Sentenze favorevoli ai camperisti

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Commenti

  • modificato dicembre 2011
    L'odinanza è scritta male per i motivi che potete leggere qui nei miei commenti punto per punto alla presa di posizione ministeriale.

    [quote]Inoltre, quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.[/quote]

    Fabio & Dondolini ci provano sempre, questo non è campeggio è abuso edilizio, fare collegamenti permanenti è un abuso edilizio non è campeggio:Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.05.2009 n. 22054, Consiglio di Stato Sezione V, 11 ottobre 2002 n. 5503, Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 27 novembre 2000 n. 12128.

    Per farci un favore Fabio e Dondolini qui si dimostrano veramente...

    L'azione del verbo campeggiare è svolta dalle persone non dal mezzo. Il mezzo fermo sulla strada può costituire o no un campeggio o un attendamento (sinonimi e sostantivi) ma non fa campeggio, lo fanno le persone. Fabio e Dondolini utilizzano pertanto termini ambigui e mascherano il soggetto utilizzando il verbo mentre nell' art. 185 c'è il sostantivo.

    La Suprema Corte di Cassazione si è invece espressa in tal senso circa il campeggio:

    [quote]Cass. 1992 n. 2718L'ordinanza comunale [u]vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta[/u] sulla strada pubblica. [u]Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta[/u], [u]vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente)[/u]. [u]Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo.[/u]
    L'ordinanza comunale, in altri termini, [u]pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi,[/u] anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone.
    Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26.[/quote]



    [quote]CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574
    Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) -[u] nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.[/u]
    È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale.

    ...

    Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati.
    È invero evidente che le due normative poste a raffronto [u]concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade[/u], e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, [u]e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato[/u].
    [/quote]

    La sentenza più recente prende in esame anche la legge Fausti che prevedeva la stessa cosa del comma 2 dell'art. 185.

    Sarebbe ora che Fabio e Dondolini la smettessero di scrivere inesattezze.


    [quote]Per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.[/quote]

    In primis chi è che attiva "il campeggiare" nel comma 2 non c'è il verbo campeggiare ma i sostantivi campeggio e attendamento e come campeggiano le persone, l'autocaravan costituisce o no un campeggio (l'insieme degli strumenti per far fare il campeggio alle persone) un attendamento.

    Fateci caso, si è utilizzato volutamente il verbo"campeggiare"... si attiva "il campeggiare" in modo impersonale per mascherare il soggetto. E' un uso dei termini capzioso. La sosta dell'autocaravan - che è un momento della circolazione -  consiste nell'arresto della marcia prolungato nel tempo, art. 157 (quindi si tratta di circolazione del mezzo non di attività delle persone quando il mezzo è fermo). Quando si parla di sosta si parla di un veicolo che arresta la sua marcia; punto.

    [quote]La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S. laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, la condotta deve essere sanzionata.[/quote]

    Ok.

    [quote]Alla luce di quanto sopra il richiamo del combinato degli artt. 6, 7 e 185 del CDS, nel testo dell'ordinanza in questione, appare non appropriato al fine di limitare la sosta alle autocaravan, in quanto il medesimo art. 185 stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, ed in particolare al secondo comma che" la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non appoggia sul suolo salvo che con le ruote ....... ".[/quote]

    Ok. Ma parliamo sempre di sosta del mezzo. Il CDS non può andare oltre (art. 1 comma 2).

    [quote]Anche i richiami all'art, 1 del DM 5 agosto 2008, e all'art. 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, probabilmente si presentano pertinenti al fine di evitare il campeggio alle autocaravan, ma l'utilizzo di tali norme non trova una giustificazione giuridica nel volere vietare la "sosta" delle autocaravan, in quanto questa, come è noto, è un momento della circolazione stradale.
    [/quote]

    Falsa la prima parte. Le autocaravan non campeggiano, campeggiano le persone.  Vera la seconda, la sosta è un momento della circolazione stradale. Ma allora se è un momento della circolazione stradale non è un momento del turismo.

