Circolazione stradale Autocaravan

modificato 10:30 in Viaggi
CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOCARAVAN

GIURISPRUDENZA e STORIA



Con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, alcuni sindaci proseguono la "persecuzione" nei confronti delle famiglie che viaggiano in autocaravan.

Per impedire la circolazione e/o la sosta alle famiglie in autocaravan alcuni sindaci hanno messo in campo tattiche sempre diverse per eludere i nostri interventi e le leggi.

Ecco le tattiche messe in campo da alcuni sindaci a partire dagli anni 80.

Il sindaco:

• asserisce che: il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare

• asserisce che la sosta delle autocaravan comporta l'inquinamento del territorio

• asserisce che i camper (autoveicoli) si accomunano con le roulotte (rimorchi) e le tende (attrezzature)

• asserisce che allestire un'area riservata alle autocaravan consente di vietarne la circolazione nel resto del comune

• emana ordinanze semestrali e/o annuali per rendere difficile alle Prefetture e Preture comprendere il tema e mantenere in vigore la nuova ordinanza anche alla presenza di una condanna

• invita i contravvenzionati ad evitare il ricorso al Prefetto e ricorrere al T.A.R., ben sapendo tempi e costi. Alcune Prefetture supportano tale "invito" dichiarando che la Magistratura ordinaria non è competente a giudicare in tema di divieti alle autocaravan

• emana un'ordinanza per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo, impedendo "fisicamente" la circolazione delle famiglie in autocaravan.

Il pretesto capzioso: Riservare l'area parcheggio alle autovetture

Il sindaco decide di riservare i parcheggi alle sole autovetture.

In via puramente astratta, il sindaco adempie a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, infatti, non ricorda nemmeno il termine autocaravan ma, di fatto, ne impedisce la sosta e/o la circolazione.

Il ragionamento e il diritto

Già nel 1986, il Ministro dei Lavori Pubblici chiarì l'ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. N. 393/1959 (Vecchio Codice della Strada). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati -il Ministro ricorda: " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione -che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione"

Per eludere quanto sopra, il sindaco emana un'ordinanza, richiamando in premessa genericamente gli articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada ma evitando di riportare i motivi tecnici che giustificherebbero il divieto d'accesso al parcheggio alle autocaravan.

Codice della Strada

• Art. 5 3. I provvedimenti ... sono emessi ... a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

• Art. 7 Regolamentazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanze del sindaco ... b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali. a) motivi di sicurezza pubblica ... in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade

In tutti i casi esaminati, l'ordinanza si appalesa del tutto priva di motivazione (in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanarla) e, a chi si appresta a valutare la condotta dell'Amministratore, si erge un muro impenetrabile ed ogni disquisizione è puramente accademica.

Anche per il Nuovo Codice della Strada, la discriminazione e/o limitazione diretta ad una particolare categoria di veicoli potrebbe essere ammissibile soltanto se richiesto da accertate e motivate esigenze della circolazione stradale (articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada). Le ordinanze fino ad oggi da noi analizzate riportano motivazioni non idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni.

In alcuni casi il sindaco ha addotto delle giustificazioni per impedire la circolazione delle autocaravan ma si sono rivelate di una superficialità, genericità ed erroneità addirittura esemplari.

In alcuni casi, il sindaco riferisce di problematiche aggiuntive alla circolazione quando, disattendendo quanto previsto dal Codice della Strada, non ha badato a deliberare il P.U.T. (Piano Urbano del traffico).

Per quanto detto, è evidente che le ordinanze analizzate perseguono un fine diverso da quello pubblico.

E' pertanto incomprensibile come un fine pubblico, di là dal mero richiamo, non suffragato da alcuno specifico riferimento, possa essere perseguito accogliendo delle osservazioni/proposte che appaiono come semplici attese.

Tantomeno è dato comprendere come possa perseguirsi il pubblico interesse facendo riferimento ad improbabili esigenze di, un non altrimenti identificabile, carattere tecnico.

Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale.

Le ordinanze prese in esame, invece, evidenziano una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un'indimostrata attività istruttoria, in ogni caso sommaria e non esauriente.

Il sindaco viola la legge quando vieta l'accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perché non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli.

Uno schema estratto dai mensili Quattroruote ed Autocaravan di Gennaio 1997 dimostra come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan.

Inoltre, vale ricordare che gli stalli di sosta (D.M. 01.02.1986) hanno una superficie specifica di parcamento non inferiore a 20 mq. per veicolo (area non custodita) e a 10 mq. per veicolo (area custodita). Il Regolamento d'Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, alla figura II 444, indica lo stallo in cm. 230x450. Per quanto detto, gli stalli hanno dimensioni tali da rendere pleonastica la distinzione tra le dimensioni di un'autocaravan rispetto ad un'autovettura.

Codice della Strada art. 47, comma 2, lettera b ed art. 54, comma 1

• lettera a) autovetture categoria M1 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

• lettera m) autocaravan categoria M1 veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

In parole povere, autovetture e autocaravan, trovando le stesse opportunità o difficoltà di rientrare in detti stalli di sosta, ambedue non possono incidere in modo diverso sulla capienza del parcheggio.

LE SENTENZE

• 42/96 Sent. 2869/95 Cont. 11121 Cron. Pretura Circondariale di Macerata, Sezione Distaccata di Recanati, 28.05.1996 Renata Sfrappini contro Prefetto di Macerata. Era impugnato il verbale, elevato il 23.07.1994 dalla Polizia Municipale di Porto Recanati, per presunta violazione dell'art. 7 del CdS per aver sostato l'autocaravan in zona vietata. Il Pretore dedica ben quattro pagine ai Motivi della Decisione e dichiara "respinge l'opposizione in quanto infondata, compensa per intero le spese di giudizio tra le parti"

Il commento

Basta osservare che, alla pagina 5 della sentenza, il Pretore conforta la sua decisione ricordando che la Corte Suprema (Cass. pen. Sez. IV, 14.10.1964) ha affermato "Poiché i comuni, nel destinare determinate aree a parcheggio, hanno la facoltà di determinare ... le specie di veicoli ammessi a sostarvi ... deve ritenersi vietato il parcheggio di un veicolo di specie diversa. Incorre, pertanto nella contravvenzione ... il conducente che lascia il proprio motoveicolo in sosta in un'area di parcheggio destinata dal Comune a sole autovetture". Il Pretore cita una sentenza inerente al Vecchio Codice della Strada ma gli è "sfuggito" che il contendere sottoposto al suo giudizio riguardava la discriminazione tra autoveicolo (autocaravan) e autoveicolo (autovettura) ambedue appartenenti alla stessa categoria M1 e che utilizzano analoghi stalli di sosta, e non tra un motoveicolo (veicolo di cui all'art. 53 del CdS che si serve di stalli di sosta particolarmente ridotti) e un'autovettura (autoveicolo che utilizza ampi stalli di sosta). E' stato presentato appello.

