario enciclopedico della Treccani, fonte di riferimento della Cassazione per l'interpretazione della lingua Italiana, e in base all'art. 12 delle preleggi) si intende:

1) sosta temporanea a scopo ricreativo sotto tenda o altro mezzo mobile;
2) l'attendamento stesso e il luogo in cui sorge (es. un campeggio nella Sila).

Con il termine di Campeggiare si intende invece:

3) Stare al campeggio essere attendato all'aria aperta.

Il CDS non può riferirsi con il termine di campeggio alla definizione nr. 1 in quanto, ricordo a chi legge, il Codice della Strada è un Decreto Legislativo ovvero emesso dal Governo su delega del Parlamento con la seguente Legge delega: 13/6/1991 nr. 190, comportante

[i] Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della [u]circolazione stradale[/u] ha dato mandato al Governo per rivedere, con i criteri del suo articolo 2, e riordinare le legislazione vigente concernente la [u]disciplina della motorizzazione della circolazione stradale[/u].[/i]

Pertanto ove si volesse indicare che il CDS abbia voluto prevedere una disposizione per definire una situazione "fuori delega" sarebbe incostituzionale. Non può quindi trattare di turismo e di ricettività turistica nemmeno per dare definizioni che escludano la competenza regionale in tema di attività ricettive, campeggi e soggiorno se non in una conferenza Stato Regioni(1).

Cosa significa quindi il comma due dell'art. 185?

[i]La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede strale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.[/i]

Per capire questo [u]non "costituisce" campeggio[/u], attendamento e simili occorre considerare il soggetto della frase, sostituendo il termine [u]sosta[/u] con la corrispondente definizione di sosta dell'art. 157:

[i]la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo (con possibilità di allontanamento da parte del conducente [2]) non costituisce campeggio attendamento e simili ...
[/i]

Il verbo COSTITUIRE significa formare, istituire, costruire. I termini [u]CAMPEGGIO e ATTENDAMENTO e simili[/u] fanno riferimento a sinonimi "tra se" (sostantivi).

Ciò considerato i termini non costituisce CAMPEGGIO ATTENDAMENTO stanno a significare che il semplice lasciare in sosta il veicolo non costituisce l'aver creato un ATTENDAMENTO ovvero che non è un gesto equivalente all'aver piantato una tenda, ma semplicemente aver lasciato il veicolo in sosta che resta un veicolo. In altri termini è equivalente all'aver appoggiato il sacco della tenda per terra o vicino ad un albero senza che ciò comporti alcuna intenzione manifesta di costituire un attendamento.

Questo solo può dire il CDS finalizzato a far comprendere fino a che punto l'autocaravan resta un veicolo in sosta e da che punto in poi diventa qualcos'altro: un attendamento.

La prima stesura della legge Fausti comprendeva i termini [u]"non costituisce manifestazione di campeggio"[/u] e questa locuzione era più garantista per i camperisti perché meglio poteva soddisfare anche la definizione nr. 1, [u]ma non passò in commissione TRASPORTI[/u] (la proposta infatti non fu presentata alla commissione Turismo, notate la differenza) che invece licenziò pari pari il comma due, ora nell'art. 185. Quindi passò la locuzione [u]NON COSTITUISCE CAMPEGGIO[/u].

Una manifestazione di campeggio ha due momenti sanzionabili con due sanzioni diverse:

1) una sanzione principale pecuniaria all'autore dell'infrazione,
2) la rimozione oppure la confisca dei beni usati per eseguire l'infrazione nei casi più gravi.

Una manifestazione di campeggio la si può verificare in tre modi:

1) si trovano in un determinato luogo attrezzi che costituiscono l'attendamento, il campeggio della definizione 2) (es. le tende montate, il camper con il tendalino aperto o i vetri a compasso aperti etc..)
2) si trovano le persone nell'azione di soggiornare dentro i mezzi;
3) si trovano le persone nell'azione di soggiornare anche senza aver costituito un attendamento (es. dei saccopelisti).

[u]Nel primo caso[/u] la prova è data dal campeggio o attendamento costituito e visibile (definizione 2) che comporta di per sé l'irrogazione della sanzione pecuniaria e accessoria della rimozione a carico dell'autore, se individuato, o la sanzione delle rimozione, sequestro, confisca. Qui viene punita l'azione umana avente la finalità di costituire l'attendamento in luogo vietato, indipendentemente dall'uso ben potendo le persone fisiche aver piantato la tenda ed essere andati al mare o a ballare.