    [quote]Dal testo dell'Ordinanza de qua si evince la previsione del divieto di sosta agli autocaravan anche nelle "aree private". A tale riguardo, si fa presente che l'art. 2, comma 1, del Codice della strada, nel definire la strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni,dei veicoli e degli animali", implicitamente individua l'ambito applicativo del medesimo Codice.
    [/quote]

    E bravo. Vero. Il CDS si occupa solo della circolazione sulle strade. E basta!!!! OK.

    [quote]Da ciò si deduce che una eventuale regolamentazione della sosta, previa utilizzo del Codice della strada, è consentita solamente sulle strade pubbliche ovvero sulle strade private aperte ad uso pubblico, escludendo a priori le strade private precluse al pubblico passaggio.[/quote]

    OK.

    [quote]Infine, alla luce di quanto sopra, e considerato l'ambito applicativo della regolamentazione in oggetto, appare illogica nonché illegittima l'applicazione di sanzioni che non siano quelle contemplate dal Codice della strada, ed inoltre non sembra neppure possibile notificare agli utenti della strada i contenuti prescrittivi contemplati nell'Ordinanza in esame in quanto una segnaletica stradale di questo tipo non è contemplata dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso.
    [/quote]
    Da qui si evince che il comune ha fatto una ordinanza "ibrida" di quelle che parlano di "sosta, campeggio" e citano anche il CDS. Sull'argomento richiamo una sentenza spesso citata da IVANOPP nella quale la Cassazione indica chiaramente che quando si devono invocare i motivi di igiene (se si deve vietare il campeggio ndr)  non si deve fare riferimento al CDS, la sentenza è la nr. 23503 del 2006 della seconda sezione civile a fronte di un ricorso contro un multa - per l'infrazione all'ordinanza nr. 32 "la quale prevedeva il divieto di sosta sull'intero territorio comunale" fatta ad un camperista che su suolo privato aveva chiuso le tendine parasole.  La Cassazione ha sancito che nonostante una improvvida citazione dell'art. 7 del CDS l'ordinanza in realtà è emessa in base all'art. 54 del DLGv 267/2000 e accoglie il ricorso del comune.

    Di conseguenza il divieto di campeggio e ciò che è o non è campeggio delle persone non lo stabilisce il CDS che si occupa solo della condizione in cui deve essere collocato il veicolo.



    [quote]Per quanto sopra, se l'Ordinanza in questione risulta tuttora in vigore, si invita codesta Amministrazione a provvedere alla revoca della medesima e alla eventuale rimozione della segnaletica apposta, ovvero alla sua rettifica in conformità alle disposizioni sopra riportate.
    [/quote]

    Concordo. Se per vietare il campeggio parla della sosta del mezzo è un'ordinanza scritta male.


    [quote]Si ricorda altresì che la presente nota è predisposta dal Ministero scrivente per i poteri di direttiva ed interpretazione in materia dì circolazione stradale, conferitegli dall'articolo 5 del Codice della strada, cui gli enti proprietari delle strade devono uniformarsi.
    [/quote]

    Siamo d'accordo ma si tratta di circolazione. Se il comune si fa furbo emette una ordinanza che vieta alle [u]persone fisiche[/u], sul territorio comunale,[u] il soggiorno in mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta debitamente autorizzate[/u],  senza rifarsi al Codice della strada.

    Oppure se è un comune in Emilia Romagna applica il divieto di campeggio contenuto nell'art. 41 della legge regionale 16/2004. Poi vattela a sbrogliare con la Regione.


  • modificato marzo 2014

    Un fiume di (inutili) parole per cercare di delegittimare delle chiare indicazioni Ministeriali aventi il solo scopo di richiamare le amm. pubbliche al rispetto della vigente normativa  (e il motivo per cui e’ stato fatto sta a significare che ne esiste il motivo e la necessita', ovvero se le amm. comunali rispettassero a loro volta la vigente normativa non ci sarebbe bisogno di interventi Ministeriali).