• n. 146/96 Sent. n. 178/96 R.G. n. 3223 Cron. n. 224 Rep. Pretura di Chiavari 06.06.1996 Giovanni Mazzoni contro Prefettura di Genova. Era impugnato il verbale, elevato il 29.04.1995 dalla Polizia Municipale di Chiavari, per presunta violazione dell'art. 7 del CdS per aver sostato con autocaravan in zona vietata. Il VicePretore Onorario dedica ben quattro pagine ai Motivi della Decisione e dichiara "l'opposizione deve respingersi perché infondata e non ammissibile in questa sede. Concorrono giusti motivi per compensare le spese, vista la difficoltà della materia e la novità della questione proposta".

Il commento

Basta osservare che è proprio la dichiarata "novità della questione" a non sussistere. Non è stato presentato appello, visti i tempi ed i costi inerenti. Non è stato presentato appello giacché, continuando le famiglie in autocaravan ad esercitare quello che ritengono il loro diritto a circolare alla stregua delle famiglie in autovettura (che il legislatore ha sempre confermato), ci sarà l'opportunità di trovare giudici più attenti a valutare i documenti presentati in sede di ricorso.

• SENT. 14 - CRON.45175 - R.C. 20358/96 datata 06.02.1997 Pretura di Recco 06.02.1997 Mauro Cappello contro Prefettura di Genova. Era impugnato il verbale, elevato il 22.10.1994 dalla Polizia Municipale di Camogli, per presunta violazione dell'art. 7 del CdS per aver sostato con autocaravan in zona vietata (parcheggio riservato alle autovetture). Il Pretore Silvia Carpanini respinge il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Commento

il Pretore Silvia Carpanini evita di prendere atto del Nuovo Codice della Strada, quale fatto innovativo nei rapporti tra utenti della strada e pubblici amministratori , limitandosi a recepire gli obblighi e doveri degli utenti. In alcuni casi, il Pretore si limita ad una semplice lettura come se ogni articolo non fosse il frutto di una lunga storia e di una notevole giurisprudenza.

A pagina 4 il Pretore ricorda il dovere dell'utente ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale .. per ovvia esigenza di certezza e sicurezza mentre è proprio il legislatore che sottolinea in oltre 90 articoli del Codice che la segnaletica stradale è deve essere il risultato di un progetto e sottoposta ad una continua manutenzione sia per garantire la sicurezza e sia per dare una certezza. E' oltremodo evidente che, l'asserzione del Pretore, collocato in una realtà che vede l'insistere di segnaletiche stradali risalenti agli anni 30, diventerebbe pericolosa e contraria al volere del legislatore e porterebbe a quella anarchia che, invece, il Pretore asserisce deriverebbe dalla mancata cieca obbedienza dell'utente.

A pagina 5 e 6 il Pretore sostiene che i requisiti che il Nuovo Codice della Strada prevede per il retro della segnaletica stradale hanno carattere esclusivamente formale in quanto non vi si prevedono sanzioni. Anche in questo caso per il Pretore il tempo non passa e le parole trasparenza amministrativa, diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non fanno parte del Nuovo Codice della Strada. Il Pretore rifiuta di prendere atto della innovazione, anzi, quello che il legislatore ha concesso alle pubbliche amministrazioni in termini di tempo per adeguarsi viene ignorato limitandosi ad interpretare ed estendere il termine "lievi difformità".

A confermare quanto da noi asserito vi è anche la corrispondenza del Capo dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (Dr. Valeria Olivieri) che con la lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67 datata 05 marzo 1997 diretta al Sindaco di Riva del Garda ricorda e chiarisce vari temi.

Riguardo al concetto di strada e circolazione "In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine "circolazione" vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell'art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Per inciso tale definizione si ritrova anche all'art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)";

Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso di alcuni veicoli" ... occorre chiarire che l'art. 175 del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati e quindi l'art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti. Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all'art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'art. 159 vietava l'impiego di segnali diversi d quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto è prescritto dall'art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale. E' pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all'art. 234 del vigente codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. ... E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza per l'impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori i ostacolo. Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione";

A pagina 7 il Pretore ignora le memorie presentate nelle quali si evidenzia la violazione di legge proprio per SVIAMENTO DI POTERE: è un fatto storico che l'Amministrazione di Camogli ha sempre perseguito la finalità di impedire la circolazione alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate. Se non siamo in presenza di SVIAMENTO DI POTERE quando un sindaco, che prima vieta l'accesso nel comune alle autocaravan e poi, non potendolo più fare a causa della Legge 336/1991, attiva SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE parcheggi riservati alle sole autovetture, allora la legge non è uguale per tutti.

A pagina 8 e 9 il Pretore, volendo ignorare ben 10 anni di storia e di giurisprudenza, astrae fino alle estreme considerazioni. Una astrazione che prende "forza" allorquando, leggendo l'art. 185 del CdS .."possibilità di applicare tariffe maggiorate alla sosta delle autocaravan" (inserita dal legislatore per ottimizzare i parcheggi, ovviamente in presenza di stalli di sosta più ampi, indicando eque tariffe) viene considerata come la prova che le autocaravan non possono essere equiparate alle autovetture (inutile la messa agli atti di una tabella comparativa tesa a dimostrare tecnicamente che molte autovetture hanno dimensioni simili alle autocaravan);

A pagina 9 e 10 il Pretore, leggendo sempre l'art. 185 del CdS tariffe più alte nei parcheggi di maggior interesse per i camperisti ... detta maggiorazione si applichi rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (inserita dal legislatore per impedire tariffe particolari nei parcheggi notoriamente preferiti dalle famiglie in autocaravan) lo induce ad introdurre e legittimare parcheggi riservati alle autovetture;

A pagina 10 e 11 il Pretore contesta il richiamo alle dimensioni dello stallo di sosta ma non presenta alcuna prova contraria. Anzi, dimenticandosi sia che la tariffa maggiorata si applica (non si deve applicare, differenza sostanziale) e sia che proprio il caso in discussione vedeva l'autocaravan non eccedere dalle delimitazioni dello stallo di sosta, conclude che la sosta di autocaravan in uno stallo riservato alle autovetture comporta il lucrare di un vantaggio. Fortunatamente il Pretore non ha rilevato nell'art. 185 del CdS che le autocaravan scaricano acque reflue perché avremmo rischiato di vederci attribuire il problema igienico sanitario;

