Portamoto

modificato marzo 2009 in Camper-Tecnica
Per chi ha problemi di peso e vuole portarsi dietro lo scooter, o, la moto, può ovviare con questo:

(clicca qui) [url=http://www.pomoars.fr/index.php/N30-1-ROLLI-ALU-STAR-remorque-porte-moto/Fiche-produit-detaillee.html]Rolli Alu Star Pomoars[/url]

Mi sembra manegevole e funzionale e non incide sul peso del camper !!
Giovanni
«1

Commenti

  • modificato 23:15
    Si Giovanni mi piace ed a mio parere sembra anche funzionale, ma per sapere i prezzi? Poi si trova in Italia
    ma al di là delle mie domande il prodotto mi sembra ottimo oltre che innovativo e senza bisogno di omologazioni sul libretto di circolazione
    Ciao ;)
  • modificato 23:15
    [quote]paride53:
    Si Giovanni mi piace ed a mio parere sembra anche funzionale, ma per sapere i prezzi? Poi si trova in Italia
    ma al di là delle mie domande il prodotto mi sembra ottimo oltre che innovativo e senza bisogno di omologazioni sul libretto di circolazione
    Ciao ;)[/quote]

    Comunque, trattandosi di carrello appendice, va fatta la variazione sul libretto di circolazione.
    Per il prezzo ho letto su "Camping Car Magazine" che costa 1900 Euri.
    In Italia non so se lo vendono, ma stai tranquillo che te lo fanno arrivare, per vendere.......!!!
    Ciao,
    Giovanni
  • modificato 23:15
    ciao, bisogna comunque montare il gancio traino....quindi al costo del carrellino devi aggiungere anche quello del gancio
  • modificato 23:15
    [quote]resma:
    ciao, bisogna comunque montare il gancio traino....quindi al costo del carrellino devi aggiungere anche quello del gancio[/quote]

    Certo, alla fine viene una bella cifra, ma almeno non pesa sul camper. Proprio per chi non può fare a meno di avere la moto al seguito !!!
    Ciao,
    Giovanni
  • modificato marzo 2009
    [quote]redsjohn:
    [quote]resma:
    ciao, bisogna comunque montare il gancio traino....quindi al costo del carrellino devi aggiungere anche quello del gancio[/quote]

    Certo, alla fine viene una bella cifra, ma almeno non pesa sul camper. Proprio per chi non può fare a meno di avere la moto al seguito !!!
    Ciao,
    Giovanni[/quote]




    ATTENZIONE:

    carrello appendice non è un rimorchio!!!!!!
    E' considerato prolungamento del bagagliaio con targa ripetitrice.
    Va aggiornato il libretto.
    E' assicurato con la motrice (tranne quando è sganciato)
    Non costituisce complesso veicolare (autotreno con relativi limiti di velocità).

    Ma proprio perchè è un prolungamento del bagagliaio, sempre nei 35 quintali devi rimanere con la patente B.
    Per cui se tu hai già un mezzo fuori peso o vicino al peso, questo non risolve l'eterno dilemma.
    Certo bell'escamotage per vendere ancora qualche pezzo a costosi eurini a coloro che non masticano bene regole e codice della strada.

    Chiaro che se avete un bellissimo semintegrale che pesa a pieno carico 32 quintali ed è omologato a 35 con patente B potete tranquillamente agganciare il tutto nel rispetto:
    - del rapporto di traino
    - della massa totale a terra complessiva
    - della massa rimorchiabile dichiarata da casa madre per il Vs veicolo.

    ciao a tutti



    Per chiarezza, tratto dal C.d.S.:

    I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e del regolamento.
  • modificato 23:15
    [quote]zetros:

    Ma proprio perchè è un prolungamento del bagagliaio, sempre nei 35 quintali devi rimanere con la patente B.
    Per cui se tu hai già un mezzo fuori peso o vicino al peso, questo non risolve l'eterno dilemma.