    Riguardo alle sentenze di Cassazione note e che nulla hanno a che vedere con la sosta dei camper su pubbliche pertinenze stradali , per chi ne fosse interessato sono elencate e descritte per esempio nel primo messaggio di questo stesso topic.

    Poi chi legge si fa ovviamente e giustamente l’opinione che vuole.

  • modificato marzo 2014
    Se è un manifesto non è uno statuto. Non avendo uno statuto non avete una associaizone, un presidente, un consiglio e non si sa se quanto tu parli lo fai o no anome dell'associazione o di un movimento che non avendo uno stato e cariche sociali non può essere ufficialmente rappresentato.

  • modificato marzo 2014
    image
  • modificato marzo 2014
    [size=36pt][glow=red,2,300]23[/glow][/size]
  • modificato marzo 2014

    Il Prefetto di Sassari ha accolto il ricorso contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Stintino nel luglio 2011 per la violazione dell'art. 7/14° del vigente C.D.S. (sosta del camper in luogo ove era permesso solo ad autovetture, motocicli e ciclomotori).

    Per chi ne fosse interessato il testo della sentenza e' disponibile in [url=http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114]http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114[/url]

  • modificato marzo 2014
    E', al momento, uno dei Prefetti che si sono "bevuti" la nota ministeriale e non essendo dei giudici si sono arrogati un potere che non hanno, quello di disapplicare le ordinanze sulla base di una cosa che chiamano direttiva ma in realtà è una semplice circolare interpretativa. E' un potere che spetta ad un Giudice. 

    A Livorno no. Né il Prefetto e tantomeno il GDP se la sono bevuta.



  • modificato marzo 2014

    Considerato che e' previsto poter presentare ricorsi anche al Prefetto cio' sta ovviamente a significare che i Prefetti sono perfettamente in grado giudicare.

    PS: il Prefetto di Sassari se l'e' "bevuta" cosi' come altri tra cui p.e. il GdP di Grosseto , e comprendo che le dispiaccia considerato che il ricorso che ha vinto lo aveva presentato per non vincerlo per cercare di deligittimare le note/circolari ministeriali ... bel "autolesionista" 

       
  • modificato marzo 2012
    Il tema è spinoso e non lo affronto con te. E' mia opinione, che peraltro condivido, che disapplicando le ordinanze i Prefetti stiano commettendo un abuso. Questo è il motivo per cui alcuni non accolgono e altri accolgono. Ma questo non lo devo scrivere a te. Non lo capiresti. Divresti smetterla con il darmi dell'autolesionista. Tu che dici di girare con il camper e non postare mai una foto o un diario dei posti in cui sei stato.

    Perché allora vuol dire che se io sono un autolesionista tu sei proprio un coglione se non capisci che io il mio camper me lo godo ma del tuo non c'è certezza.



  • modificato marzo 2012
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg148667#msg148667 date=1332016882]
    Perché allora vuol dire che se io sono un autolesionista tu sei proprio un coglione se non capisci che io il mio camper me lo godo ma del tuo non c'è certezza.
    [/quote]

    In effetti conosco tantissimi camperisti che per godersi il camper si fanno fare delle multe apposta per poi fare ricorso con la finalita' di perderlo  (e pure non riuscendoci)

    PS: il mio camper (il "pappagallo" come da lei definito, un CI Carioca25 piccolo, spartano e datato ma con cui mi trovo benissimo) esiste eccome (per soddisfare la sua curiosita' e per farle dormire sonni tranquilli togliendole tali "incertezze" , se lo desidera le posso mandare la fotocopia del libretto di circolazione e una foto con dedica ...)

  • modificato marzo 2014
    Che ce l'hai è quasi certo. Che lo usi ho forti dubbi.
  • modificato marzo 2014
    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg148656#msg148656 date=1332014359]

    Il Prefetto di Sassari ha accolto il ricorso contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Stintino nel luglio 2011 per la violazione dell'art. 7/14° del vigente C.D.S. (sosta del camper in luogo ove era permesso solo ad autovetture, motocicli e ciclomotori).

