Omologazione posti per Viaggiare......

modificato marzo 2009 in Camper Bar
Ciao

Ho un Challenger 192GA omologato per 6 Persone ossia 5+1, volevo chiedervi se sapete in quanti effettivamente si puo' viaggiare...
Per esempio se siamo in 4 Adulti e 2 bambini al di sotto dei 12 anni e' ammesso il viaggio, oppure i sei posti sono considerati solo per dormire.....
Grazie

Commenti

  • modificato 07:05
    generalmente i posti omologati su un mansardato, in viaggio sono 4 o al massimo 5, comunque controlla sul libretto dovrebbe esserci scritto per quanti posti è l'omologazione del tuo camper.
    I 6 posti sono riferiti solo ai posti letto in sosta.
  • modificato 07:05
    Ciao Thorgil se guardi sulla carta di circolazione trovi scritto quante persone possono prendere posto sul camper in viaggio.
    mentre quando sei fermo puoi occupare tutti i posti utili per dormire, credo inoltre che l'eta del passeggero sia ininfluente dal numero scritto sulla carta di circolazione
    Ciao e buoni viaggi e buoni km
  • modificato 07:05
    I posti omologati sono come ti è stato già detto quelli riportati dal libretto alla voce (S)
    (S1) Posti a sedere compreso il conducente (fra bambini e aulti)
  • modificato 07:05
    I posti omologati sono quelli scritti sul libretto e sono riferiti a quelli in viaggio.
    I posti letto sono scritti solo su depliant/manuali del costruttore e unicamente riferiti ai posti letto. E' un dato puramente indicativo, non esistono posti "letto" omologati. Ad es. alcuni "matrimoniali" hanno una larghezza che può scendere fino a 110 cm. (e sono considerati per due) mentre altri hanno dei letti a castello con una larghezza che arriva oltre i 100 cm. ( e sono considerati per uno). A questo punto in quanti dormire sullo stesso letto diventa molto soggettivo.
    Quindi, per il numero massimo di viaggiatori devi guardare l'omologazione sul libretto, mentre quando sei in sosta puoi dormirci anche in cento!
  • modificato 07:05
    Mi permetto di aggiungere la più importante delle cose e non mi stancherò MAI di ripeterla:

    TUTTO deve rientrare nei fatidici 35 q.li quando sei in marcia, quindi che tu abbia tot posti a sedere utili, ma sei fuori peso, ti mette in una situazione davvero pericolosa legalmente parlando ed in certi casi anche per quanto concerne la sicurezza, perchè molti costruttori utilizzano meccaniche al limite e quindi non omologabili nemmeno volendo per pesi superiori.

    Chi te lo ha venduto non ti ha detto nulla lo so !!!! Malvezzo Italico, ma in giro ci andiamo noi e la legge non ha mai ammesso ignoranza di sorta.:D
  • modificato 07:05
    Grazie a tutti per le risposte....
  • modificato 07:05
    il mio x 5 ehehehehehe
    La mia casa continuerà  a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 

    CHE GUEVARA
  • modificato marzo 2009
    Conta le cinture!

    e cmq per maggior chiarezza art. 169 del C.d.S. ([u]leggere anche normativa per animali a bordo subito dopo frasi in grassetto[/u])





    Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
    In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.


    Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione.

    Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

    Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

    Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.

    Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

    Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 .

    Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I , sezione II, del titolo VI.

    Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

    Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311
  • modificato 07:05
    Zetros cosa intendi per cinture??Quelle a tre punti?? perchè se valgono anche quelle a due punti io ne ho in eccesso rispetto i posti omologati e lo stesso discorso era sul precedente camper
  • modificato 07:05
    Etichetta di omologazione
    L'etichetta di omologazione applicata ad ogni cintura che sia in regola con la legge italiana deve comprendere:

    Il numero distintivo dello Stato di omologazione. Alcuni esempi: E1 sta per Germania, E2 per Francia, E3 per Italia, E4 per Olanda.
    Il numero di omologazione della Comunità Economica Europea, che è ad esempio "20062".
    Il numero di omologazione ECE-ONU, che può essere ad esempio "0420062".
    L'indicazione di fabbricazione, che ci segnala la nazione in cui è stata prodotta la cintura (ad esempio, made in Italy).