    [/b][/quote]

    Sbagli Zetros, non è un rimorchio, per cui le 2 masse complessive non devono superare i 35 q., essendo un carrello appendice puoi guidare con la "b" un mezzo di 35 q + un carrello di 750 Kg.
    E' un pò una contraddizione ma è così, adesso vado cercare le norme!
  • modificato 23:15
    ecco questo è quanto dice la normativa:

    Che patente necessita per trainare un rimorchio


    Innanzitutto dissipiamo un dubbio ricorrente: quando il veicolo che traina ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 3.500 kg (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare l'autotreno relativo necessita la patente B o BE, ma non la C o CE come qualcuno crede. Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (autocaravan o autocarri) necessita la C o la CE.


    Autoveicolo trainante di categoria B: (autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico).

    1. Rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg). Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, quindi, è sempre sufficiente la patente B e ciò è perfettamente coerente con la definizione di carrello appendice quale parte integrante del veicolo trattore.

    2. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico non supera la massa a vuoto della matrice). Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la BE.

    3. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico supera la massa a vuoto della motrice). Necessita la patente BE.



    Per cui come vedi ecco che serve per chi ha problemi di peso!!!!!
    Giovanni
  • modificato 23:15
    [quote]redsjohn:
    ecco questo è quanto dice la normativa:

    Che patente necessita per trainare un rimorchio


    Innanzitutto dissipiamo un dubbio ricorrente: quando il veicolo che traina ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 3.500 kg (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare l'autotreno relativo necessita la patente B o BE, ma non la C o CE come qualcuno crede. Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (autocaravan o autocarri) necessita la C o la CE.

    Giusto

    Autoveicolo trainante di categoria B: (autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico).

    1. Rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg). Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, quindi, è sempre sufficiente la patente B e ciò è perfettamente coerente con la definizione di carrello appendice quale parte integrante del veicolo trattore.

    Il totale del complesso veicolare deve essere uguale o inferiore ai 3500 kg

    2. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico non supera la massa a vuoto della matrice). Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la BE.

    GIUSTO

    3. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico supera la massa a vuoto della motrice). Necessita la patente BE.



    Per cui come vedi ecco che serve per chi ha problemi di peso!!!!!
    Giovanni
    [/quote]

    Quali????
    Bisogna in ogni caso rimanere nei 35 quintali come ho già scritto nel mio intervento ed avevo fatto l'esempio del tuo semintegrale che pesando al max 3100 kg potrà agganciare tale dispositivo e non superando il 3500 kg viaggiare in regola; cosa che ad esempio non posso fare io che che peso grosso modo i 35 nudo e supero i 40 in assetto da ferie!

    Esistono degli scritti che alcune autoscuole mettono in circolazione dove sembra sia consentito in particolari condizioni ed entro certi limiti trainare l'appendice e sommare ai 35 quintali i 750 kg dell'appendice appunto per un totale di 42 quintali, ma ripeto le forze dell'ordine più volte interpellate non han dato parere positivo e tuttora è nebulosa la questione (almeno nelle motorizzazioni del Veneto).
    Il tutto gira attorno alla parola "ovvero" inserita nella descrizione del codice della strada e dove alcuni han tentato di far leva; ripeto senza ancora, a mio sapere, riuscirvi.

    Per cui alla luce di tutto attualmente sei in regola se camper + appendice pesa 35 quintali (ok con tolleranza che però non vige in tutta Europa attenzione, anzi solo in Italia)!!


    Ciao
  • modificato 23:15
    Caro Gigi, siccome sei un testone e non sai leggere l'italiano ti faccio vedere cosa dice Wikipedia alla voce patente B, che è molto più chiaro :

    Patente B [modifica]
    Età minima richiesta: 18 anni. Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un'autovettura.

    Abilita a condurre:

    gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
    gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché quest'ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i kg 750 di PTT (peso totale a terra)

    Un conto è un "Rimorchio" un conto è il carrello appendice!

    Ciao bello !!!
    Giovanni
  • modificato 23:15
    E' sempre un piacere ricevere i complimenti da te Giovanni.

    Allego invece il codice della strada, guarda perchè mi pare che gli organi di Stato abbiano questo in dotazione, non Wikipedia, poi magari sbagliano ma per ora è cosi.
    Ti ho evidenziato il punto in questione.


    Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
    Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente.
    1 -bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis.

    1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di
    formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

    1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consigli, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

    1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.


    Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123

    La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

    Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

    Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
    Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D;

    Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

    Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la guida della categoria C.