    Per chi ne fosse interessato il testo della sentenza e' disponibile in [url=http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114]http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114[/url]
    [/quote]

    Scusa, ma non riesco ad aprirlo... Visto che la cosa  mi interessa molto (abito a Sassari e vado spesso a Stintino) potresti gentilmente mandarmelo in mp? grazie!
  • modificato marzo 2014

    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg148656#msg148656 date=1332014359]
    Il Prefetto di Sassari ha accolto il ricorso contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Stintino nel luglio 2011 per la violazione dell'art. 7/14° del vigente C.D.S. (sosta del camper in luogo ove era permesso solo ad autovetture, motocicli e ciclomotori).

    Per chi ne fosse interessato il testo della sentenza e' disponibile in [url=http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114]http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=114[/url]
    [/quote]

    [quote author=sardegna61 link=topic=100804.msg148774#msg148774 date=1332166302]
    Scusa, ma non riesco ad aprirlo... Visto che la cosa  mi interessa molto (abito a Sassari e vado spesso a Stintino) potresti gentilmente mandarmelo in mp? grazie!
    [/quote]

    E' un file compresso .rar (simile a .zip, il decompressore .rar si puo' trovare e scaricare da internet facendo una ricerca).

    Ti mando un mp e se riesco ti allego la sentenza in formato .jpg

  • modificato marzo 2014
    Avete altre sentenze favorevoli? Qui ci stanno Prefetti che aderiscono alle tesi del MIT, GDP che non aderiscono e altri Prefetti che aderiscono. Per saper come si sta consolidando la giurisprudenza dei GDP e dei Prefetti occorrono sentenze da pubblicare. Chi le ha le metta in rete per favore è per il bene di tutti sapere come si sta orientando la giurisprudenza.

    Ciao.
  • modificato marzo 2014
    sull'annosa questione del divieto di campeggio esplicitato dall'art. 185 del codice della strada c'è una proposta di modifica presentata dal senatore Ruta, neoeletto nelle liste del PD. Proposta sostenuta dal Club Campeggio Molise.

    Personalmente non so dare  una valutazione di questa cosa, dato che qualora dovesse essere approvata modificherebbe radicalmente la giurisprudenza e la gran parte delle amministrazioni comunali dovrebbero adeguarsi al nuovo dettame ma spero almeno possa servire per far capire che le aree comunali (alla francese) potrebbero essere la soluzione definitiva.

    il testo:
    [url=http://www.camperlife.it/news_3687_Proposta-di-modifica-al-Codice-della-Strada.html]http://www.camperlife.it/news_3687_Proposta-di-modifica-al-Codice-della-Strada.html[/url]

    buona lettura
    :D
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato marzo 2014
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg150536#msg150536 date=1334072376]
    Avete altre sentenze favorevoli?
    [/quote]

    Chiedo scusa perche' essendo stato per un po' di tempo assente in questo forum non ho piu' aggiornato questo, ed altri, topics.

    Di seguito lo aggiorno quindi con le ultime sentenze favorevoli ai camperisiti a me note :


    - marzo 2012 : Con ordinanza n. 100 del 07 marzo 2012, preso atto della circolare del Ministero dell’Interno n. 277 del 15 gennaio 2008, della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0000381 del 28 gennaio 2011, il Comune di Rosignano Marittimo ha revocato le ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 disponendo per l’effetto la rimozione delle sbarre limitatrici di altezza.


    - agosto 2012 : annullata l'ordinanza di divieto di sosta camper su tutto il territorio comunale emessa dall'amministrazione di Rodano (MI)


    - 2 agosto 2012 : il Comando di Polizia Locale di Como ha annullato il verbale riguardante la sosta del camper in zona riservata ad altre categorie di veicoli (cartello segnaletico di parcheggio pubblico con simbolo di autovettura).