    Se le tue hanno tutte queste targhette sono regolari ed i posti scritti in carta di circolazione sono inferiori rispetto al numero di cinture per rimanere dentro ai fatidici 35 quintali.
    Diversamente se il veicolo fosse omologato per massa complessiva superiore ai 35 quintali allora sono tutti usufruibili.
    Ciao



    Allego articolo 172 del Cd.S.



    Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini
    1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
    2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
    3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
    b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
    sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

    4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
    anni sedici.
    5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

    6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
    7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
    8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
    b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
    d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
    e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
    f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
    g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
    h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
    9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
    almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
    10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 . Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
    veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
    11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 37 a euro 150 .
    12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 .
    13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  • LOPLOP
    modificato 07:05
    Scusate, mi sono letto attentamente tutto l'articolo postato qui sopra da Zetros (ormai quasi 10 anni fa!)leggo, leggo...rileggo: so che è peccato, ma concentriamoci squisitamente sulla parte teorica e giurisprudenziale:in pratica, dunque, se uno viene beccato con una persona in più a bordo di quelle scritte sul libretto (certo: purchè il peso complessivo rientri nei soliti 35qli etc etc) viene "solo" multato....Certo, se viene beccato più di due volte in due anni gli viene sospesa la patente, certo....Però, in pratica, anzi, in teoria....- se uno ha l'Autocaravan omologato 2 posti- se il veicolo comunque ha 3 posti a sedere di tipo omologato con cinture a 3 punti di attacco- se il peso complessivo del veicolo sta dentro ai 35qli con a bordo 3 persone, i bagagli, il cane e il coniglio...se ti beccano ti fanno "solo" la multa?Questa sarebbe una notizia positiva nell'ottica di acquistare un mezzo che risulta omologato solo per due, e che come uso fondamentale dovrebbe avere quello di viaggiare....in uno, tranne appunto qualche "feria" sporadica....se fosse così quasi quasi rischierei.... E d'altra parte odio la cattiva fede dei legislatori quando intrecciano i commi in modo tale che nessuno torni:Cosa significa che il bambino dietro può viaggiare senza cinture ma solo se accompagnato da un adulto? E' ovvio che se non ci sono le cinture anche l'adulto resterebbe senza cinture, qundi la situazione non rientrerebbe mai nella regolarità...E' ovvio che se il mezzo è omologato, per dire, 3 posti....o il minore sta davanti (e non torna) oppure sta dietro da solo (e non torna) oppure sta dietro accompagnato (e non torna perchè l'adulto dietro non ha il posto)...Ma che mente deformata hanno?
  • modificato 07:05
    #mammamiacheconfusionela scelta giusta, se si ha una famiglia di tre persone, è di acquistare un camper omologato per tre. il legislatore in astratto fa l'interesse collettivo, il bene di tutti. ma se i "tutti" cercano sempre il cavillo è ovvio che diventa un problema
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 07:05
    ...riprendo questo post perchè mi incuriosisce l'argomento e vorrei capirne di più. Ho letto l'art. del cod. strad. ma sto cercando di capire se ci sono normative particolari per la posizione nel camper dei posti omologati. Mi spiego meglio: Un camper omologato per 5I posti a sedere per i passeggeri stanno tutti dalla parte del conducente, due senso marcia ed uno contro senso.Ma nella dinette ci sono dal lato del passeggero ( a fianco del conducente) altri due posti che non vengono utilizzati, anche se guardndo in rete ho visto camper (presumo americani) che anche li hanno posto con cinture. Oltretutto non riesco a trovare giustificazione nel fatto che le cinture al 3° omologato, quello alle spalle del conducente sono lunghe, mentre al 4° e 5° posto sono corte, come se fossero predisposte solo per bambini.

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