    I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

    I mutilati ed i minorati fisici, alla guida di veicoli affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

    Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

    La validita' della patente puo' essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

    I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D, e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

    8 bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.



    Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'ltalia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1ø Luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita con decreto del Ministro del trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1ø gennaio 1993, svolgevano tale attivita' da almeno un anno.

    Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

    L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasme nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre alla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

    11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

    Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale , se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

    Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.” «13.Chiunqueguidaautoveicoliomotoveicoli senza aver conseguito la patente diguida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presenteCodice.Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a unanno. Per le violazioni di cui alpresente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.»
    13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2065.


    (soppresso)

    Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di abilitazione del conducente o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del D.T.T., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 .

    Comma abrogato dall'art.2, comma 8 legge 24/12/93 n.537

    Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo I sezione II del Titolo VI.

    Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
  • modificato 23:15
    zetrooooos ... almeno potevi inserire due tre righe
    ahahahahahahahaha :):):P;)
  • modificato 23:15
    [quote]bigfish:
    zetrooooos ... almeno potevi inserire due tre righe
    ahahahahahahahaha :):):P;)[/quote]


    hai ragione.
    Dò l'impressione che mi paghino a metro vero???
    :):):):):)
  • modificato 23:15
    Tanto per chiudere il discorso, in questi giorni ho fatto un pò di ricerca ed o interpellato alcuni amici, anche delle forze dell'ordine..........ti dirò che c'è tanta confusione !!!!!
    La diatriba verte soprattutto sulla denominazione di "carrello appendice" e "rimorchio". Neanche sul sito del Ministero dei Trasporti esistono circolari esplicative dell'art.116.
    Per farla breve la conclusione da parte di tutti è che :
    per i ns. mezzi con qualunque tipo di appendice al seguito , se si vuole viaggiare tranquilli occorre la patente BE !!!!!! a meno che la massa complessiva del VR sia inferiore a 2750 Kg. !!!!

    Alla fine , mio malgrado, mi tocca darti ragione!!!!!!!
    Giovanni
  • modificato 23:15
    [quote]redsjohn:
    Tanto per chiudere il discorso, in questi giorni ho fatto un pò di ricerca ed o interpellato alcuni amici, anche delle forze dell'ordine..........ti dirò che c'è tanta confusione !!!!!
    La diatriba verte soprattutto sulla denominazione di "carrello appendice" e "rimorchio". Neanche sul sito del Ministero dei Trasporti esistono circolari esplicative dell'art.116.
    Per farla breve la conclusione da parte di tutti è che :
    per i ns. mezzi con qualunque tipo di appendice al seguito , se si vuole viaggiare tranquilli occorre la patente BE !!!!!! a meno che la massa complessiva del VR sia inferiore a 2750 Kg. !!!!

    Alla fine , mio malgrado, mi tocca darti ragione!!!!!!!
    Giovanni[/quote]


    2750 kg + 750 kg = 3500 kg.

    Perfetto la B va bene

    ciao
  • modificato 23:15
    Non sono del tutto daccordo, perchè qui in Toscana, sia le motorizzazioni, sia le forze dell'ordine hanno detto a mio suocero Niagara, che con il suo Roller Team Granduca Garage su Ducato X250, oltre ai suoi 35q di massa complessiva, può rimorchiare fino a 7,50q e per l'appunto ha messo e collaudato il gancio di traino per tirare il gommone di 4,30mt.Saluti.
  • modificato 23:15
    [quote]Datasilla:
    Non sono del tutto daccordo, perchè qui in Toscana, sia le motorizzazioni, sia le forze dell'ordine hanno detto a mio suocero Niagara, che con il suo Roller Team Granduca Garage su Ducato X250, oltre ai suoi 35q di massa complessiva, può rimorchiare fino a 7,50q e per l'appunto ha messo e collaudato il gancio di traino per tirare il gommone di 4,30mt.Saluti. [/quote]

    Vedi la confusione!!!!!
    Però trovi il poliziotto che ti applica formalmente il 116 del codice .........vagliela a spiegare che è un carrello appendice e non un rimorchio leggero!!!

    A meno che tu non trovi la circolare esplicativa in tal senso!!!!!