    - il 10 agosto 2012 con provvedimenti prot. 5264 e 5340/11/RIC/AREA III datati 3 luglio 2012 la Prefettura di Livorno ha accolto i ricorsi archiviando il verbale n. 437397/11/P emesso il 26 luglio 2011 e il verbale n. 451799/11/P emesso il 1° settembre 2011 dalla Polizia municipale di Livorno.


    - ottobre 2012 : vinto ricorso per multa per limiti di velocità per camper over 35 ql (in quanto i camper sono soggetti alla stessa disciplina delle autovetture in quanto entrambi i veicoli appartengono alla stessa categoria M1) .


    - 24 agosto 2012 : il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto prot. 305 ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza del Comune di Tropea nr. 1 del 13/08/2011 con la quale si vietava lo ‘stazionamento’ delle autocaravan in alcune zone del territorio comunale.


    - giugno 2012 : con nota protocollo nr. 24976 il comando di PM di Albenga indica che il divieto di sosta per camper in via Einaudi (ordinanza nr. 48/2007) e’ da ritenersi annullato in base alla circolare del Ministero degli interni nr. 277 del 15 gennaio 2008 (disponibile p.e. in [url=http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55]http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55[/url]). Il 18 gennaio 2013 il Comune di Albenga comunica che la segnaletica in via Einaudi è stata rimossa.


    18 gennaio 2013 : il Prefetto di Livorno annulla un verbale emesso dalla polizia municipale di San Vincenzo per divieto di sosta camper , ed inoltre il comune di S. Vincenzo, a seguito diffida disposta dal ministero dei trasporti in data 8/11/12 , ha provveduto a revocare l'ordinanza sindacale e al contempo a disporre la rimozione la segnaletica di divieto di sosta agli autocaravan.
    Alcuni commenti sulla sentenza:
    MOLTO BENE per il fatto che il Prefetto abbia fatto esplicitamente riferimento alla circolare Ministeriale nr. 277 del 14/1/2008 (disponibile p.e. in [url=http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55]http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55[/url])
    BENISSIMO per il fatto che non sia solo stata annullata la singola multa bensi’ che il comune di S. Vincenzo, a seguito diffida disposta dal ministero dei trasporti in data 8/11/12 , abbia provveduto a revocare l'ordinanza sindacale e al contempo a disporre la rimozione la segnaletica di divieto di sosta agli autocaravan , ovvero tale sentenza vinta non e’ utile solo al singolo camperista (in quanto non deve pagare la multa) bensi’ a TUTTI i camperisti in quanto non esistendo piu’ il divieto …



    PS: in alcuni casi non si tratta di ricorsi vinti come da oggetto di questo topic, ma a parer mio e’ meglio ancora in quanto sono decisioni delle Amm. Comunali che prendono giustemente e correttamente in considerazione la circolare del Ministero degli interni nr. 277 del 15 gennaio 2008 evitando cosi’ inutili perdite di tempo e di denaro ai cittadini e alla pubblica amministrazione (GdP e Prefetti) in ricorsi.


  • modificato marzo 2014
    bello rimanere aggiornati.. ;D
  • modificato marzo 2014
    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg183198#msg183198 date=1365872138]

    PS: in alcuni casi non si tratta di ricorsi vinti come da oggetto di questo topic, ma a parer mio e’ meglio ancora in quanto sono decisioni delle Amm. Comunali che prendono giustemente e correttamente in considerazione la circolare del Ministero degli interni nr. 277 del 15 gennaio 2008 evitando cosi’ inutili perdite di tempo e di denaro ai cittadini e alla pubblica amministrazione (GdP e Prefetti) in ricorsi.
    [/quote]

    a dire il vero spero solo che questo tornare sui propri passi non sia preludio di un diverso modo di approcciare il problema da parte delle Amministrazioni. In virtù del principio di autotutela si revocano ordinanze che si presentano viziate nella forma e che dopo studi normative vengono ripresentate nella forma corretta. A nostre spese (dei camperisti) abbiamo imparato che stanno imparando a correggere gli errori...
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • modificato aprile 2013
    Questa mi pare di tono bacchettatorio leggermente contrario, riguarda Basiglio, vicenda della quale se ne era persa traccia sui siti dei camperisti, dalla lettura della sentenza si capirebbe perché.