A pagina 11 il Pretore, in via astratta, asserisce che il sindaco di un Comune può, per esigenze della circolazione, porre dei limiti all'accesso e alla sosta delle autocaravan in determinate vie. Da tale astrazione il Pretore si cala nella realtà e giustifica le ordinanze del sindaco di Camogli che sono sia prive di motivazioni tecniche inerenti la circolazione e (in palese contrasto proprio con quanto asserito dallo stesso Pretore) estese a tutto il territorio comunale; a pagina 12 il Pretore si contraddice: prima asserisce che la prima ordinanza di Camogli risale ad epoca anteriore al Nuovo Codice della Strada, quando ancora la posizione delle autocaravan appariva piuttosto incerta ed equivoca (confermando che nel Nuovo Codice della Strada tale posizione cambia diventando certa ed inequivocabile), dopo non rileva come la stessa essendo ancora in vigore (nonostante il Nuovo Codice) configuri lo SVIAMENTO DI POTERE;

A pagina 12 il Pretore analizza la seconda ordinanza di Camogli (quella che istituisce i parcheggi riservati alle autovetture) prendendo per motivi tecnici una generica e soggettiva rilevazione. Non solo, ma il Pretore si trasforma in urbanista e ci dice che le strade estremamente strette di Camogli ... e lo sviluppo tutto verticale del centro abitato ... sono un motivo tecnico sufficiente per vietare la sosta alle autocaravan.

Il pretesto capzioso "Evasione della tassa di soggiorno"

Il sindaco dichiara "... sfuggono alle regole più elementari: dal pagamento della tassa di soggiorno all'evasione delle misure sull'antiterrorismo..." ed emana un'ordinanza che vieta la circolazione alle autocaravan.

La smentita

Il 04.09.1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito di un camperista, dichiara " ... le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte, E' chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti.".

Il pretesto capzioso "L'interpretazione"

Il sindaco dichiara " visto che si può limitare o vietare la sosta alle autovetture ... non si vede perché non potrebbe limitare in determinati luoghi del centro abitato la sosta degli autocaravan" ed emana un'ordinanza che riserva i parcheggi alle autovetture. La smentita

E' ovvio che, trattandosi d'analoghi autoveicoli, proprio eventuali limitazioni dovranno vederli accomunati.

Il pretesto capzioso "L'ordinanza semestrale"

Il sindaco, per ovviare ai ricorsi presentati dalle famiglie in autocaravan e per rendere difficile alle Prefetture e Preture comprendere il tema, attiva ordinanze semestrali e/o annuali. In tal modo, in caso di condanna, può mantenere in vigore la nuova ordinanza e il relativo divieto alle autocaravan. Per la famiglia in autocaravan che viola tale ordinanza è pertanto difficile conoscere ed utilizzare precedenti sentenze. La smentita

Per contrastare detta iniziativa l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha creato una banca per avere una "memoria storica" delle discriminazioni che da decine d'anni sono rivolte alle famiglie che acquistano un'autocaravan.

Il pretesto capzioso "Ricorrete al TAR"

Il sindaco, ben sapendo i tempi ed i costi relativi, invita i contravvenzionati ad evitare il ricorso al Pretore ed intraprendere la strada del ricorso al T.A.R..

Alcune Prefetture supportano tale "invito" dichiarando che la Magistratura ordinaria non è competente a giudicare il tema. La smentita

Riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione davanti al Giudice Ordinario, avanzata da qualche Prefetto, deve ritenersi da respingere, siccome infondata e pretestuosa, poiché l'Autorità Giudiziaria Ordinaria può sindacare la legittimità degli atti amministrativi "incider tantum" e disapplicarli ove li ritenga illegittimi (articoli 4 e 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865), salva restando la competenza del Giudice Amministrativo per la rimozione degli atti medesimi.

Il pretesto capzioso "Sostare equivale al campeggiare"

Il sindaco asserisce che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare e, di conseguenza, emana un'ordinanza vietando la sosta e/o la circolazione alle autocaravan. La smentita

Con sentenza 710/80 il T.A.R. della Liguria condanna il Comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza emessa.

Il 20.09.1982 il Tribunale di Sanremo assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova dal reato di sosta nell'area portuale di Sanremo con la formula: "perché il fatto non costituisce reato".

Il 06.03.1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 05.06.1985, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'ORBETELLO. Nella motivazione si legge: "L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio ... ".

Con sentenza N. 22/86 - N. 156/85 RAC - N. 767 CRON. - del 23.04.1986 -depositata il 21.06.1986 il Pretore di La Maddalena assolve il camperista Stefano Grechi annullando l'ordinanza ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella motivazione: " ... le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente abbia effettivamente violato l'ordinanza ... con la quale viene vietato in tutto il territorio comunale il campeggio libero... la proposta opposizione è fondata per cui va accolta".

Il 18.04.1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso (avv. Petreni) contro Comune di ORBETELLO. Significative le motivazioni: " Il generico divieto di campeggio NON E' APPLICABILE. I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio".

Il 24.02.1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio.

Importanti i motivi della decisione, tra tutti: " ... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)."

Il pretesto capzioso "Violata l'igiene pubblica"

Il sindaco dichiara "occorre salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, riferendosi alla spiacevole visione di anni addietro di piazze gremite di autocaravan in assetto da campeggio nonché l'incresciosa scena di pozze di scarichi di acque bianche e nere sulla sede stradale, riconoscibili soprattutto dall'inequivocabile odore" ed emana un'ordinanza che vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan. In alcuni casi, il sindaco indica nell'ordinanza anche i campeggi da frequentare. La smentita

Con sentenza depositata il 25.06.1982 il Pretore di Recanati accoglie il ricorso di Mario Mei contro il Comune di Porto Recanati dichiarando illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione.

Nella motivazione rileva: "...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio".

Il 03.04.1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16.03.1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio .. .autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".

1991, il Pretore di Grosseto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal Sindaco di Castiglione della Pescaia contro Betti Alfonso, per sosta con autocaravan. Il Sindaco è condannato al pagamento delle spese di giudizio ed il 05.02.1991 invia bonifico bancario al Sig. Betti.

Il 03.12.1993 il Pretore di La Spezia, con sentenza n. 186 - anno 1993 - n. 681/93 Registro Generale, prende atto della revoca d'ufficio delle ordinanze/ingiunzioni da parte del Prefetto della Provincia di La Spezia e condanna la Prefettura al pagamento delle spese processuali.