    Ho cercato per quasi una settimana per controbbattere a Zetros e alla fine non trovandola, mi sono dovuto arrendere!!!
    Giovanni
  • modificato aprile 2009
    [quote]Datasilla:
    Non sono del tutto daccordo, perchè qui in Toscana, sia le motorizzazioni, sia le forze dell'ordine hanno detto a mio suocero Niagara, che con il suo Roller Team Granduca Garage su Ducato X250, oltre ai suoi 35q di massa complessiva, può rimorchiare fino a 7,50q e per l'appunto ha messo e collaudato il gancio di traino per tirare il gommone di 4,30mt.Saluti. [/quote]

    [u]Tutte le motorizzazioni e tutte le forze ll'ordine della Toscana???!![/u]

    Quando altri lo fermeranno(in territorio nazionale ed internazionale) e lo multeranno (ritirando anche la carta di circolazione) sarà cosa buona e giusta se tuo suocero potrà esibire nell'ordine:
    - nome e cognome dei funzionari della motorizzazione
    - nome e cognome dei componenti delle forze dell'ordine
    - documentazione rilasciata con tanto di firma in originale di costoro con attestazione di quanto dichiarato (e sappiamo già che non ha nulla in mano di quanto sopra!!!!!).

    Diversamente andrà incontro alle sanzioni del caso che per inciso non son nemmeno tanto leggere.
    Certo potrà fare tutti i ricorsi che vuole, ma intanto il camperino lo lascia fermo (o va in giro senza gommone o si fa la BE) fino a ricorsi conclusi con tanto di sentenza.

    Purtroppo è questa scarsa conoscenza ed il poco incline, da parte di chi di competenza che dovrebbe parlare un unico linguaggio, dar le giuste informazioni all'utente a creare i dubbi e le disquisizioni che anche in questo post abbiamo sviscerato.

    Ciao
  • modificato aprile 2009
    siete riusciti a fammi dubitare delle mie convinzioni riguardo a :ganci,rimorchi,patenti portate ecc. pertanto x schiarirmi le idee andata a visirare questo il sito del gancio di traino montato sulla mia auto:

    http://www.ellebi.com/italiano/notizie/faq.asp

    dove ho avuto tutti i chiarimenti.
  • modificato 23:15
    [quote]marzia055:
    siete riusciti a fammi dubitare delle mie convinzioni riguardo a :ganci,rimorchi,patenti portate ecc. pertanto x schiarirmi le idee andata a visirare questo il sito del gancio di traino montato sulla mia auto:

    http://www.ellebi.com/italiano/notizie/faq.asp

    dove ho avuto tutti i chiarimenti.[/quote]


    si in effetti loro fanno chiarezza e soprattutto differenziano (come è giusto che sia) i t.a.t.s. che nello specifico sono i rimorchi come quello del suocero dell'amico/a Datasilla


    ciao
  • modificato aprile 2009
    [quote]marzia055:
    siete riusciti a fammi dubitare delle mie convinzioni riguardo a :ganci,rimorchi,patenti portate ecc. pertanto x schiarirmi le idee andata a visirare questo il sito del gancio di traino montato sulla mia auto:

    http://www.ellebi.com/italiano/notizie/faq.asp

    dove ho avuto tutti i chiarimenti.[/quote]


    Non fanno chiarezza per niente , ripete quello che dice l'art.116, e non dice che si può giudare un camper di 35q e un carrello appendice con la sola "B" !! Anzi dice l'inverso!!!!
    Giovanni
  • modificato 23:15
    [quote]zetros:
    [quote]marzia055:
    siete riusciti a fammi dubitare delle mie convinzioni riguardo a :ganci,rimorchi,patenti portate ecc. pertanto x schiarirmi le idee andata a visirare questo il sito del gancio di traino montato sulla mia auto:

    http://www.ellebi.com/italiano/notizie/faq.asp

    dove ho avuto tutti i chiarimenti.[/quote]

    [quote]zetros:

    si in effetti loro fanno chiarezza e soprattutto differenziano (come è giusto che sia) i t.a.t.s. che nello specifico sono i rimorchi come quello del suocero dell'amico/a Datasilla


    ciao[/quote]