    [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML[/url]

    Occorrerebbe sempre  evitare, in ambito camperistico l'effetto "tre uomini e una gamba":  Marocco-Italia 10-3.



  • modificato aprile 2013
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg183247#msg183247 date=1365944296]
    Questa mi pare di tono bacchettatorio leggermente contrario, riguarda Basiglio, vicenda della quale se ne era persa traccia sui siti dei camperisti, dalla lettura della sentenza si capirebbe perché.

    [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML[/url]

    [/quote]


    Premesso che e’ puro “azzeccagarbugliese”  (povera Italia…), la sentenza non entra minimamente nel merito delle motivazioni inerenti i divieti illegittimi per camper bensi’ prende in considerazione tutt’altre argomentazioni.

    Cmq , “contento” lei e il suo amico casimirro ...


    PS (chiedendo scusa per l’OT): chi ha inserito a mia insaputa la firma con “Robin Hood” puo’ cortesemente rimuoverla ? grazie.

  • modificato marzo 2014
    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg183273#msg183273 date=1365960816]
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg183247#msg183247 date=1365944296]
    Questa mi pare di tono bacchettatorio leggermente contrario, riguarda Basiglio, vicenda della quale se ne era persa traccia sui siti dei camperisti, dalla lettura della sentenza si capirebbe perché.

    [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML[/url]

    [/quote]


    Premesso che e’ puro “azzeccagarbugliese”  (povera Italia…), la sentenza non entra minimamente nel merito delle motivazioni inerenti i divieti illegittimi per camper bensi’ prende in considerazione tutt’altre argomentazioni.

    Cmq , “contento” lei e il suo amico casimirro ...


    PS (chiedendo scusa per l’OT): chi ha inserito a mia insaputa la firma con “Robin Hood” puo’ cortesemente rimuoverla ? grazie.
    [/quote]

    Puoi spiegare a parole tue la sentenza? Grazie.
  • modificato marzo 2014
    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg183273#msg183273 date=1365960816]
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg183247#msg183247 date=1365944296]
    Questa mi pare di tono bacchettatorio leggermente contrario, riguarda Basiglio, vicenda della quale se ne era persa traccia sui siti dei camperisti, dalla lettura della sentenza si capirebbe perché.

    [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML[/url]

    [/quote]


    Premesso che e’ puro “azzeccagarbugliese”  (povera Italia…), la sentenza non entra minimamente nel merito delle motivazioni inerenti i divieti illegittimi per camper bensi’ prende in considerazione tutt’altre argomentazioni.

    Cmq , “contento” lei e il suo amico casimirro ...


    PS (chiedendo scusa per l’OT): chi ha inserito a mia insaputa la firma con “Robin Hood” puo’ cortesemente rimuoverla ? grazie.
    [/quote]

    Fatto, sparito Robin Hood! Basta chiedere e ti sarà dato.
  • modificato marzo 2014
    [quote author=RossiM link=topic=100804.msg183273#msg183273 date=1365960816]
    [quote author=Anto_57 link=topic=100804.msg183247#msg183247 date=1365944296]
    Questa mi pare di tono bacchettatorio leggermente contrario, riguarda Basiglio, vicenda della quale se ne era persa traccia sui siti dei camperisti, dalla lettura della sentenza si capirebbe perché.

    [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2007/200701952/Provvedimenti/201100384_01.XML[/url]

    [/quote]


    Premesso che e’ puro “azzeccagarbugliese”  (povera Italia…), la sentenza non entra minimamente nel merito delle motivazioni inerenti i divieti illegittimi per camper bensi’ prende in considerazione tutt’altre argomentazioni.