[u]Nel secondo caso[/u] dalle azioni compiute dalle persone fisiche che soggiornano dentro il mezzo o sotto la tenda. L'azione comporta di per sé la sanzione pecuniaria [u]alle persone fisiche[/u] e accessoria della rimozione, come per il primo caso.

[u]Nel terzo caso[/u] c'è solo la sanzione pecuniaria alle persone fisiche senza sanzione accessoria, salvo la confisca o il sequestro del sacco a pelo.

Ripeto allora il concetto sopra espresso ovvero che i termini non costituisce CAMPEGGIO ATTENDAMENTO stanno a significare che il semplice lasciare in sosta il veicolo non costituisce l'aver creato un ATTENDAMENTO ovvero che non è un gesto equivalente all'aver piantato una tenda. Quando è nelle condizioni del comma 2 dell'art. 185 il veicolo resta un veicolo e non si trasforma in un mezzo predisposto per il soggiorno delle persone a bordo.

L'art. 185 comma due salvaguarda quindi solo multe per la definizione 2, ovvero il primo caso tra quelli sanzionabili, nel caso viga un divieto di campeggio.

Pertanto la condizione NON COSTITUISCE CAMPEGGIO, sostantivo CAMPEGGIO è riferita alla condizione nella quale è collocato il mezzo e non fa alcun riferimento al comportamento delle persone.

[u]Il verbo CAMPEGGIARE è invece riferito al comportamento delle persone che soggiornano a bordo. [/u]

La contestazione del divieto di campeggio non avviene in base al CDS rispetto al quale il mezzo può anche restare un veicolo in sosta e non costituire campeggio. Viceversa le persone che vi soggiornano a bordo, in presenza di un divieto di campeggio, incorrono nell'infrazione al divieto e la sanzione [u]non riguarda il mezzo[/u] ma le persone fisiche che possono essere sanzionate in base ai documenti di identità personali perché la fattispecie commessa ricade in altra normativa e non nel CDS. Il CDS si occupa della circolazione stradale che include la sosta del mezzo, l'ordinanza di divieto di campeggio si occupa del comportamento delle persone al di fuori della normativa sulla circolazione stradale. L'azione di campeggiare la compiono le persone, il mezzo in sosta, a seconda di com'è collocato, può o meno costituire un attendamento sulla strada e fuori dalla strada.

Su questo preciso aspetto, in occasione di un fatto avvenuto su suolo privato [3], la Cassazione sentenza 6574/1996 si è pronunciata, con riferimento proprio alla legge Fausti, ora 185 comma 2, in questo modo:

Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel [u]vivere nel veicolo in sosta[/u], ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.

Notate, vivere il veicolo in sosta: la sosta è la definizione del CDS quindi la sentenza vale ovunque.

Infatti questa parte della sentenza è correlata a quest'altra parte ove la Cassazione ha preso in esame la portata della Fausti per la parte confluita pari pari nel comma due dell'art. 185 del CDS.

Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 ([i]legge Fausti ndr[/i]) [u]che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan[/u] (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati.

[u]È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato.[/u]


SECONDO IL SIGNIFICATO INNANZI PRECISATO....

Ovvero la Cassazione ha detto che il CDS regola la circolazione e sosta del mezzo mentre la legge regionale regola il turismo e la pratica del campeggio SECONDO IL SIGNIFICATO INNANZI PRECISATO....

Ora, i cunei livellatori possono e non possono essere una condizione che determina la condizione di attendamento a seconda se sono usati per fini di sicurezza stradale (es. davanti alle ruote per dare una mano ai freni sulle soste in discesa) o per livellare il mezzo [4].

Detto questo, è necessario che i camperisti siano consapevoli che se le FF.OO. non applica è perché non sanno o tollerano, ma è controproducente inveire contro i comuni quando essi, volendo, possono renderci la vita non difficile, ma impossibile.

Chi sbraita contro i comuni anziché cercare soluzioni equilibrate e di buon senso, fa male, molto male alla categoria dei camperisti corretti di quelli che vogliono farsi accettare e considerarsi a tutti gli effetti dei turisti e non degli abusivi.