    Si, ma se lo suocero di Datasilla non ha la BE, non è in regola!!!
    Giovanni
  • modificato aprile 2009
    Io dico che se esiste una legge va rispettata ed eventualmente metterci in regola secondo le sue direttive, solo che troppo spesso si cerca di trovare cavilli e scappatoie,poi quando veniamo fermati e multati la colpa è degli agenti troppo ligi alle leggi.
    La patente B consente la guida di un mezzo fino a 35q.li o di una motrice con rimorchio per un totale di 35 q.li punto e basta.
    (Eventuali tolleranze non sono da tenere in considerazione,al massimo possono evitarci pene più severe).
  • modificato 23:15
    quoto marzia!
    qualcuno tra chi ha installato il portamoto omologato all'estero sarebbe tanto gentile da inviarmi la scansione della documentazione rilasciata dalla ditta?
    per capirci qualcosa in più.... non per altro....
    e se è così come stanno dicendo... ci sta che alla fine lo monto io pure... ma vorrei esserne certo...
    grazie
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 23:15
    [quote]alien:
    quoto marzia!
    qualcuno tra chi ha installato il portamoto omologato all'estero sarebbe tanto gentile da inviarmi la scansione della documentazione rilasciata dalla ditta?
    per capirci qualcosa in più.... non per altro....
    e se è così come stanno dicendo... ci sta che alla fine lo monto io pure... ma vorrei esserne certo...
    grazie[/quote]


    appena posso ti mando la mia ma devo andarla a prendere in camper poi portarmela in ufficio.
    in ogni caso ricalca quello che la direttiva dice (e mi pare che sia postata qui) e riporta l'omologazione del paese europeo che per primo l'ha recepita conla relativa traduzione giurata.

    Appena posso te la posto
  • modificato 23:15
    grazie Gigi... se puoi scansionarla e inviarmela per email all'indirizzo del profilo mi fai un grosso piacere...
    ciao
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato 23:15
    [quote]marzia055:
    Io dico che se esiste una legge va rispettata ed eventualmente metterci in regola secondo le sue direttive, solo che troppo spesso si cerca di trovare cavilli e scappatoie,poi quando veniamo fermati e multati la colpa è degli agenti troppo ligi alle leggi.
    La patente B consente la guida di un mezzo fino a 35q.li o di una motrice con rimorchio per un totale di 35 q.li punto e basta.
    (Eventuali tolleranze non sono da tenere in considerazione,al massimo possono evitarci pene più severe). [/quote]

    no marzia non facciamo casini, non so se applicabile ad un portamoto ma... il codice della strada prevede con patente B anche la possibilità di trainare un rimorchio targato (quindi non appendice) ma esclusivamente T.A.T.S. (per uso sportivo o turistico) con massa complessiva massima non superiore a 750kg ... quindi per un totale di 3500+750 kg ;)
    ciao alberto
  • modificato 23:15
    [u]SALVE CARI SIGNORI[/u]
    visto che secondo voi io non sono in regola,vi allego il chiarimento rilasciato del ministero dei trasporti