    Cmq , “contento” lei e il suo amico casimirro ...


    PS (chiedendo scusa per l’OT): chi ha inserito a mia insaputa la firma con “Robin Hood” puo’ cortesemente rimuoverla ? grazie.
    [/quote]

    Mi sa che tu non hai letto la sentenza.
    Ti riporto un passo, senz'altro scritto in ottimo italiano e non in azzeccagarbugliese, come ami spesso definire in modo dispregiativo il linguaggio tecnico giuridico:
    "Il rapporto fra il Ministero dei Trasporti ed il Comune, quest’ultimo quale soggetto proprietario della strada in cui è collocata la segnaletica, non può infatti essere considerato un rapporto di gerarchia amministrativa vera e propria, in quanto l’Amministrazione comunale, nell’attività di apposizione e manutenzione della segnaletica di cui all’art. 37 comma 1° del Codice della Strada, esercita i poteri propri dell’Ente Locale di gestione ed amministrazione del territorio, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ed anche, giova ricordarlo, dell’art. 118 comma 1° della Costituzione.
    Di conseguenza, i provvedimenti comunali di cui al citato art. 37 sono espressione della potestà amministrativa del Comune e la previsione di un ricorso amministrativo al Ministero contro gli stessi non si giustifica con una presunta supremazia di quest’ultimo ma soltanto alla luce di un generale potere di vigilanza in materia di circolazione stradale riconosciuto all’Amministrazione centrale dei Trasporti".

    Si tratta in ogni caso di un ricorso amministrativo!
  • modificato marzo 2014
    ma cosa c'è da non capire?!
    è molto chiara...
    un tizio che afferma di essere proprietario di un veicolo ricreativo (falso) residente in piemonte impugna un atto del comune di Basiglio (lombardia) giusto per rompere le scatole.
    Il ministero dei Trasporti non verifica nulla e bacchetta il comune di Basiglio... (vabbè ...amici al ministero?)
    il comune giustamente ricorre e smonta per filo e per segno il tutto dimostrando pure che il signor marchesi  non ha interesse a chiedere l'annullamento: ha preso una contravvenzione? abita nel comune e non può parcheggiare? no... è un "non si sa mai passassi da quelle parti è meglio sistemare prima" e poi "ho un parente che ha un veicolo ricreativo"

    Mi sa che qui il Don Quijote de la Mancha quanto a battaglie contro i mulini a vento è una pippa in confronto a chi ha proposto il ricorso.

    Se dovete fare le battaglie fatele in maniera da non perderci la faccia.

    Notare la compensazione interna delle spese.... come scrive dice Pippo nel suo Avatar "e io pago!"
  • modificato marzo 2014
    Secondo me la cosa più pericolosa di questa sentenza è la seguente frase:

    [quote]Se si ammettesse la legittimazione di qualsivoglia associazione di titolari di autocaravan ad impugnare un provvedimento di qualsiasi Comune, per il solo fatto di avere ad oggetto camper e mezzi simili, si finirebbe per aprire la strada ad una sorta di azione popolare di controllo generalizzato dell’attività amministrativa in materia di segnaletica.[/quote]

    Che vale a dire che una eventuale associazione di camperisti che, in via puramente ipotetica, usasse come mezzo abituale di lotta il ricorso al MIT contro la segnaletica del comune,  non avrebbe alcun titolo solo per aver ad oggetto camper et similia.

    Ovvero un comune che, in una qualche ipotesi remota,  ricevesse una missiva di un'associazione di camperisti o di un suo legale nominato, potrebbe forse eccepire con questa sentenza in mano che il mandato al Legale o il ricorso al MIT è affetto da carenza di legittimazione ad agire in via amministrativa,  è priva di titolo,  cfr Sentenza TAR Lombardia etc. ect. ovviamente a patto che il MIT non abbia impugnato detta sentenza del TAR. Vi risulta sia stata impugnata?

    Ciao ciao...

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