Il pretesto capzioso "L'area attrezzata riservata"

Il sindaco dichiara " Nell'eccepire la concessione della facoltà di libero pernottamento con le autocaravan in vie e piazze del territorio comunale si avanza la convinzione che il controllo sulle persone da parte dell'Autorità locale di P.S. debba comunque essere garantito. Per fare ciò è impensabile, nello spirito delle normative vigenti, che il pernottamento all'interno degli autoveicoli sia svincolato da qualsiasi onere. Tra l'altro non si vede per quale impalpabile privilegio ... i conduttori di campers possano vagare sul territorio nazionale vincolati esclusivamente a quel numero di targa che contrassegna il veicolo e che ai fini pratici nulla dimostra,... si ritiene che si possano trovare soluzioni se non quella esposta dal sindaco nel colloquio e relativa alla creazione di un piazzale attrezzato per il pernottamento controllato di un certo numero di equipaggi. Si badi bene comunque che non si tratterà di un campeggio per campers, ma solo di un'area per il solo pernottamento che dovrà essere abbandonata al mattino." allestisce un'area riservata alle autocaravan ed emana un'ordinanza che vieta la circolazione alle famiglie in autocaravan.

In alcune ordinanze, viste la giurisprudenza e le leggi, il sindaco si aggiorna ed omette la suddetta motivazione, limitandosi a dichiarare che l'allestimento si avvale di quanto previsto al punto 1, lettera h, dell'art. 7 del Codice della Strada)

La smentita L'art.7, punto 1, lettera h fu introdotto dal legislatore per definire le aree di parcheggio attrezzate.

Detto intervento e l'innovativa definizione, consentono a quei Pubblici Amministratori che desiderano promuovere il turismo e la Protezione Civile, di presentare varianti e/o Piani Regolatori completi di tale infrastruttura. In parole povere, si tratta di una norma destinata a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.

Il pretesto capzioso "Autoveicoli insieme ai rimorchi"

Il sindaco accomuna il camper (autoveicolo) con la roulotte (rimorchio) e la tenda (attrezzatura) ed emana un'ordinanza che vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan.

La smentita

15.06.1986, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Lucca emana un'ordinanza che per prima in Italia distingue e definisce il "sostare" ed il "campeggiare" ed, inoltre, allestisce il primo Presidio Ecologico (pozzetto autopulente ove poter scaricare ecologicamente le acque reflue provenienti dalle autocaravan e dai bus turistici) rendendo obbligatorio il relativo utilizzo. Il testo dell'ordinanza diventa il contenuto di una Proposta di Legge Parlamentare che nel 1990 diviene L.P. Trentino n. 33. Detto contenuto lo ritroviamo nel 1991 nella Legge n. 336 che, abrogata nel 1992, è inserita nel Nuovo Codice della Strada.

La Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invita l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro.

1990, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in collaborazione con il Camper Club Alto Adige - Sud Tirol, è emanata la Legge Provinciale Trentino n° 33/1990. Il testo di tale L.P. ricalca esattamente il contenuto della Proposta di Legge all'esame del Parlamento. Tale L.P. "azzera" le uniche sentenze a favore dei sindaci pronunciate proprio nelle Preture di Cavalese e di Bolzano. Vale ricordare che all'art. 13, comma 2, recita: "La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del proprio veicolo".

E' oltremodo chiara la differenza tra Autoveicoli e Rimorchi, infatti, nel Codice della Strada.

Art. 54 Autoveicoli

1. lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 56 Rimorchi

2. lettera e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

1991, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è emanata la Legge n. 336/1991.

Nel testo possiamo leggere:

Art. 2 ... le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo...

Art. 3 La regolamentazione prevista dal citato testo unico sulla circolazione stradale per gli autoveicoli in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio, è estesa alle autocaravan, che in sede di regolamentazione locale, potranno essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di veicoli

Art. 6 I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

1992, il Prefetto di Savona (prot. 831/92/II^ Sett) ordina l'archiviazione del verbale elevato dal Comune di Ceriale al Sig. Antognoli Giancarlo in quanto: "l'ordinanza si pone in palese contrasto con il dettato dell'art. 2 della sopravvenuta Legge 336/91".

1992, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la Legge 336/1991 è abrogata ed inserita nel decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) e nel D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).

Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo nei seguenti articoli del Codice della Strada:

Art. 7

1, lettera h) Gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185,

Art. 54 Autoveicoli

lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 125 Autocaravan FIGURA II 146

Art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo nel Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada nei seguenti articoli:

Art. 378 Impianti di smaltimento igienico-sanitari.

1. Gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni".

1/b. ... deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie

1/d. ... scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli

5. ... deve essere indicata ... (fig. II.377) ... (fig.II179) ... in forma di inserto su segnali di indicazione

Nota: L'obbligo previsto nel testo della Legge n. 336/1991 (devono essere realizzati) è trasformato in possibilità (sono realizzati) pertanto il Coordinamento Camperisti (Associazione Nazionale con sede in Firenze Via San Niccolò 21/rosso) deve intervenire nuovamente per ripristinare il testo.

1996, finalmente dopo quattro anni di lavoro, sul Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996 il D.P.R. n. 610 datato 16.09.1996, sono emanate le modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

La Gazzetta Ufficiale n. 284/1996, a pagina 118, l'art. 214 recita:

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito.

Il pretesto capzioso "Il ritardo nei riscontri"

Una tattica per danneggiare la famiglia in autocaravan è quella di essere destinatari di una contravvenzione, chiedere (ai sensi della Legge 241/90) fotocopia non in bollo dell'ordinanza violata e ricevere la risposta del Comando Polizia Municipale quasi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso al Prefetto. Qualche Comando di Polizia Municipale, oltre a dar riscontro dopo 30 giorni, e non invia la f fotocopia richiesta informando che per averla occorre versare £ 200 in conto corrente postale. Detto sistema impedisce al contravvenzionato di presentare un ricorso completo, entro i termini di legge, e lo costringe a rinunciare oppure a sostenere degli oneri ben superiori alla cifra richiesta (spesa di bollettino postale, tempo necessario a recarsi all'Ufficio Postale, ecc...). La smentita

Il sindaco viola i dettami della Legge 241/1990.

Il pretesto capzioso "La sbarra a due metri"

Alla luce della giurisprudenza e delle normative, inficiando le attese del sindaco, le famiglie in autocaravan parcheggiano e circolano anche alla presenza di segnaletica stradale indicante il divieto di sosta e/o transito ai loro veicoli. Il sindaco, per impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emana un'ordinanza per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo: una barriera fisica per impedire la circolazione unicamente alle autocaravan poiché aventi altezza superiore ai 2 metri. La smentita

Il sindaco viola il comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada in quanto la sbarra metallica posta a mt. 2 dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta) non è corredata dell'autorizzazione del Ministero competente.

Il sindaco viola l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada perché nella strada e/o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai due metri.

Il sindaco viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 poiché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale indispensabile ausilio protesico.

E' oltremodo evidente come l'installazione di un dissuasore di sosta all'entrata dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale l'articolo 185 del Codice della Strada impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio in autovettura (nella lettera prot. 5606 datata 31.10.1996 del Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento si legge " ...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali. In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall'art. 45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze.")

Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta.