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[size=8] (1) Non mancano casi nel CDS di dichiarata incostituzionalità per eccesso rispetto alla Delega, cfr es. art. 120 Corte Costituzionale – Sentenza 17 luglio 2001 n° 251, N. 239 15/7/2003.
[2] il riferimento al conducente nell'art. 157 è strumentale alla definizione di fermata ove il conducente deve rimanere a bordo. L'equipaggio non è citato né per ammissione né per esclusione. Né il codice può occuparsi di loro se non come TRASPORTATI, altra condizione dei passeggeri sconta le regole proprie legate al tipo di utilizzo del mezzo e la normativa particolare fuori del codice ad essi riservata: es. i detenuti sui veicoli speciali per trasporto detenuti, i passeggeri dei bus di linea in quanto passeggeri e in quanto oggetto delle norme sul trasporto pubblico, le salme nelle auto funebri soggette alla legge sul trasporto dei cadaveri, gli ammalati a bordo delle autoambulanze il cui trasporto è soggetto alle relative norme esterne al codice della strada).
[3] Badate, la Cassazione ha applicato la sua sentenza su suolo privato rispetto ad un diritto soggettivo del proprietario e ciò è più astringente se pensiamo ad uno stesso uso fatto sul suolo pubblico ove vige anche l'interesse legittimo degli altri cittadini a godere della cosa pubblica. Inoltre la sentenza, per la parte qui riportata, ha semplicemente enunciato un principio di separatezza tra legislazioni concorrenti tra stato e regioni in tema di circolazione e turismo, principio che oggi per l'art. 117 della Costituzione ha maggiore vigore.
[4] Ad esempio per tenere perpendicolare la fiammella del frigo, il piano di cottura in orizzontale o per orientare la parabola tenendo il piano a livello. La stessa parabola alzata può essere interpretato come un segnale che si sta "abitando" il veicolo e può essere ritenuta un segnale rivelatore che il mezzo è attendato e pronto all'uso di abitazione. Casistiche estremizzate se volete, ma tutte rivelatrici che il mezzo è abitato. Un vigile zelante potrebbe applicarle tutte e scriverle nel verbale come prova della costituzione dell'attendamento.
[/size]

Commenti

  • modificato luglio 2011
    opssssssss , finita l' "autosospensione" ? :inlove:

    Riguardo a questa tua ennesima "boutade" non posso che ripetere che "sei confuso" (e in quanto camperista MOLTO "autolesionista" )

    Ivano
  • modificato 16:01
    Ma per quale motivo , richiami i comuni ad una completa e totale osservanza della legge, e definisci autolesionisti coloro i quali vogliono comportarsi di conseguenza e puntualizzano le tue letture di comodo delle leggi?
    Non è un poco una mancanza di coerenza?
  • modificato 16:01
    Ascolta "soloio" , la mia impressione e' che tu "siaqualcunaltro" O_O

    Venendo al dunque (interpretazioni inventate e "autolesioniste" a parte) nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS con il camper si sosta e non si campeggia ed in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo.

    Ivano
  • modificato 16:01
    Troppo lungo da leggere ora, l'ho stampato e lo leggerò con calma in questi 2 giorni in cui non credo riuscirò a collegarmi, per ora ho notato una frase

    Ora, i cunei livellatori possono e non possono essere una condizione che determina la condizione di attendamento
    a seconda se sono usati per fini di sicurezza stradale (es. davanti alle ruote per dare una mano ai freni sulle soste in discesa)

    se non vi sali sopra posso condividere l'utilizzo in quanto la ruota deve poggiare a terra

    mentre non possono essere utilizzati in pertinenza pubblica


    (o) per livellare il mezzo [4].

    in quanto in quel caso la ruota poggerebbe sul cuneo e non su suolo pubblico e pertanto si sarebbe passibili di secondo il C.d.S. di sanzione

    Comunque gira e rigira cambiano i titoli del post ma l’argomento è sempre lo stesso
  • modificato 16:01
    [quote]IvanoPPPP:
    opssssssss , finita l' "autosospensione" ? :inlove:

    Riguardo a questa tua ennesima "boutade" non posso che ripetere che "sei confuso" (e in quanto camperista MOLTO "autolesionista" )

    Ivano

    [/quote]

    quoto al 100%
    magari mi chiedo se sono dei sindaci anticamperisti
    uncaro saluto a tutti
  • modificato luglio 2011
    [quote]skipper:
    mi chiedo se sono dei sindaci anticamperisti[/quote]

    Magari xche' cosi' almeno sapremmo di aver a che fare con dei "nemici" , invece si viene colpiti dal fuoco amico ... :angry:

    Ivano

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