CAMPER - DIVERSAMENTE ABILI: DETRAZIONE IRPEF DEL 19 %

modificato luglio 2009 in Camperlife.it
Il camper pur adattato non rientra a tutt'oggi fra le categorie di veicoli per i quali è applicabile l'aliquota IVA agevolata; possono godere infatti di quel beneficio le motocarrozzette, i motoveicoli per il trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici. Da precisare che per la spesa del camper è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%.

Per saperne di più sulle agevolazioni per i diversamente abili:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agevolazioni_disabili/index.html

Commenti

  • modificato 04:51
    Le agevolazioni le danno a queste categorie di disabili:
    1. non vedenti e sordomuti;
    2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
    3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
    4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
    I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
    Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

    I disabili di cui al punto 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge nr. 104 del 1992, certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap legge 104 presso ulss.

    In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

    I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

    Sperando possa chiarire un po' di più
  • modificato ottobre 2010
    R: L'articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha individuato nelle fattispecie di cui alle lettere a), c) ed f) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli destinatari delle agevolazioni IVA ed IRPEF. Nell'elenco di tali categorie non è stata inclusa la lettera m) relativa agli autocaravan. Con la disposizione normativa introdotta dall'articolo 81, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, è stata prevista la sola modifica dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi, per le spese relative ai mezzi di locomozione sostenute dai soggetti portatori di handicap. Tale norma, infatti, nulla ha disposto in relazione alle agevolazioni previste ai fini IVA per l'acquisto degli autoveicoli in esame. Pertanto, alle cessioni degli autocaravan effettuate nei confronti dei soggetti portatori di handicap continua ad essere applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%.

    Finchè l'autocaravan sarà considerato un bene di lusso anche per i disabili, non potrà rientrare nella categoria dei mezzi di locomozione e di conseguenza non può fruire delle agevolazioni previste.

    Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili su:
    http://nuke.camperistidisabili.net/
  • modificato marzo 2014
    io essendo disabile, ed in procinto di acquistare un camper, vorrei capire se vale anche per l' usato? grazie
  • modificato marzo 2014
    qualcuno mi sa rispondere?  :-X
  • modificato marzo 2014
    ciao Lukus
    non credo sia fattibile anche per l'usato, ,ma solo per il nuovo da immatricolare...
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato marzo 2014
    lukus a me non hanno nemmeno fatto detrarre per il nuovo, il commercialista ha detto che mancava un documento che attestava la disabilità non bastava il verbale della commissione sanitaria.
    Comunque per la detrazione, per l'acquisto del nuovo, deve essere specificato sul libretto di circolazione che è dotato di sistemi per invalidi sul mio è specificato.

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