In parole povere. attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), tentano di aggirare quanto previsto dall'art. 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

Nuovo Codice della Strada e la circolazione delle autocaravan

Il legislatore abroga e riprende il testo della Legge n. 336 del 14.10.1991 (detta Legge Fausti) confermando che le autocaravan sono autoveicoli e distinguendo il "sostare" dal "campeggiare".

Anche in questo caso il legislatore ha seguito una linea che ritroviamo a livello comunitario (la Commissione Europea Trasporti, con direttiva 92/53 CEE annexe II, ha classificato l'autocaravan nella categoria M1).

Nonostante il Nuovo Codice della Strada alcuni sindaci proseguono quella "guerra" che, da anni, hanno intrapreso nei confronti delle famiglie che viaggiano in autocaravan (autoveicolo impropriamente chiamato "camper").

Parliamo di "guerra" ma più correttamente sarebbe opportuno parlare di persecuzione perché tali Amministratori, con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, hanno adottato pretesti capziosi, puntualmente smentiti da decisioni giurisprudenziali e da precise disposizioni di legge.

Il Nuovo Codice della Strada ha disciplinato la circolazione, invitando a non discriminare le autocaravan rispetto agli altri veicoli, ma alcuni sindaci si sono subito "adeguati", infatti, non vietano la sosta alle autocaravan ma la consentono solo alle autovetture!

Detto comportamento funziona perché i tempi dei contenziosi sono lunghissimi ed il tema "autocaravan" è sconosciuto alla maggior parte degli addetti a Prefetture e Preture.

Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo nei seguenti articoli del Codice della Strada:

Art. 7

1, lettera h) Gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185,

Art. 54 Autoveicoli

lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 125 Autocaravan FIGURA II 146

Art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Nuovo Codice della Strada

La segnaletica stradale

Nel 1992 solo una piccola élite di cittadini si accorge che il Nuovo Codice della Strada è una Rivoluzione: un testo che detta ai Pubblici Amministratori indicazioni e regole essenziali per programmare proficuamente il traffico nel rispetto dell'ambiente e del cittadino.

Il Codice della Strada è la legislazione che si occupa di regolare i rapporti tra i cittadini sulle strade ed è importante vedere lo sviluppo storico. Abbiamo messo in grassetto gli anni per vedere come si rincorrono evidenziando, in un'estrema sintesi, lo sviluppo della mobilità e l'affanno del legislatore a farvi fronte. Il legislatore emanava regole affinché lo sviluppo del traffico non trovasse ostacoli e, pertanto, le violazioni erano considerate reati. Solo con la Legge n. 317 del 03.05.1967, la maggior parte delle violazioni al Codice della Strada da reato fu trasformata in semplice illecito amministrativo.

Il primo atto possiamo farlo risalire ai romani: nell'anno 45 a.C. in Roma fu emanata la "Lex Julia municipalis", per difendere i cittadini dalla circolazione di carri e cocchi. Occorre poi aspettare la comparsa dei veicoli a motore per registrare interventi tesi a disciplinare il traffico.

Ecco le tappe successive fino ai nostri giorni:

• Legge n. 2248 del 20.03.1865

• R.D. n. 4697 del 15.11.1868

• R.D. n. 124 del 10.03.1881

• R.D. n. 6943 del 13.04.1890

• R.D. n. 416 del 28.07.1901 (presa in considerazione la circolazione dell'automobile)

• R.D. n. 24 del 08.01.1905 (introdotte le targhe)

• Legge n. 524 del 15.07.1909

• Legge n. 730 del 30.06.1912

• R.D. n. 3043 del 31.12.1923 (indicato per la prima volta come Codice della Strada)

• R.D. n. 3179 del 02.12.1928 (indicate le sigle di individuazione delle province)

• R.D. n. 1740 del 08.12.1933

• Legge n. 572 del 04.02.1958

• D.P.R. n. 956 del 27.10.1958

• D.P.R. n. 393 del 15.06.1959

• D.P.R. n. 420 del 30.06.1959 (il traffico veicolare decolla negli anni 60 evidenziando la necessità di altri e diversi interventi)

• D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (arriva il Nuovo Codice della Strada, 240 articoli, e rivoluziona i concetti, trovando impreparati i Pubblici Amministratori)

• D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d'Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, 408 articoli)

• D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993 (131 articoli che modificano il Codice della Strada)

• D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 ( 232 articoli che integrano e modificano il Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada).

Grazie al Nuovo Codice della Strada, nel nostro Paese la segnaletica stradale non deve essere installata casualmente e/o in vantaggio di alcuni ma vi è l'obbligo di uno specifico progetto, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed efficace, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento.

Attraverso il Codice della strada (ben 8 articoli nel Codice e ben 85 articoli nel relativo Regolamento) il Legislatore ha fornito tutti gli strumenti utili ai Pubblici Amministratori ma, alcuni, preferiscono non controllare se i propri uffici tecnici li utilizzino.

Il Codice è una fonte primaria, vale ricordarlo, vincolato alle fonti di diritto internazionale e comunitario. Il Codice della Strada toglie agli Enti locali e agli Enti proprietari delle Strade il potere di produrre, nella specifica materia, norme generali e astratte.

Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede a detti Enti solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete purché il provvedimento sia facilmente percepibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale. In violazione proprio degli articoli 6 e 7, alcuni Pubblici Amministratori mantengono in essere e/o reiterano ordinanze prive di fasi istruttorie e prive di motivazioni (in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanare l'ordinanza), elevando un muro impenetrabile davanti a chi si propone di valutarne la condotta. In molte ordinanze sono accolte delle osservazioni/proposte, completate da meri richiami non suffragati da alcuno specifico riferimento, rendendo evidente che si persegue un fine diverso da quello pubblico.

Come detto in precedenza, è dovere di un'amministrazione consentire agli utenti della strada di percepire gli obblighi imposti localmente. Impera sovrano il principio che la strada, poiché d'uso pubblico, è di tutti: vale a dire che la circolazione è consentita a tutti, senza esclusioni di sorta. Una libertà di circolazione che significa servirsi di qualsiasi veicolo e, di conseguenza, libertà di circolazione a tutti i veicoli, ponendo in essere tutti quegli atti che integrano la nozione di circolazione (movimento, sosta, fermata, ecc...).

La libertà di circolazione è una conquista dell'umanità garantita dalla nostra Costituzione e si estende a tutte le forme di circolazione, da quella marittima a quella fluviale, da quell'aerea a quella che si svolge sulla strada.

Come tutte le libertà, anche la libertà di circolazione stradale finisce allorché si reca danno e/o restrizione agli altri.

Per quanto detto, per libertà di circolazione deve intendersi libertà di far uso legittimo della strada, a proprio piacimento, rispettando restrizioni e cautele previste dalla legge.

