CAMPER - DIVERSAMENTE ABILI: DETRAZIONE IRPEF DEL 19 %
Il camper pur adattato non rientra a tutt'oggi fra le categorie di veicoli per i quali è applicabile l'aliquota IVA agevolata; possono godere infatti di quel beneficio le motocarrozzette, i motoveicoli per il trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici. Da precisare che per la spesa del camper è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%.
Per saperne di più sulle agevolazioni per i diversamente abili:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agevolazioni_disabili/index.html
Per saperne di più sulle agevolazioni per i diversamente abili:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agevolazioni_disabili/index.html
Commenti
1. non vedenti e sordomuti;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui al punto 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge nr. 104 del 1992, certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap legge 104 presso ulss.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.
Sperando possa chiarire un po' di più
Finchè l'autocaravan sarà considerato un bene di lusso anche per i disabili, non potrà rientrare nella categoria dei mezzi di locomozione e di conseguenza non può fruire delle agevolazioni previste.
Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili su:
http://nuke.camperistidisabili.net/
non credo sia fattibile anche per l'usato, ,ma solo per il nuovo da immatricolare...
è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)
Comunque per la detrazione, per l'acquisto del nuovo, deve essere specificato sul libretto di circolazione che è dotato di sistemi per invalidi sul mio è specificato.
https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#indice