    Chiarimenti su patente e rimorchi leggeri

    Sembra incredibile ma ancora oggi esistono alcuni soggetti, preposti al controllo della
    circolazione, che non sono a conoscenza della normativa sulla patente riferita ai rimorchi
    leggeri come i trailer per trasporto cavalli.
    I rimorchi leggeri, cioè quelli aventi massa complessiva inferiore a 750 kg, godono di
    particolari vantaggi dal punto di vista della circolazione. Infatti, in alcuni casi, consentono
    di utilizzare una patente di categoria inferiore a quello che si penserebbe necessario.
    La trattazione che segue non è valida soltanto per gli elevatori per traslochi ma per
    un'ampia varietà di veicoli caratterizzati dall'essere costituiti da un rimorchio leggero.
    Vediamo nel dettaglio cosa dice l'articolo 116 del Codice della Strada a proposito delle
    categorie di patente di guida:
    • Patente di categoria B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
    complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
    del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero
    un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
    una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
    • Patente di categoria C: Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
    superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui
    guida è richiesta la patente della categoria D
    L'interpretazione errata relativa alla patente B nacque, presumibilmente, dall'inesatta
    lettura della parola "ovvero" che nella lingua italiana ha il significato di "oppure".
    Infatti, se sostituissimo alla parola "ovvero" l'errato sinonimo di "cioè", otterremmo una
    interpretazione della legge che ci indurrebbe a pensare che con la patente B non esiste
    l'eccezione del rimorchio leggero e che occorra sempre fare la somma delle due masse
    complessive a pieno carico, verificando che la massa complessiva totale a pieno carico
    per i due veicoli non sia superiore a 35 quintali: nulla di più sbagliato.
    Se sostituiamo la parola "oppure" correttamente, otteniamo la seguente dicitura:
    • Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
    il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
    anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la
    massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
    pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
    Questa dicitura è ora sufficientemente chiara e afferma che con la patente B è possibile
    guidare un autoveicolo di massa complessiva fino a 3,5 t al quale è agganciato un
    rimorchio leggero OPPURE (cioè, se il rimorchio non è leggero perché supera i 750 kg), è
    possibile trainare un rimorchio il cui peso non superi la massa a vuoto del veicolo trainante
    e tale che la somma delle due masse complessive (veicolo + rimorchio) non superi i 35
    quintali.
    Per quanto riguarda la patente di categoria C, il discorso è più chiaro: possiamo guidare gli
    autoveicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, eccetto quelli per i quali è
    necessaria la patente D, anche se agganciamo un rimorchio leggero.

    Per fugare ogni dubbio residuo, il 25 maggio del 1994 il Ministero dei Trasporti emanò una
    circolare chiarificatoria sull'argomento della quale riportiamo il testo:
    MINISTERO DEI TRASPORTI
    DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
    IV Direzione Centrale - Div. 46
    Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994

    OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di
    Catg. B.
    A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino
    con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
    L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
    "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
    indicati per le rispettive categorie:
    omissis
    B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
    e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se
    trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
    veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
    veicoli superiore a 3,5 t.".
    Omissis
    La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare
    complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa
    complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285).
    Inoltre, la
    suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg
    purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed
    il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
    Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto
    di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di
    omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima,
    le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di
    circolazione.
    Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno
    una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima
    assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la
    massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia
    uguale o inferiore a 3,5 t
    VI BASTANO LE SPIEGAZIONI?
    Saluti a tutti
  • modificato 23:15
    perchè dici che non sei in regola???
    tuo genero dice che le motorizzazioni toscane ti hanno detto che OLTRE ai 35 quintali puoi trainare i 7,5 del tats nel tuo caso.

    mentre mi pare che anche con quel che posti sia chiaro che qualsiasi cosa tu traini, (appendice, leggero o tats) sempre nei 35 quintali devi rimanere.
    Alla luce di questo se col tuo semintegrale rimani nei 35 quintali complessivi (trattore + rimorchio)nulla da dire, diversamente devi esibire come detto documentazione ad avvalorare quel che sopra è descritto.

    Questo è quel che posti:

    "Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t


    saluti
  • modificato 23:15
    [quote]bigfish:
    [quote]marzia055:
    Io dico che se esiste una legge va rispettata ed eventualmente metterci in regola secondo le sue direttive, solo che troppo spesso si cerca di trovare cavilli e scappatoie,poi quando veniamo fermati e multati la colpa è degli agenti troppo ligi alle leggi.
    La patente B consente la guida di un mezzo fino a 35q.li o di una motrice con rimorchio per un totale di 35 q.li punto e basta.
    (Eventuali tolleranze non sono da tenere in considerazione,al massimo possono evitarci pene più severe). [/quote]

    no marzia non facciamo casini, non so se applicabile ad un portamoto ma... il codice della strada prevede con patente B anche la possibilità di trainare un rimorchio targato (quindi non appendice) ma esclusivamente T.A.T.S. (per uso sportivo o turistico) con massa complessiva massima non superiore a 750kg ... quindi per un totale di 3500+750 kg ;)
    ciao alberto[/quote]



    Sbagliato!!!
    il complesso veicolare definito dal CdS autotreno deve rimanere nei 35 quintali complessivi se possiedi patente B.
  • modificato 23:15
    Zetros, scusa
    ho lasciato quella parte nella tastiera.

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