Si hanno limitazioni:

• ai soggetti della circolazione allorquando è consentita soltanto a determinati utenti oppure a chi deve essere fornito d'alcuni requisiti (esempio: tipo di patente, ecc...);

• ai mezzi di locomozione allorquando è consentita soltanto a determinati mezzi oppure a quelli che devono essere forniti d'alcuni requisiti (esempio: pesi, misure, ecc...);

• agli atti di circolazione allorquando si esigono o si vietano determinati comportamenti.

Proprio detti punti sono i più dimenticati dai Pubblici Amministratori allorquando intervengono per vietare la circolazione alle famiglie in autocaravan.

Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede a detti Enti solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete ma, perché il provvedimento sia legittimo deve essere facilmente accessibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale.

Un'attenzione particolare è dedicata per fermare l'anarchia della segnaletica stradale, tanto che il Legislatore è intervenuto con ben 8 articoli nel Codice e ben 85 articoli nel relativo Regolamento.

Le regole fissate dall'ordinamento giuridico per l'impiego della segnaletica stradale creano un complesso di responsabilità nei funzionari e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allorquando la stessa sia assente o irregolare.

La conformità della segnaletica ai suddetti articoli è essenziale giacché l'anarchia dei segnali crea confusione e morte, inficiando le attese del legislatore e dei cittadini.

Vale ricordare, che il legislatore è intervenuto affinché l'utente della strada sia in grado, attraverso il retro della segnaletica stradale, di conoscere la fonte del provvedimento limitativo e la normativa che disciplina il territorio ove circola.

La segnaletica è il cardine essenziale della mobilità, essendo fonte di responsabilità per gli utenti e per l'Amministrazione la quale ha, inoltre, obblighi ed oneri per la relativa apposizione e manutenzione.

E' compito dei soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc...) verbalizzare e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada.

Il legislatore ha disposto in particolare che il retro del segnale stradale verticale riporti serigrafati i dati inerenti il marchio della ditta che ha fornito e fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale, l'ente proprietario della strada, gli estremi dell'ordinanza d'apposizione (art. 77 del Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).

Allorquando il retro del segnale stradale verticale vede l'apposizione d'adesivi anziché la serigrafia dei dati (come previsto ai punti d/e, comma 1, dell'art. 194 del Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada) è parimenti in violazione di legge.

E' chiaro che una segnaletica stradale verticale "adeguata ai dettami del Codice della Strada" mediante apposizione sul retro d'adesivi e/o adesivi con iscrizioni a pennarello, oltre che in violazione di legge, contrasterà con il buon senso poiché:

• eventuali successive modificazioni della data da parte d'ignoti potrebbero dilatare, a danno dell'Amministrazione Pubblica, i termini di presumibili ricorsi;

• la segnaletica stradale è destinata ad aver efficacia nei confronti di soggetti residenti in tutto il Paese e nei confronti di cittadini esteri;

• una segnaletica stradale rispettosa delle normative è sicuramente utile alla cartografia di riscontro la quale dovrebbe essere patrimonio dell'Amministrazione Comunale consentendo di valutare rapidamente scadenze e conformità dei segnali alle normative;

• la correttezza della segnaletica stradale è essenziale perché la Pubblica Amministrazione rappresenta la collettività e, quindi, deve agire in difesa dei diritti del cittadino: uno dei più importanti diritti è il poter facilmente risalire all'atto amministrativo istitutivo di una limitazione per valutare se presentarvi ricorso;

la correttezza della segnaletica stradale è altresì tutela per la ditta costruttrice (comma 2 dell'art. 195 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada). Vale ricordare che la distribuzione di segnaletica da parte di soggetti non autorizzati può essere inserita nel delitto di frode in esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. mentre segnaletica stradale contenente indicazioni generiche e/o non previste (esempio: numero fittizio d'autorizzazione, omologazione, ecc...) può essere inserita nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 del cod. pen.

Un punto essenziale è che i segnali stradali verticali prevalgono su quelli orizzontali.

Il secondo punto essenziale è che gli utenti sono tenuti a rispettare i segnali stradali irregolari e/o in contrasto con le norme del Codice solo quando collocati in via temporanea, per imporre prescrizioni comportamentali nei casi d'urgente necessità.

I concetti potrebbero non essere sufficienti pertanto ecco una sintesi di quegli articoli che ricordano al Pubblico Amministratore la valenza della segnaletica stradale, dell'apposizione e della manutenzione.

Art. 5 CdS

3. provvedimenti ...sono emessi ... a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Art. 14 CdS

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: ... c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

Art. 37 CdS

L'apposizione e la manutenzione della segnaletica fa carico b) e c) al comune

Art. 38 CdS

5. richiamo al regolamento di attuazione ...

6. la collocazione ... risponde a criteri di uniformità

7. .sempre mantenuta in perfetta efficienza...deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente;

Art. 77 Regolamento CdS

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o un'indicazione ... conformi ...al regolamento ...

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto ... ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tener conto ...

5. ... è vietato l'uso di segnali diversi ...

7. il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco ... chiaramente indicati ... proprietario ... marchio della ditta ... anno di fabbricazione ... numero autorizzazione ... estremi ordinanza d'apposizione;

Art. 79 Regolamento CdS

1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio d'avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato ...

3. Le misure minime dello spazio di avvistamento ... 50 metri ...

Art. 81 Regolamento CdS

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico ...

2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina ... I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina ...

5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m ... Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m ad eccezione delle lanterne semaforiche.

Art. 120 Regolamento CdS 4. ... periodiche verifiche;

Art. 124 Regolamento CdS

2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'art. 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti ... congruenza... coerenza... omogeneità

3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve essere facilmente avvistabile e riconoscibile.

4. ... sottoposta a periodiche verifiche .......

5. Nella progettazione ... criterio della essenzialità .

Art. 118 Regolamento CdS

1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A .... METRI (fig. II.66): deve essere posto SOLO se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza degli autoveicoli ...

2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso di intersezione.

Art. 137 Regolamento

1. visibili di giorno e di notte anche in presenza di pioggia

7. devono essere mantenuti sempre efficienti

Art. 195 Regolamento

Condizioni per la revoca .. dell'autorizzazione

2/a. fabbricazione segnali difformi

b. mancata indicazione sul retro

Art. 45 CdS

1. sono vietati... l'impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento.

Art. 56 Regolamento

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale

2. Qualunque inadempienza .. specifico verbale

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12 CdS.

In conclusione, è evidente che con il Nuovo Codice della Strada nel nostro Paese la segnaletica stradale non sia più installata casualmente e/o in vantaggio di alcuni, ma oggetto di uno specifico progetto ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed efficace, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento.

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    Le leggi, le direttive, le circolari e gli atti

    in ordine cronologico, partendo dall’inizio.

    1948 1 gennaio Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana e l’articolo 16 recitando: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, rimanda al Codice della Strada la disciplina della circolazione stradale.

    1985, 23 febbraio a Firenze si costituisce il Coordinamento Camperisti mettendo in campo analisi, proposte, azioni, informazione indispensabili alla emanazione di leggi, direttive, circolari, atti utili ad assicurare la libera circolazione stradale e sosta alle famiglie in autocaravan

    1985 28 marzo La Circolare n. 983 del Ministero dei Lavori Pubblici conferma la libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    1985 4 settembre Il Ministro dei Lavori Pubblici dichiara che non sono ammessi divieti nei confronti della circolazione e sosta delle autocaravan.

    1988 13 ottobre La Circolare prot n. 520 5376 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, recepisce la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 983/85 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    1990 11 novembre La Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento, al punto 2 e 3 dell’articolo 13, disciplina la libera circolazione e sosta delle autocaravan. Si tratta dello stesso articolato che l’anno successivo è legge nazionale.

    1991 14 ottobre La Legge n. 336, detta Legge Fausti perché il parlamentare padre di detta Legge fu l’Onorevole Franco Fausti, disciplina per prima in Europa la libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    1992 30 aprile Il Decreto Legislativo n. 285 è il Nuovo Codice della Strada che abroga tutte le norme sulla circolazione stradale, pertanto, è abrogata anche la Legge 336/91. Nel Nuovo Codice della Strada sono reinseriti tutti gli articoli contenuti nella Legge 336/91 che regolano la libera circolazione e sosta autocaravan. I nuovi articoli che regolano la circolazione e sosta delle autocaravan diventano gli articoli 7, 54, 125 e 185 nel Nuovo Codice della Strada che, essendo una fonte di rango, è vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario.

    1992 16 dicembre Il Decreto Presidente della Repubblica n. 495, Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprende la libera circolazione e sosta autocaravan all’articolo 378.

    1996 16 settembre Il Decreto Presidente della Repubblica n. 610 modifica l’articolo 378 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione e, con l’articolo 214, ripristina l’obbligatorietà dell’installazione degli impianti igienico sanitari indispensabili all’ecologica circolazione stradale delle autocaravan.

    1997 4 luglio La Circolare prot. n. 2569 del Ministero dei Lavori Pubblici, conferma la libera circolazione e sosta delle autocaravan, ricordando ai gestori della strada: “Con riferimento alla nota indicata, si specifica che qualora un'amministrazione locale emetta un provvedimento di preclusione alla sosta od al transito di una determinata categoria di veicoli deve necessariamente escludere anche tutti gli altri veicoli compresi nell'articolo 54 del Codice della Strada aventi analoghe caratteristiche dimensionali e di massa. Ciò in ragione del fatto che i provvedimenti limitativi alla circolazione ed alla sosta devono trovare la loro legittimazione in oggettive situazioni d'intransitabilità o in motivate ordinanze emanate dall'ente proprietario della strada, che è tenuto a garantire la libertà di tutte le categorie di veicoli, tra i quali anche le autocaravan, che la legge Fausti prima e il Codice della Strada poi equipara a qualsiasi altro veicolo. Il sindaco, dunque, non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta delle autocaravan ma deve prevedere soluzioni che garantiscono da un lato l'utente e dall'altra la realtà locale”.

    2000 24 ottobre La Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione - è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 301 del 28 dicembre 2000. La Direttiva conferma la libera circolazione e sosta delle autocaravan, infatti, al paragrafo 5 Impieghi non corretti della segnaletica stradale, punto 1 Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’articolo 7 del Codice della Strada.

    2007 2 aprile Il Ministero dei Trasporti con la nota prot. 0031543 conferma all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la circolazione e sosta delle autocaravan.


    2008 14 gennaio Il Ministero dell’Interno con la Circolare prot. n. 277, in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti, conferma la libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    2008 31 gennaio 2008 Il Prefetto di Massa Carrara con Circolare 1/08/GAB prot. n. 13/08/Area III Dep CdS invia a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali del territorio di sua competenza la Circolare prot. n. 277 del Ministero dell’Interno sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    2008 8 febbraio 2008 Il Ministero dei Trasporti con lettera prot. n 12592 chiede all’ANCI di recepire la nota sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

    2008 1 marzo Gazzetta Ufficiale n. 52. Il Decreto legislativo n. 32 apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell'articolo 20, circa le "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno".

    Per stare all'essenziale: tale diritto può essere limitato solo per:

    · motivi di sicurezza dello Stato;

    · motivi imperativi di pubblica sicurezza.

    I provvedimenti di allontanamento non possono essere motivati da ragioni di ordine economico.

    Il testo aprendo il sito internet http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/modifiche_dlg_circolazione_ue/index.html

    2008 10 marzo L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan. Il seguente testo è inserito nel sito internet www.anci.it : Circolazione e sosta autocaravan - ANCI recepisce nota Ministero Trasporti. è disponibile on line la nota del Ministero dei Trasporti prot. n 12592 dell’8 febbraio 2008 il cui contenuto è stato recepito dall’ANCI, al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali. (Ulteriori riferimenti: nota prot. n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti e Circolare 277/08 del 15 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno).

    OGGI, 8 maggio 2008 nessun Sindaco o può dire: Non lo sapevo.

    Qualche sindaco continua a ritenersi intoccabile, superiore alle leggi nazionali, emanando ordinanze limitative alla circolazione e sosta delle autocaravan.

    È diritto/dovere del cittadino camperista entrare in azione diffondendo e utilizzando questo documento e la professionalità dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far revocare oppure far archiviare d’ufficio le ordinanze anticamper.

    2008 18 Aprile L’UPI (Unione delle Province d’Italia) con la circolare 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan. La notizia e i documenti sono estraibili aprendo su internet http://upinet.hostmap.eu/contributo.asp?id_contributo=733&id_tema=61&canale=24

    Il testo della circolare UPI n. 631 del 18 aprile 2008:

    Ai Comandanti di polizia provinciale LORO SEDI

    Oggetto: Nota del Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan

    Si invia in allegato la nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan che chiarisce le competenze e i poteri degli enti proprietari delle strade relativamente alla circolazione e alla sosta delle autocaravan.

    La nota si riferisce alle competenze dei Comuni e delle Polizie municipali ma può estendersi anche alle Province e delle Polizie provinciali relativamente alle competenze sulle strade provinciali.

    Cordiali saluti. Piero Antonelli

    2008 7 maggio Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – CORPO FORESTALE DELLO STATO – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare 1721 3/B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan. Il testo:

    Ai Comandi Regionali del CFS – LORO SEDI

    Allegato: Uno

    Oggetto: Nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (istanza di sollecito presentata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti in data 18 gennaio 2008).

    Pervenuta dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, si trasmette in allegato per opportuna conoscenza e per quanto di competenza copia della nota n. 0036374 datata 24 aprile 2008, inerente la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (art. 185 C.d.S.). Considerato l’espletamento dei servizi di polizia stradale riconosciuti al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell’arti. 12 comma 1, lett. f bis del Codice della strada, e tenuto conto delle potenziali situazioni di illeciti di natura ambientale o in generale di contenzioso scaturenti proprio dalla osta, attendamento o campeggio, nonché dalla circolazione delle autocaravan, si invitano codesti Comandi a darne la più ampia diffusione a tutte le strutture dell’Amministrazione gerarchicamente dipendenti.

    IL CAPO DEL SERVIZIO I – Dir. Sup. Ing. Franco COZZA

    I documenti sono a disposizione aprendo

    www.coordinamentocamperisti.it

    cliccando su CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

    Circolazione stradale e sosta autocaravan

    nei prossimi mesi

    Come risulta ormai evidente tutti conoscono o conosceranno la normativa sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan ma dovremo ancora subire situazioni di disagio perchè ci sarà ancora un sindaco che continuerà a mantenere una ordinanza illegittima e gli agenti di Polizia Municipale dovranno elevare contravvenzioni. Ci potrà essere un funzionario degli Uffici di Depenalizzazione Codice della Strada che, ricevendo un ricorso a una contravvenzione basata su una ordinanza illegittima, lo respinge perché non ha voluto leggere il ricorso non rendendosi conto che è basato anche sulla circolare emanata proprio dal Ministero dal quale dipende. Ci sarà ancora un Giudice di Pace che ricevendo un ricorso a una contravvenzione basata su una ordinanza illegittima, lo respingerà perché non ha letto il ricorso oppure vuole essere protagonista nel dare la milionesima interpretazione su una legge chiara e su delle direttive altrettanto chiare.

    È diritto/dovere del cittadino camperista entrare in azione diffondendo e utilizzando questo documento e la professionalità dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far revocare oppure far archiviare d’ufficio le ordinanze anticamper nonché per presentare ricorsi alle contravvenzioni basate su ordinanze illegittime.

    entrate in AZIONE

    perché LA LIBERTà è PARTECIPAZIONE

    Per far applicare le normative inerenti la libera circolazione e sosta delle autocaravan, invieremo agli 8.101 sindaci italiani il numero 122 della rivista inCAMPER con una lettera aperta per avvisarli che:

    · invieremo istanza al Prefetto per far rimuovere dalla Polizia Stradale le sbarre e la segnaletica stradale installata in violazione di dette direttive;

    · invieremo istanza alle Corte dei Conti per una verifica sulla corretta gestione del pubblico denaro;

    · invieremo istanza alla Procura della Repubblica per una verifica sulla sussistenza del reato di omissione di atti d’ufficio;

    · abbiamo la procedura per chiedere al Giudice di Pace di condannare il sindaco al risarcimento del danno provocato da una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale a causa di una ordinanza non revocata in osservanza a dette direttive.

    Risultando chiaro che tutti i ricorsi non possono essere a carico dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vi chiediamo di intervenire chiedendo a chi vende, costruisce le autocaravan ed anche a chi rappresenta le famiglie in autocaravan, di rendersi disponibile a sostenere con il proprio Studio Legale un ricorso di un contravvenzionato.

    Da parte dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l'onere per la preparazione e fornitura a titolo gratuito ai loro Studi Legali del materiale tecnico utile a sostenere il ricorso.

    Se ogni club, associazione, rivenditore, allestitore prende in carico anche un solo ricorso arriveremmo per fine anno ad eliminare divieti e discriminazioni. Non solo, ma tale azione attiverebbe quel cambiamento che sarebbe l'unico fatto concreto atto a dimostrare che il settore agisce in sinergia. Inoltre, chi invia la propria disponibilità, segnalandoci il suo Studio Legale, ci consente di ottimizzare gli interventi inerenti all’invio dei ricorsi (ricorsi che saranno resi pubblici sia su internet che su carta stampata).

    A leggervi, Isabella Cocolo,

    Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

    www.coordinamentocamperisti.it

    info@coordinamentocamperisti.it

    via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE

    telefono 055 2340597 - telefax 055 2346925

    Per far valere le norme inerenti la circolazione e sosta autocaravan partecipa con la tua forza, aderisci all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, coinvolgi altri equipaggi ricordando loro che quanto sopra è stato conseguito grazie alla nostra opera svolta anche nei giorni festivi e prefestivi quando gli altri escono con l’autocaravan. Lavoro che potremo continuare a svolgere se aderiscono, versando 29 euro ad equipaggio: 29 euro importanti perché ci consentono anno dopo anno di essere in azione.

    è veramente deludente vedere un camperista che si ricorda dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti solo, quando incontra un divieto, una multa, una limitazione alla circolazione stradale.

    È importante ricordare ai camperisti che incontri che, se una colpa deve essere attribuita per il mancato rispetto delle norme che abbiamo fatto varare in anni di lavoro e di spese, nella maggior parte, è da attribuire proprio ai camperisti che al 90% evitano di organizzarsi e impegnarsi per non perdere tempo e per risparmiare 29 euro l'anno. In parole povere, ancora oggi, l'italiano vuole fruire dei diritti e per ottenerli è sempre dell’idea dell’armiamoci e partite.

    Nonostante tale constatazione, dal 1985 lavoriamo volontariamente 7 giorni su 7 per arrivare a far valere le norme per la libera circolazione e sosta delle famiglie in autocaravan.

    Non nascondiamo che qualche volta ci siamo sentiti e, siamo sicuri, ci sentiremo un po’ fessi ma, poi, trovando qualcuno che si impegna come noi o riconosce l’enorme lavoro che mettiamo in campo, lo spirito risorge, consentendoci la mattina dopo di tornare in azione.

    Per poter programmare le azioni utili a combattere i divieti e le sbarre è importante ricevere tempestivamente l’adesione del camperista.

    La nostra quota sociale 2008 è di 29,00 euro per tutto il nucleo familiare convivente allo stesso indirizzo. Effettuare il versamento sul conto corrente postale numero 25736505, intestando a Coordinamento Camperisti Firenze oppure effettuare il versamento con bonifico bancario sul Credito Cooperativo Fiorentino FIRENZE viale Belfiore 45 codice IBAN IT 59 Y 08427 02800 000000280007 , intestando a Coordinamento Camperisti Firenze.

    la libera circolazione e sosta alle famiglie in autocaravan

    OGGI, 8 maggio 2008

    nessun Sindaco o può dire:

    Non lo sapevo

    È diritto/dovere del cittadino camperista entrare in azione diffondendo e utilizzando questo documento e la professionalità dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far revocare oppure far archiviare d’ufficio le ordinanze anticamper.

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